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Il semplice richiamo delle argomentazioni svolte nella fase di merito non è sufficiente. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate non era scritto correttamente. Agenzia condannata a pagare le spese.

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Estratto: “Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il motivo infatti si esaurisce nelle considerazioni sopra trascritte e nel mero richiamo delle argomentazioni svolte nella fase del merito in forza delle quali la cartella di pagamento atteneva ad imposte dichiarate e non versate, liquidate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 5825 del 3 marzo 2020

Rilevato che:

– M.A. chiedeva definirsi la lite fiscale -ex art. 39 d.l. 98/2011 convertito, con modificazioni, nella L. 111/2011

- con riguardo a cartella di pagamento (la cui legittimità era stata accertata dalla CTR del Lazio con sentenza n. 27/2011: in pendenza dei termini per ricorrere in Cassazione, la contribuente proponeva l'istanza di definizione de qua) relativa a recupero di somme dichiarate e non versate a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/73;

l'ufficio -sul preliminare rilievo, fondato sulla citata normativa, che definibili erano solo gli atti impositivi e non quelli di mera riscossione- notificava alla parte il diniego di definizione, avverso il quale la M. proponeva ricorso dinanzi alla commissione tributaria di Rieti, la quale -nel contraddittorio tra le parti (l'ufficio -costituitosi- insisteva per la legittimità del diniego)- accoglieva il ricorso considerando che "la natura impositiva o meramente liquidatoria del fatto oggetto della controversia, posto a fondamento del gravato diniego, non costituisce, in realtà, presupposto valutabile ai fini della concessione del beneficio della definizione agevolata in quanto l'art. 39 comma 12 d.l. 98/2011 ritiene, a tal fine, rilevante la sola pendenza della lite e il fatto che la stessa non superi il valore di euro ventimila, presupposti che nella fattispecie sussistono come pacificamente ammesso dalle parti di causa".

Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la CTR del Lazio rigettava l'appello sul rilievo che -facendo la normativa in commento generico riferimento alle "liti fiscali"- che l'atto rispetto al quale la contribuente chiedeva il condono aveva per oggetto "una rideterminazione dell'imposta operata dall'ufficio in seguito a controllo automatizzato della dichiarazione, in applicazione degli studi di settore"; osservava altresì che, ai fini della condonabilità, decisivo è solo il fatto che la relativa controversia riguardi o meno il fondamento della pretesa tributaria, che sia in ultima analisi, "riconducibile alla nozione di lite fiscale, dovendosi dare a questa espressione un significato ampio, tale da ricomprendere ogni genere di controversia che riguardi la sussistenza del debito tributario".

- Per la cassazione di tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo.

- Parte intimata non si è costituita in giudizio.

Considerato che:

 - Il motivo di ricorso denuncia "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 1 n. 5 c.p.c." - L'ufficio ricorrente censura la sentenza impugnata laddove afferma che la cartella di pagamento che la parte intendeva condonare "riguardasse una rideterminazione dell'imposta operata dall'ufficio in seguito a controllo automatizzato della dichiarazione, in applicazione degli studi di settore";

spiega la ricorrente che -così decidendo- la CTR ha ritenuto che l'atto in parola non fosse un atto riscossivo ma un atto impositivo con cui si accertavano maggiori imposte mediante applicazione degli studi di settore e, quindi, fosse condonabile.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il motivo infatti si esaurisce nelle considerazioni sopra trascritte e nel mero richiamo delle argomentazioni svolte nella fase del merito in forza delle quali la cartella di pagamento atteneva ad imposte dichiarate e non versate, liquidate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73.

- In assenza di costituzione della intimata, nessuna pronuncia deve rendersi in punto spese.

P. Q. M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 2 ottobre 2019

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