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Negozio di articoli sportivi, armi e tempo libero: accertamenti illegittimi se l’accertamento fiscale non considera diversità di beni venduti
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Promotore finanziario. Verifiche fiscali e contestazioni dell’Agenzia delle Entrate. Esempi di casi in cui il promotore finanziario è riuscito a far valere le sue ragioni grazie al processo.
Estratti: “al di là dalla non felicissima espressione adoperata dal giudice di merito, secondo cui sembrerebbe che le esigenze volte alla ristrutturazione del gruppo al cui vertice vi è la A. della quale il L. deteneva una partecipazione non qualificata (...) avessero costituito oggetto di mere allegazioni non oggetto di replica in modo adeguato da parte dell'Amministrazione - si sia piuttosto inteso da parte del giudice di merito riferirsi più propriamente anche alla relativa documentazione prodotta per mezzo dei relativi verbali assembleari in grado di dimostrare che, in assenza di alcun divieto che fosse stato aggirato, il complesso delle operazioni sopra indicate evidenziava la sussistenza di ragioni economiche tali da poterne escludere la predisposizione in vista del solo conseguimento di un indebito risparmio d'imposta”.
Estratto: “Sulla scorta della normativa (...) richiamata e dei dati temporali relativi alla vicenda in esame è possibile affermare: che le agevolazioni in questione, prima abolite, sono state ripristinate con decorrenza dal 2005 e per gli otto anni successivi ex art. 2 del comma 23 del DL 225/2010”.
Estratto: “la CTR si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado laddove questa ha "legittimamente determinato la percentuale di ricarico del costo del venduto nella misura del 130% riconoscendola come "corretta" ma senza indicare in base a quali criteri fosse pervenuta a siffatto riconoscimento a parte un generico riferimento alla "antieconomicità dell'attività d'impresa" derivante da indimostrate "gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività esercitata".
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Estratto: “La decisione di determinare, senza alcun riscontro fattuale e motivazionale, il valore del terreno in euro 45 al metro quadrati, è erronea considerato che il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, ma deve fondare la propria decisione su giudizi estimativi di cui deve dar conto in motivazione, tenuto conto del materiale istruttorio”.
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Estratto: “per questa Corte il ricorso alle nozioni di "comune esperienza" (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. ed al principio di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e quindi come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile”. Non si possono, dunque, reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie”.
Estratto: «la nozione di "beni strumentali" va restrittivamente intesa, includendovi esclusivamente gli immobili che abbiano, come unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, così da non essere idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Pertanto non possono essere considerati "strumentali" ai fini ILOR gli immobili appartenenti ad un ente commerciale e dallo stesso locati a terzi».
Estratto: “In caso (...) di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificaz.ione ex art. 291 c.p.c. “.
Estratto: “ sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la "notifica" dell'atto impugnato può costituire rassicurante prova dell'effettivo rispetto del termine di impugnazione) La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione”.
Estratto: “in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4, bis, I. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. con I. n. 44 del 2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi di beni o servizi, non utilizzati direttamente per commettere il reato, relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento di dette operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del TUIR approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”.
Estratto: ”l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (...)in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità".
Estratto: “Quanto alla affermazione che i debiti fiscali rientrerebbero "a pieno titolo" tra le spese necessarie alla famiglia, essa è in contrasto con quanto affermato da questa Corte in ordine al criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale. Il predetto criterio va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, e la predetta finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 3738/2015)”.
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Estratto: “con lo spiegato motivo, - che, peraltro, alcuna censura articola in relazione allo (specifico) accertamento svolto dal giudice del gravame quanto alle (articolate) caratteristiche del terreno in questione nè individua il fatto decisivo (e, in tesi, diversamente risolutivo) in quanto tale idoneo ad incidere sull'inferenza probatoria tratta in relazione a dette caratteristiche, - la ricorrente finisce col sollecitare un (mero) riesame del materiale probatorio versato nel processo e, così, una rivalutazione dei dati probatori (in tesi) confermativi dell'accertamento di maggior valore dei terreni in contestazione; laddove, com'è evidente, il giudice del gravame ha assolto al compito, a lui riservato, di valutare le fonti di prova offerte dalle parti e di selezionarne la rilevanza in funzione della relativa attendibilità e concludenza (siccome prove ritenute idonee a dimostrare i fatti in contestazione)”.
Estratto: “nel processo tributario deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo dipendente dei terzi in fattispecie connotate da solidarietà tributaria (sia pur non paritetica; Cass., 12 gennaio 2012, n. 255); e detto principio è stato espressamente applicato dalla Corte alla fattispecie in trattazione che, com'è noto, è caratterizzata dalla solidarietà passiva paritetica che avvince le parti contraenti (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 57, c. 1; v. Cass., 13 luglio 2017, n. 17279); - va, del resto, rimarcato che, - come ben evidenziato dal giudice del gravame, - l'intervento in questione non ha comportato né l'estensione del thema decidendum né l'esercizio di poteri processuali autonomi, così che non si è affatto risolto in un'indebita rimessione in termine (così come una tale rimessione non può identificarsi con l'effetto espansivo esterno del giudicato, ex art. 1306, c. 2, cod. civ., sia pur a fronte della definitività dell'avviso di accertamento)”.
Estratto: “le doglianze della contribuente circa la valenza probatoria attribuita dal giudice di appello alla perizia di stima dell'Agenzia del Territorio sono fondate, stante l'orientamento di questa Corte per cui "In tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima dell'UTE o di altro ufficio tecnico, che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo perché proveniente da un'articolazione dell'Amministrazione finanziaria, non può considerarla di per sè sufficiente a supportare l'atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento”.
Estratto: “Il comma 2-bis dell'art.77 del d.P.R. 602/1973 stabilisce che "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca...". La comunicazione è ciò che viene notificato; il fatto che debba essere notificata una comunicazione non interferisce con le modalità attraverso le quali la notifica -nel caso, a soggetto dichiarato dall'agente postale, "trasferito in luogo sconosciuto" ossia irreperibile- deve essere attuata”.
Estratto: “(...) l'orientamento della parte maggioritaria della giurisprudenza è coerente con il profilo giuridico del sostituto d'imposta, che come tale non è il rappresentante legale del c.d. sostituito (nel caso in esame, i dipendenti che operarono in sedi aziendali comprese nel territorio interessato agli eventi sismici siciliani del 1990), ma obbligato direttamente e in proprio "al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili..." e che è anche legittimato ad intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta (art. 64, co. 3, DPR 600/'73)”.
Estratto: “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis", antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla I. n. 106 del 2011) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità".
Estratto: “per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. "pro rata"), occorre considerare l'attività in concreto svolta in modo prevalente dall'impresa, assumendo a tal fine rilevanza l'esistenza di una contabilità distinta e la misura ingente dell'ammontare dei ricavi derivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività”.
Estratto: “(...) la sentenza non dubita che, a fronte della prospettazione di elementi indiziari da parte dell'ufficio in caso di fatture reputate inerenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, spetti al contribuente l'onere di dimostrare la correttezza dell'operazione; anzi, la sentenza ha proceduto a valutare gli elementi di prova all'uopo offerti da G.”.
Estratto: “I giudici di merito, a fronte della prospettazione dei fatti descritti dalla società contribuente per dimostrare che la stessa aveva esercitato attività economica e della contrapposta ricostruzione offerta dall'Ufficio finanziario, finalizzata a dimostrare che la società non era operativa, non hanno proceduto ad una adeguata valutazione delle circostanze di fatto addotte dalla ricorrente, pur trattandosi di elementi decisivi per accertare lo svolgimento in concreto, da parte della ricorrente, di una vera e propria attività d'impresa e l'esistenza di condizioni oggettive suscettibili di impedire il raggiungimento dei ricavi minimi richiesti per superare il test di operatività, ma ha recepito acriticamente le circostanze evidenziate dall'Ufficio nell'avviso di accertamento, fondando il proprio convincimento esclusivamente sulla condotta distrattiva dei soci contestata dall'Ufficio”.
Estratto: «In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dal d.p.r. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, della tariffa prima, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita, - come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva (art. 2932 cod. civ.), - nel momento della richiesta di registrazione della sentenza e nelle forme di cui al d.p.r. n. 445 del 2000, art. 47, risultando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà idonea a garantirne la certezza, quanto al relativo contenuto, e la riferibilità soggettiva, quanto al loro autore.»
Estratto: “l'istanza di rimborso riguardava sia i dividendi percepiti dalla società, che le ritenute bancarie afferenti il periodo d'imposta in contestazione, va rilevato che il giudice d'appello si è pronunciato ed ha preso in considerazione esclusivamente la mancata allegazione, da parte della società, delle certificazioni relative alle ritenute bancarie, senza vagliare la documentazione prodotta, ritualmente, nel giudizio di secondo grado, dalla contribuente in riferimento alle ritenute sui dividendi; e tale circostanza appare decisiva al fine di stabilire se, in relazione alle ritenute sui dividendi competesse il rimborso del credito d'imposta”.
Estratto: “In tema di società di comodo, l'art. 30 della I. n. 724 del 1994, al comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera "non operativa" se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali intestati alla società (cd. "test di operatività dei ricavi"), senza che abbiano rilievo le intenzioni e il comportamento dei soci, ma poi, al successivo comma 4-bis, consente la presentazione dell'istanza di interpello (chiedendo la disapplicazione delle "disposizioni antielusive"), in presenza di situazioni oggettive (ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore), che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente comma 1, così rispondendo all'esigenza di dare piena attuazione al principio di capacità contributiva, di cui la disciplina antielusiva è espressione, lasciando nel contempo spazio al diritto di difesa del contribuente, sufficientemente garantito dagli strumenti del contraddittorio e dalla necessità di una motivazione puntuale della condotta elusiva nell'avviso di accertamento”.
Estratto: “I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa», senza alcuna distinzione tra interessi passivi ed altri costi ed oneri, mentre l'art. 75, comma 5, T.U.I.R. (ora art. 109) pone una disciplina diversa poiché prevede che «Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito»: da tale norma, sicuramente di portata generale per la determinazione del reddito d'impresa, emerge chiara la volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito d'impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza, anche se nei limiti della disciplina contenuta nell'art. 63 T.U.I.R. (ora art. 96, indicante la misura e le modalità di calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale nella previsione del comma 1, ed in via particolare nella fattispecie disciplinata nel comma 3), donde i principi fissati dalla giurisprudenza sopra richiamata”.
Estratto: “La sentenza impugnata è incorsa nella violazione del DPR 633/1972, in particolare dell'art. 6 commi il quale così dispone: "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, e sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quello del pagamento".
Estratto: “La Corte di legittimità ha esplicitato la nozione di autonoma organizzazione nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, riconoscendola ai fini IRAP quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.
Estratto: “a fronte della difesa e delle ragioni allegate dalla contribuente, la motivazione della sentenza sorvola su fatti che assumevano invece valenza decisiva ai fini della decisione -ad es. la circostanza che i soci fossero gli ex dipendenti di una società fallita, riuniti nella forma cooperativa a mutualità prevalente-. Ma soprattutto non tiene conto del principio, ormai consolidato, secondo cui, a fronte delle allegazioni e delle ragioni esposte dal contribuente a giustificazione dello scostamento del reddito dallo studio di settore applicato, sorge l'onere della Agenzia di dimostrare l'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto, nonché di esporre le ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni del contribuente. La sentenza impugnata non fa corretta applicazione dei suddetti principi, non avvedendosi che in tal modo manca la presenza di indizi gravi e concordanti, idonei a provare presuntivamente il maggior reddito contestato dalla Agenzia alla società”.
Estratto: “è noto che, in generale, l'"errore di fatto" rilevante ex art. 395 c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, e sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta pronuncia, sicché l'errore deve apparire immediatamente rilevabile senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, non potendo consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nell'ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione (…); né rientrano nella nozione di errore di fatto, denunciabile mediante impugnazione per revocazione, i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale (Sez. 6-L, 15 marzo 2018, n. 6405), così come la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata costituisce errore di giudizio e non di fatto".
Estratto: “Il rapporto di diritto tributario esistente tra l'amministrazione finanziaria, la quale chieda la restituzione del rimborso d'imposta, ed il contribuente ha natura distinta dal rapporto di diritto privato esistente tra la stessa amministrazione e la società assicuratrice che abbia garantito con polizza fideiussoria la restituzione del rimborso. Ne consegue che l'accertamento fiscale compiuto dall'erario nei confronti del contribuente, e la cartella esattoriale conseguentemente emessa, non costituiscono titolo esecutivo nei confronti della compagnia garante”.
Estratto: “Tanto premesso, in ordine alla ricorrenza, in punto di fatto, della "novità" dell'immobile acquisito dalla contribuente, la motivazione della sentenza impugnata appare oscura, e comunque apodittica, laddove riferisce di una «evidente» discrasia tra le dichiarazioni della contribuente e della terza S. s.p.a., senza precisare né quali siano gli «atti prodotti» dai quali risulterebbe tale contrasto, né quale sarebbe l'oggetto della contraddizione. Tanto meno risultano comprensibili i riferimenti alla mancanza del «requisito della volontà al momento richiesto», all' «adempimento dell'onere della prova durante l'accertamento» ed alla «identica» «decisione dell'atto di acquisto». In tale contesto, assolutamente insufficiente a dare cognizione delle ragioni della decisione sul punto, neppure è identificabile un riferimento univoco e concreto alle circostanze, attinenti le caratteristiche del bene ed i lavori sullo stesso eseguiti, cui si riferisce la documentazione che la ricorrente ha prodotto nel giudizio di merito (come risulta dalle plurime indicazioni contenute nel ricorso e non contestate dalla controricorrente)”.
Estratto: “(...) Tali rilievi critici, però, superano il limite del vizio della violazione di legge e sono diretti, in modo non consentito, a sollecitare la Corte, cui è demandato esclusivamente il controllo sulla legalità e sulla logicità della decisione (Cass. 24/11/2016, n. 24012), ad un accertamento di fatto - e cioè se il C. avesse o meno i caratteri dell'ente commerciale - già compiuto dal giudice di merito”.
Estratto: “(...) in base al consolidato orientamento della Corte di giustizia, (...)gli Stati membri indubbiamente dispongono di una certa libertà quanto alla determinazione delle modalità di rimborso dell'eccedenza di iva, purché, però, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo”.
Estratto: “(...) in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento, vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo”.
Estratto: “la Commissione regionale, nell'escludere l'applicabilità della menzionata disposizione a causa della mancanza di una valida notifica dell'avviso di accertamento nei confronti della società e, dunque, per assenza di un accertamento definitivo sulla sussistenza della pretesa erariale, ha fatto corretta applicazione dei (...) principi di diritto, evidenziando il difetto del presupposto rappresentato dalla previa iscrizione a ruolo dei tributi vantati a carico della società”.
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Concetto di domicilio fiscale e residenza fiscale e il caso della doppia residenza fiscale: il ruolo delle tie breaker rules
Estratto: “l'automatica trasposizione del valore dato al cespite ai fini dell'imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione IRPEF, non trova più ingresso in sede di valutazione della prova, nel senso che non è possibile ricondurre a quel solo dato il fondamento dell'accertamento, dovendo invece provvedere l'Ufficio a individuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente (Cass. n. 2610/2019), pertanto allegate le prove presuntive da parte dell'Agenzia, spetterà a quest'ultimo opporre prova contraria”.
Estratto: “la censura coglie nel segno, posto che la CR ha errato nell'accertare la controversa percorrenza media della corsa in taxi nel contesto territoriale interessato, facendo ricorso ad un ragionamento presuntivo che ha omesso ogni verifica della gravità e della concordanza degli elementi indiziari con riferimento alla circostanza da accertare, limitandosi invece a riferire l'attendibilità dei dati utilizzati riferendola alla fonte del dato ed alla sua diffusione ed utilizzazione”.
Estratto: “La sentenza impugnata fa riferimento a questione diversa da quella oggetto del procedimento in questione. In particolare, la motivazione riguarda l'illegittimità della detrazione dell'IVA per operazioni inesistenti, mentre è del tutto omessa la motivazione relativa alla questione relativa all'omessa ritenuta alla fonte su compensi erogati a soggetto incaricato individualmente a procacciare clienti e alle questioni relative al calcolo della base imponibile e dell'aliquota applicata”.
Estratto: “Pertanto, in tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della " prima casa", di cui all'art. 1, comma 3, parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, occorre fare riferimento alla nozione di " superficie utile complessiva" di cui all'art. 6 del d.rn. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell' abitabilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione”.
Estratto: “ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato”.
Estratto: ”(...) sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una "frode carosello"), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo”.
Estratto: “Ha (...) errato il giudice a quo nel ritenere, implicitamente ma inequivocabilmente, valida la notifica del questionario, tanto da ritenere che la mancata risposta allo stesso avrebbe determinato le conseguenze dell'inutilizzabilità dei documenti e dei dati non forniti dal contribuente, nella fase preventiva all'emissione dell'accertamento, ai sensi dell'art. 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 25. (...)Tuttavia, ai fini della prova dei presupposti dell'imposizione erariale, ha errato il giudice a quo, laddove ha tratto dalla mancata risposta del contribuente al questionario, in realtà non notificatogli, valutazioni istruttorie e l'inutilizzabilità della documentazione e dei dati solo successivamente, in sede contenziosa, prodotti dal contribuente”.
Estratto: “La sentenza impugnata ha -correttamente incentrato la propria analisi sulla sentenza 62/2008 della CTP di Bergamo, dalla cui lettura si ricava che il giudicato si è formato con riguardo alle imposte -chiarendo le ragioni per cui l'imposta portata nelle cartelle non era dovuta- nulla dicendo essa quanto alle sanzioni; peraltro, il rigetto del ricorso in ordine alle sanzioni contenute nelle cartelle di pagamento in uno alla ritenuta dovutezza, di contro, di quelle per omessa dichiarazione, lascia intendere che la sentenza in commento abbia individuato le sanzioni dovute in quelle conseguenti alla omessa dichiarazione e non all'omesso o tardivo versamento.”
Estratto: “La ricorrente ha dato conto della motivazione della sentenza -sopra riassunta- riportandola per esteso nel ricorso; tuttavia, per come risulta confezionato il motivo di cui consta il ricorso, non è possibile rinvenire la censura indirizzata alla sentenza: è denunciata la violazione la falsa applicazione di norme di legge, non sono però indicate le affermazioni in diritto presenti nella sentenza della CTR che si assumono in contrasto con predette norme”.
Estratto: “le condizioni di operatività della contribuente risultano dalla documentazione fiscale emessa per i canoni di affitto e dalla dichiarazione IVA per l'anno 2003", osserva il collegio che una sentenza siffatta non può essere censurata -come fa l'ufficio con l'odierno ricorso- ai sensi del n. 3 comma 1 art. 360 c.p.c., che contempla la violazione di legge e/o la falsa applicazione di legge; cioè, quanto al primo vizio, erronea individuazione (configurabile sia in positivo -come esistenza- sia in negativo -come inesistenza) della norma e, quanto al secondo vizio, riferimento improprio della fattispecie concreta a quella astratta e, dunque, applicazione erronea della norma al caso concreto”.
Estratto: “Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il motivo infatti si esaurisce nelle considerazioni sopra trascritte e nel mero richiamo delle argomentazioni svolte nella fase del merito in forza delle quali la cartella di pagamento atteneva ad imposte dichiarate e non versate, liquidate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73”.
Estratto: “(...) osserva il collegio che il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza: non è dato, infatti, rinvenire nell'unico motivo di ricorso la esplicita e specifica indicazione delle ragioni, in base alle quali è dedotta la erroneità della sentenza mediante la necessaria puntuale individuazione dei punti della decisione cui quelle ragioni si riferiscono”.
Estratto: “Premesso che la eccezione della insussistenza del credito con correlata richiesta di produzione della documentazione idonea a provarne la sussistenza è stata avanzata per la prima volta in appello, l'assunto di parte ricorrente è tutto incentrato sul fatto che -in fattispecie quale quella in esame di diniego di rimborso tributo- il contribuente assume il ruolo di attore e su di lui incombe l'onere della prova non assolto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione presentata con riguardo all'IVA: si tratta di deduzioni, che lungi dal paralizzare il carattere di novità che accompagna l'eccezione in parola, incorrendo nel presente difetto di autosufficienza, che impone di dichiarare inammissibile il ricorso”.
Estratto: “non risulta affatto viziato il ragionamento dei secondi giudici che hanno ritenuto soddisfacenti le circostanze addotte dalla contribuente (concessione in fitto a società terza dell'unica azienda posseduta dalla società contribuente; comparazione tra il canone di affitto percepito e canoni di fitto di aziende similari ricadenti nella stessa zona), per dare prova contraria alla presunzione di reddività minima”.
Estratto: “I motivi sono fondati in quanto il giudice dell'appello ha considerare l'improcedibilità dell'appello incidentale quale conseguenza del rigetto dell'appello principale, quando, viceversa, solo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale, e non il suo rigetto nel merito, rende improcedibile l'appello incidentale. L'art. 334 cod. proc. civ. fa dipendere la validità dell'impugnazione tardiva dall'ammissibilità dell'appello principale, mentre, nel caso in esame, non si è in presenza di un appello incidentale tardivo e, comunque, l'appello principale è stato rigettato nel merito e non dichiarato inammissibile, per cui illegittima è la dichiarazione di improcedibilità dell'appello incidentale quale conseguenza del rigetto dell'appello principale”.
Estratto: “non v'è dubbio che l'impugnazione del ruolo sia pienamente ammissibile e che i secondi giudici siano incorsi nell'errore e nell'omissione censurati, laddove hanno ritenuto che il ruolo, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non poteva essere impugnato autonomamente dalla cartella (v. sentenza pag. 2-3-: "ruolo e cartella costituiscono un unico atto impugnabile non separabili...")”.
Estratto: “l'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta».
Estratto: «nel caso in cui la impresa contribuente abbia esternalizzato alcune fasi del processo produttivo a imprese terze, mettendo a disposizione di queste ultime beni di sua proprietà, relativamente ai quali ha sostenuto costi pluriennali, ovvero relativamente ai quali abbia contabilizzato canoni di leasing, la stessa può considerare inerenti i relativi costi, ove l'attività svolta dal terzo che utilizzi i beni del contribuente si inserisca quale segmento produttivo nell'attività imprenditoriale complessivamente svolta dalla contribuente».
Estratto: “Nel caso in esame, l'Ufficio avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui i motivi dedotti dal contribuente, malgrado la documentata gravità e le pacifiche conseguenze invalidanti non transitorie derivatene, non siano valse a superare, se non in parte, la presunzione su cui era basato l'atto impositivo”.
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Estratto: “La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove"...." (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016)”.
Estratto: “anche un'agevolazione fiscale può essere richiesta in un momento successivo a quello dell'imposizione, ma solo a condizione che la normativa di riferimento non imponga al contribuente di farla valere con specifiche modalità, come è ad esempio espressamente stabilito in tema di agevolazioni ex d.lgs. n. 99 del 2004 che vanno richieste al momento della registrazione dell'atto”.
Estratto: “In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, il giudice tributario può autonomamente accertare l'esistenza dello "status" di coltivatore diretto, dovendo escludersi che l'esercizio del potere di certificazione relativo alla sussistenza o meno di tale "status" - potere attribuito dalla legge all'Ispettorato Provinciale Agrario - possa svolgere alcun effetto preclusivo o condizionante rispetto alla piena tutela del diritto soggettivo all'agevolazione fiscale." (Vedi Cass. n. 10248 del 2013; n. 8326 del 2014; n. 26454 del 2018)”.
Estratto: “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione”.
Estratto: “in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della I. n. 37 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato), anche per l'ipotesi che l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (cfr. Cass. n. 10167 del 20/06/2012; Cass. n. 24426 del 30/10/2013; Cass. n. 26461 del 17/12/2014; Cass. n. 25249 del 07/12/2016)”.
Estratto: “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere "diffuso" ( Vedi Cass. n. 3156 dei 2015; n. 22900 del 2017; n. 16378, n. 23129, n. 28035 e n. 28076 del 2018; n. 9770 del 2019)”.
Estratto: “In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, al fine di ottenere l'accertamento della natura agricola dello stesso, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (o comunque tra i contitolari di distinti diritti reali inerenti allo stesso immobile), non potendosi ammettere che tale accertamento - vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) - possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (Cass. n. 9234 del 24/4/2014; Cass. n. 15489 del 30/06/2010; Cass. n. 24101 del 28/12/2012)”.
Estratto: “Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in Cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata » (così da ultimo Sez. 2, ordinanza n. 21514 del 20/08/2019, Rv. 654633 - 01; cui adde Sez. 1, sentenza n. 4854 del 14/05/1998, Rv. 515426 – 01)”.
Estratto: “In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria » (Sez. 5, sentenza n. 12131 del 08/05/2019, Rv. 653854 - 01 e Sez. 5, ordinanza n. 23719 del 01/10/2018, n. m.)”.
Estratto: “la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. SU n. 17757 del 08/09/2016)”.
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Estratto: “Non è, quindi, sufficiente, ai fini della configurazione di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, dovendosi verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto (Cass. Civ., 6 giugno 2011, n. 12201)”.
Estratto: “la prova del conseguimento di redditi che giustifichino le spese riscontrate ai fini dell'accertamento ex art. 38, quarto comma, d.P.R. 600 del 1973 deve essere documentale, anche se non è indicato il particolare tipo di tale documento, per cui può essere considerata qualsiasi documentazione, purché riferita oggettivamente all'entità ed alla durata dei redditi in questione (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1510, Cass. 16 luglio 2015, n. 14885, Cass. 18 aprile 2014, n. 8995, Cass. 26 novembre 2014, n. 25104)”.
Estratto: “i servizi accessori alle piccole spedizioni di carattere non commerciale o di valore trascurabile, non sono imponibili, ancorché non assoggettati all'Iva in dogana, poiché, in difetto, sarebbe vanificato il regime di non imponibilità (Cass. 25 maggio 2018, n. 13119; Cass. 25 maggio 2018, n. 13117)”.
Estratto: “la lite (in cui può esser parte la sola l'Agenzia delle Entrate e non anche le altre Agenzie fiscali come per il condono di cui all'art. 16, comma 3, della legge n. 289/2002) è pendente quando ha «...ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali [al 1° maggio 2011], è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato”.
Estratto: “La Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che la peculiarità dei beni ceduti (indumenti di lavoro indossati dal personale durante il servizio) escludeva la facoltà di esercitare la rivalsa con conseguente deducibilità dell'Iva; in particolare, trattandosi di indumenti indossati obbligatoriamente dal personale la società non aveva la facoltà di esercitare la rivalsa, non potendo far gravare sui dipendenti né il costo degli stessi né l'Iva, con ciò escludendosi l'applicazione dell'art. 99 t.u.i.r che, invece, presuppone la possibilità di esercitare la rivalsa”.
Estratto: “non è quindi possibile porre a carico del venditore dell'edificio sorto su terreno (già) edificabile una (affermata) plusvalenza anche solo commisurata all'ulteriore capacità edificatoria non (ancora) sviluppata, perché si tratterebbe di porre su un soggetto diverso (il venditore) una tassazione che il legislatore ha fissato già in capo al compratore. Né si deve pensare che in tal modo il venditore si sottragga ai propri obblighi fiscali: infatti nel prezzo di cessione dell'edificio, come nella rendita catastale, è computata anche la capacità edificatoria inespressa”.
Estratto: “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (di recente, Sez. 3, Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017)”.
Estratto: “la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria”.
Estratto: “la censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata in quanto la CTR non ha fondato la decisione sulla nullità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'emissione del fermo ma ha invece ritenuto venuto meno il presupposto in base al quale il fermo era stato emesso in ragione dello sgravio della cartelle annullate e del fatto che per alcune pretese fosse maturata la prescrizione”.
Estratto: “Nel caso in esame, non solo la ricorrente non ha riprodotto, neppure per sintesi, idonea allo scopo, il contenuto dell'avviso di accertamento, ma si è limitata a riprodurre brani di sentenze di questa Corte senza alcuna censura specifica alla sentenza impugnata, ribadendo in ogni caso la legittimità dell'atto impositivo motivato per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di finanza, mentre il Giudice di merito aveva escluso la sufficienza della motivazione su diversi presupposti, quali la verifica effettuata nei confronti di altra società e l'assenza dell'iter logico giuridico seguito dagli accertatori per ritenere le fatture irregolari”.
Estratto: “l'eventuale maggior valore dei beni esportati doveva costituire oggetto di un puntuale accertamento non ad opera del giudice ma da parte dall'Ufficio, venendo in rilievo una verifica concernente il presupposto della pretesa impositiva”.
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Estratto: “le rimanenze costituiscono - salvo diversa volontà negoziale delle parti ed ove non considerate isolatamente rispetto alla loro destinazione funzionale - beni a servizio dell'impresa e, dunque, appartenenti a tutti gli effetti al compenso aziendale, sicché, in caso di affitto dell'azienda, esse permangono in capo al concedente, che cede all'affittuario soltanto il diritto personale di utilizzo del bene produttivo (azienda), dovendo, quindi, escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile ad Iva”.
Estratto: “l'Ufficio non ha riprodotto nel ricorso il contenuto dell'atto impugnato, su cui si incentra la sostanza della doglianza, restando così precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dalla parte (v. Cass. n. 16010 del 29/07/2015)”.
Estratto: “in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria”.
Estratto: “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.» (cfr. Cass. Sez. U. 30/06/2016 n. 13378, e succ. conf.)”.
Estratto: “in materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione”.
Estratto: “In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività» (Cass., n. 5559 del 26/02/2019)”.
Estratto: “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.
Estratto: “Nell'inerzia degli organi fallimentari, ravvisabile, ad esempio, nell'omesso esercizio da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo, il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 della legge fallimentare e dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24 Cost.), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa”.
Estratto: “l'atto di diniego non era sufficientemente motivato in quanto non erano stati indicati espressamente i criteri di calcolo sulla cui base l'ufficio aveva ritenuto di non potere riconoscere il diritto alla compensazione del credito iva”.
Estratto: “risulta che la società ha correttamente soddisfatto tale onere producendo tutta la documentazione necessaria sia in sede di domanda di rimborso sia in sede di ricorso alla Commissione tributaria provinciale»; tale affermazione non si pone in contrasto con il principio di diritto affermato, avendo il giudice del rinvio fatto applicazione dei principi dell'onere della prova, facendo uso del principio del libero convincimento di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. situato sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità”.
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Un esempio di annullamento dell’avviso di rettifica del classamento catastale. Obblighi di motivazione e limiti
Estratto: “la sentenza impugnata si è limitata ad aderire, in modo acritico, al risultato dell'accertamento fiscale e alla decisione di primo grado, senza spiegare il percorso argomentativo seguìto per giungere a tale conclusione e omettendo completamente di esaminare tutti i fatti (sopra elencati), rispondenti all'accezione di cui al n. 5, dell'art. 360, cod. proc. civ., che la contribuente aveva allegato per ribaltare la ricostruzione induttiva dei ricavi compiuta dall'Amministrazione finanziaria, il cui esame, ove fosse stato eseguito in modo puntuale e rigoroso, avrebbe potuto determinare un risultato conoscitivo diverso”.
La costituzione di uno studio associato: procedura, rischi, fiscalità e vantaggi
Estratto: “una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 584 e succ. mod., art. 23 bis, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate: ne deriva che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito" (Cass. civ., 18 giugno 2008, n. 16410)”.
Estratto: “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v., per tutte, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24054 del 12/10/2017 Rv. 646811 —01; Cass. 30 dicembre 2015 n. 26110)”.
Estratto: “la CTR, ha escluso, in punto di fatto, la configurabilità di una cessione di azienda, alla luce della lettura dell'atto di compravendita dalla quale era emerso trattarsi di cessione di semplici unità immobiliari (soggetta ad Iva), non essendo state cedute unitamente ad esse - né prima, né dopo l'atto di compravendita- suppellettili, attrezzature, contratti, debiti o crediti, dipendenti, autorizzazioni, licenze o altro e non risultando che la società venditrice (S. s.r.I.) avesse mai svolto alcuna attività alberghiera o di affittacamere né negli appartamenti ceduti né in altri luoghi (ma solo, altrove, la diversa attività di ristorazione) (…) tale articolata valutazione di merito che escluso la configurabilità, nella specie, degli elementi oggettivi idonei a fare ritenere che potesse trattarsi di una cessione di azienda e non di una cessione di appartamenti, è, peraltro, conforme all'orientamento di questa Corte”.
Estratto: “Nella fattispecie, sebbene l'annullamento dell'atto impositivo sia stato pronunciato nei confronti delle altre parti contraenti, non vi è dubbio che di esso possa giovarsi, ex art. 1306 comma 2, c.c., anche l'odierna società acquirente, attinta da un titolo di responsabilità solidale; ciò sul presupposto che con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. XXX, passata in giudicato, è stato annullato lo stesso atto impositivo per cui si procede con il presente giudizio”.
Estratto: “(...) La presunzione legale relativa di evasione introdotta - con riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato - dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura procedimentale e di deroga espressa all'art.11 delle preleggi e all'art.] dello statuto del contribuente», ha quindi aggiunto che «laddove il fisco ricorrente denunci anche la violazione dell'art. 2729 cod. civ. la Corte può rinviare al giudice di merito il riesame dei medesimi fatti addotti, sub specie di presunzione semplice)» (conf. anche Cass. sez. 5, ud. 16 maggio 2019 - dep. 14 novembre 2019, n. 29633)”.
Forza maggiore. Caso di non applicabilità delle sanzioni. Come far togliere le sanzioni tributarie in caso di avviso di accertamento.
Estratto: “l'avviso di accertamento contiene riferimenti assolutamente generici all'esistenza di ricavi non congrui rispetto a quelli giudicati ammissibili, senza alcuna concreta indicazione né evidenza della misura dei ricavi dichiarati rispetto a quella desumibile attraverso il richiamo, nei termini sopra precisati, a studi di settore non meglio specificati nei fondamentali parametri di riferimento. In tale prospettiva, non resta che concludere che la presunta antieconomicità risulta meramente affermata e non realmente riscontrata sulla base degli elementi adottati dall'Ufficio accertatore, atteso che l'estremamente ridotto margine di scostamento fra ricarico dichiarato e ricarico ritenuto congruo - pari soltanto allo 0,16% e tale da determinare una "forbice" di appena 1'8% fra i ricavi dichiarati e quelli accertati - non consente in alcun modo di configurare quei livelli di macroscopicità, abnormità ed irragionevolezza indispensabili per rendere complessivamente inattendibile la documentazione contabile e da giustificare l'accertamento in via analitico-induttiva (cfr., altresì, Sez. 5, n. 9084 del 07/04/2017, Rv. 643626- 01) Nel medesimo senso, è da sottolinearsi che il riferimento alla bassa redditività rispetto al volume d'affari realizzato, derivante dal costo del personale ritenuto molto elevato, con risultato reddituale scarso, non configura un autonomo piano dell'accertamento, posto che tale conclusione valutativa rappresenta pur sempre l'effetto dello scostamento della percentuale di ricarico ritenuta applicabile”.
Estratto: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetti redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell'accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest'ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare”.
Estratto: “Tale omissione riveste un carattere evidentemente decisivo, atteso che la verifica della rilevanza fiscale deve essere ovviamente compiuta in relazione alle singole e diverse componenti negative di natura straordinaria portate in deduzione. Ciò avendo riguardo sia al loro collegamento causale (o, più esattamente, al collegamento causale dell'operazione che le ha generate) con l'esercizio dell'attività di impresa - e, perciò, con le esigenze della stessa - sia al principio dell'irrilevanza fiscale dei componenti negativi relativi ad attività che non concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile (Cass., 08/04/2019, n. 9784, 07/06/2017, n. 14137, 15/03/2017, n. 6721, 30/12/2014, n. 27482)”.
Estratto: “La formula adottata nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte rubricata “Motivo sub 1”, è apodittica e tautologica, limitandosi ad argomentare genericamente che dalla lettura dei ruoli sarebbe possibile apprezzare la correttezza del calcolo effettuato dal giudice di prime cure, sulla scorta dei pagamenti effettuati. Nessuna specifica valutazione critica viene espressa dalla CTR in ordine alle censure di cui ai motivi d'appello del contribuente, relativi alla circostanza che erano stati calcolati interessi scaduti successivamente al pagamento ed alla misura dovuta delle sanzioni in base alla normativa vigente ratione temporis, ma iscritte a ruolo per l'intero. Pertanto, come denunciato dal ricorrente, è nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, num. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata- come quella qui sub iudice - per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. 25/10/2018, n. 27112, ex plurimis)”.
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Estratto: “nel ricorso il contribuente ha indicato l'allegazione della relativa documentazione al ricorso di primo grado, deve considerarsi che in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cass., 03/05/2018, n. 10480)”.
Estratto: “La sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio reca quindi una motivazione in diritto che, quantunque ellittica (la sentenza non dice che il terreno era incluso in un piano avente valore di piano particolareggiato di esecuzione, destinato ad edilizia residenziale fino da epoca antecedente alla stipula del contratto; dice invece che con delibera di epoca successiva, a quel terreno, in quanto incluso in un tale piano venne attribuita una certa cubatura), é tuttavia riferita ad un dato (la delibera del 28 marzo 2012) che, al contrario di quanto sostenuto dall'Agenzia, è rilevante (la delibera è sì successiva alla stipula del contratto di acquisto e tuttavia dà conto della inclusione del terreno in un piano di zona e tale inclusione è pacificamente antecedente alla stipula del contratto) ed è quindi corretta”.
Estratto: «In tema di imposte sui redditi di impresa, la sopravvenienza attiva, di cui all'art. 88, TUIR (già art. 55), si realizza quando viene meno una passività effettivamente esistente e non in presenza di una passività fittizia, ossia della originaria insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi».
Estratto: “poiché la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con a spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l'inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717; Cass. 7 settembre 2018, n.21852)”.
Estratto: “L'unico atto cui era tenuto a quel punto il giudice regionale era la declaratoria di interruzione del giudizio. Invece, al contrario ed erroneamente, la Commissione Tributaria Regionale dichiarò l'estinzione del giudizio e, altrettanto inspiegabilmente, annullò la decisione di primo grado. L'error iuris in procedendo comporta in conclusione la declaratoria di nullità della sentenza impugnata”.
Estratto: “La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.Ig. n. 546/1992. Esso, infatti, ha la capacità di incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario e quindi non può negarsi che il contribuente abbia l'interesse, ex art. 100 c.p.c., ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame". Come chiarito, infatti, nella pronuncia 05/10/2012 n.17010 "La natura tassativa - e quindi soggetta ad interpretazione rigorosa - dell'elencazione degli atti contenuta nel citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art, 19, con il correlato onere di impugnazione a pena di cristallizzazione della pretesa in essi contenuta, non comporta, tuttavia, che l'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati sia in ogni caso da ritenere inammissibile (...)”.
Estratto: “Va anche detto, peraltro, sempre ai fini della valutazione sulla corretta interpretazione delle norme, che i fatti di causa non emergono in maniera così chiara dalla sentenza, la quale in apertura di motivazione esclude che il consorzio abbia reso un servizio alla società ricorrente nell'anno di riferimento, ma poi, nella seconda parte, qualifica i costi di cui alle fatture come "costi di gestione" dell'area assegnata alla ricorrente, e non potendosi, allo stato, interpretare la situazione se non nel senso che la gestione suddetta fosse svolta da parte del consorzio, evidentemente nell'interesse della ricorrente e per lo svolgimento dell'attività di impresa”.
Estratto: “Il Giudice di legittimità ha poi avuto occasione, più di recente, anche di precisare che "in tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre - e la cui assenza deve essere provata dall'interessato - quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui" Cass. sez. V, 28.11.2014, n. 25311, non mancando la Suprema Corte di precisare, ancor più di recente, che "per la soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo”.
Estratto: “La sentenza impugnata consta di sei pagine di motivazione, la cui quasi totalità è dedicata all'esplicitazione delle ragioni dell'adesione a una tesi di dottrina generale sull'identificazione dei presupposti applicativi della disciplina dell'Irap. La sussunzione degli esplicitati principi nel caso concreto è affidata alle sole poche righe trascritte nella superiore fase descrittiva del processo. Da tali parole, tuttavia, non è dato assolutamente comprendere quali concreti riscontri nelle prove in atti abbiano potuto formare il convincimento della CTR sulla sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla tassazione, limitandosi la sentenza a richiamare il registro dei cespiti ammortizzabili e le dichiarazioni fiscali, senza ulteriormente esplicitare le ragioni del proprio convincimento. Si tratta di una motivazione meramente apparente, per come espressamente interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte nel vigore della novella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016)”.
Analisi casi processuali – Ricorso contro avviso di liquidazione. Imposta sulle donazioni. Annullamento totale dell’avviso.
Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, la quale, in accoglimento del nostro ricorso, ha confermato l’integrale annullamento dell’avviso di liquidazione emesso dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate (che chiedeva un ingente pagamento - ritenuto non dovuto dalla sentenza in accoglimento del ricorso - a titolo di imposta sulle donazioni).
Allevatori e Fisco: quando l’impresa agricola non può dirsi attività commerciale
Macellai accusati di introiti milionari: quanto c’è di vero negli accertamenti condotti dal Fisco
Estratto: “Il giudice del gravame si è posto in una visuale di piena coerenza con l'orientamento consolidato di questa Corte (v. ex multis Cass. n. 17477 del 2007; Cass. n. 19547 del 2017), limitandosi a dare libera prevalenza ad alcuni elementi di prova al posto di altri e a offrirne idonea contezza argomentativa. Nè la parte processuale può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (da ultimo ed ex multis v. Cass. n. 29404 del 2017)”.
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Spese di pubblicità / Sponsorizzazioni. Contestazioni dell’Agenzia ritenute sbagliate a seguito del ricorso. Un altro esempio di annullamento degli avvisi.
Rettifica del classamento catastale proposto con la procedura docfa. Obbligo di motivazione e limiti: un esempio di annullamento dell’avviso.
Divisione ereditaria ed applicazione dell’imposta di registro ai conguagli: esempio di annullamento dell’avviso
Far togliere le sanzioni tributarie in caso di accertamento. Caso di non applicabilità delle sanzioni: l’incertezza della norma tributaria.
Estratto: “limitandosi a rilevare che l'Agenzia aveva ampiamente esposto i motivi che avevano condotto alla quantificazione del maggior reddito dell'impresa, la CTR ha, sostanzialmente, aderito acriticamente alla tesi dell'appellante, venendo meno al compito, che la natura della lite le imponeva, di fornire una propria, autonoma valutazione dei fatti controversi”.
Estratto: “(...) i giudici di appello hanno recepito acriticamente le conclusioni cui l'Ufficio era pervenuto con la proposta di conciliazione, ma hanno del tutto pretermesso di valutare gli elementi di fatto decisivi e rilevanti, posti in evidenza dal contribuente, e di illustrare le ragioni per le quali hanno aderito alla tesi dell'Ufficio e disatteso le puntuali censure sollevate dal ricorrente per dimostrare che gli elementi indiziari su cui poggiava l'accertamento erano inattendibili ed inficiati da errori”.
Estratto: “necessario accertare se, in relazione ad un determinato oggetto, la sentenza sia fornita, oltre che del contenuto di specie statico, cioè del giudizio come risultato dell'attività dell'acquisizione della conoscenza intorno all'oggetto, di un adeguato contenuto di specie dinamico, cioè della narrazione del passaggio del giudice dalla condizione iniziale di ignoranza alla condizione finale di conoscenza espressa nel giudizio. In altri termini, il giudice tributario non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della decisione, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione d'iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della decisione stessa”.
Estratto: “Applicando detti principi al caso in esame, è evidente che l'apparato motivazionale della sentenza di appello qui impugnata, si veste di mera apparenza, in quanto la CTR non compie alcuna verifica della rilevanza degli elementi adotti dal contribuente per provare l'entità dei costi sopportati per il personale dipendente, nè espone le ragioni per cui ha ritenuto che i libri matricola e i libri paga addotti dal contribuente sarebbero inidonei a documentare i costi, gli oneri assicurativi e previdenziali, del personale dipendente”.
Estratto: “La sentenza impugnata risulta carente sia sul piano funzionale che strutturale. Secondo il costante orientamento di questa Corte «ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale d'ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa».
Estratto: “affermato da questa Corte che la procura generale ad litem di cui all'art. 83, comma 2, cod. proc. civ., se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava, ancorché la società, come nella specie, sia posta in liquidazione e il legale rappresentante, che aveva precedentemente rilasciato la procura, sia sostituito dal liquidatore”.
Estratto: “atteso che il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, sicché è tenuto a motivare i propri giudizi estimativi in relazione al materiale istruttorio acquisito al processo”.
Estratto: “posto che nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione con effetto retroattivo della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della I. n. 88/2009, che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, ha soppresso la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in I. 4 agosto 2006, n. 248”.
Estratto: “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente” (…) “alla luce dei principi enunciati, la sentenza impugnata risulta censurabile sotto il profilo della violazione di legge, poiché il giudice di appello non ha considerato l'entità dello scostamento, che risulta molto modesto nel caso in esame, tanto che non può ritenersi che si sia verificata una divergenza significativa, tale da giustificare l'emissione dell'avviso di accertamento sulla base degli studi di settore”.
Estratto: “La CTR ha errato nel ritenere correttamente motivato l'avviso di accertamento, nel ritenere fondato il ricorso al metodo induttivo, nel ritenere dotate di valenza probatoria le presunzioni derivanti dall'uso dei parametri”.
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Estratto: “secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione”.
Estratto: “la motivazione sul punto non può certo dirsi omessa proprio perché la sentenza impugnata ha preso posizione sulla effettiva esistenza dei contratti in discussione, sicché anche il denunciato vizio ex art. 360, primo -comma, n. 5, cod. proc. civ. investe profili riconducibili al semplice difetto di motivazione, e non già alla «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», alla «motivazione apparente», al «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e alla «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», unici profili ormai censurabili ai sensi della rinnovata formulazione della disposizione richiamata, applicabile ratione temporis, secondo il ben noto arresto di Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014”.
Estratto: “applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, non è dubbio che il contribuente abbia omesso la dichiarazione relativa agli anni d'imposta 2006 e 2007; tuttavia i presupposti per la riconoscibilità del credito IVA di cui si discute non risultano affatto contestati dall'Amministrazione finanziaria, sicché erroneamente la CTR li ha ritenuti non provati”.
Estratto: “come correttamente rilevato dal giudice di merito, la condotta di L. s.r.l. non è sussumibile nella previsione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che riguarda unicamente gli omessi e ritardati pagamenti; 2.6. e, poiché la contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata pacificamente effettuata in riferimento a tale ultima disposizione, inapplicabile al caso di specie, il ricorso va respinto”.
Estratto: “Nella sentenza impugnata la Commissione Centrale (...) afferma in maniera apodittica che, nella fattispecie in esame, «in presenza di precise contestazioni in ordine alla notevole disponibilità (evidenziata nella decisione impugnata), manifestata dal contribuente, lo stesso non ha in alcun modo fornito idonea giustificazione, per contestare l'accertamento sintetico». Ciò assume, tuttavia, senza alcun riferimento al concreto atteggiarsi dei fatti di causa, la cui evoluzione ed i cui riscontri fattuali sono del tutto pretermessi e non certamente autonomamente ricostruibili dal giudice di legittimità, essendo la ricostruzione del fatto devoluta al monopolio del giudice di merito”.
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Estratto: “(...) in deroga al principio secondo cui la cessione dell'azienda comporti il conferimento nell'azienda ceduta anche dei crediti dell'azienda ceduta, compreso il credito dell'IVA pagata in eccedenza (Cass., 1° agosto 2018, n. 20415; Cass., Sez. V, 9 aprile 2009, n. 8644; Cass., Sez. V, 12 marzo 2008, n. 6578), è consentito alle parti pattuire che vengano esclusi dal perimetro dell'universalità dei beni dell'azienda conferita al cessionario taluni cespiti già di pertinenza dell'azienda, purché i beni già facenti parte dell'azienda ceduta ed esclusi dal conferimento non intacchino la finalità produttiva della stessa”.
Estratto: “il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il "decisum" della sentenza gravata”.
Estratto: “La Commissione regionale era quindi tenuta a valutare, anche se al fine della formazione del proprio libero convincimento, la sentenza penale di assoluzione di cui ha, invece, totalmente omesso l'esame, per cui la decisione impugnata va cassata”.
Estratto: “Il provvedimento impugnato, nel dare prevalenza esclusiva all'inserimento del terreno in PRG, non ha valutato la presenza di vincoli più o meno limitanti la potenzialità edificatoria, considerando la diversità tra vincoli di inedificabilità assoluta (nella specie derivanti dallo strumento regionale, avente portata prevalente sul piano regolatore comunale), come tali idonei ad escludere la natura edificabile dell'area interessata (….) ancorchè posti da strumenti regionali, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale, e vincoli di inedificabilità specifica, i quali, invece, possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile”.