***
Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco
ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI
DEL NOSTRO NETWORK
DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI
✅ Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;
✅ Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;
DIPARTIMENTO PENALISTI
✅ Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.
DIPARTIMENTO CIVILISTI
✅ Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.
Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.
***
Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it
***
Corte di Cassazione, Sez. 5,
Ordinanza n. 5654 del 2 marzo 2020
Ritenuto che:
con atto per Notaio B. di Roma registrato in data 4.10.2006 L.P. acquistava l'unità immobiliare sita nel Comune di Roma, via di F. n. XX, tipologia villino, usufruendo delle agevolazioni c.d. "prima casa" di cui all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 dichiarando trattarsi di abitazione non di lusso.
A seguito di verifica l'Agenzia delle Entrate rilevava che l'immobile de quo presentava invece le caratteristiche dell'immobile di lusso avendo una superficie utile superiore a mq 240 e quindi notificava l'avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di registro dovuta nella misura ordinaria con i relativi accessori. Avverso detto atto impositivo proponeva ricorso la contribuente sulla scorta di una perizia in cui si attestava la minore consistenza ed il precario stato di conservazione del fabbricato.
La CTP di Roma con sentenza n. 178/07/13 accoglieva il ricorso.
Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio con sentenza del 16.9.2014 accoglieva il gravame ritenendo che nel computo della superficie per la delimitazione dei mq 240 occorresse considerare la superficie utilizzabile.
Avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resisteva la controparte con controricorso.
Parte ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso rubricato "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la CTR, con riguardo alla determinazione della superficie utile, non aveva esaminato l'aspetto della superficie occupata dal locale cantina e l'esame di tale circostanza sarebbe stato rilevante ai fini di una diversa decisione.
Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Nullità della sentenza o del procedimento per mancanza della motivazione in riferimento all'art. 132, comma 1, n. 4 ed all'art. 156 comma 2 c.p.c. nonché in riferimento all'art. 118 disp. att. c.p.c. con riferimento all'art. 360 comma 1 , n. 4 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la motivazione della sentenza de qua è del tutto mancante e non fornisce alcun elemento idoneo a far individuare gli elementi di fatto considerati né a far comprendere le ragioni del convincimento del giudice.
Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.M. 1072 del 2.8.1969 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la CTR non aveva tenuto conto nel computo della superficie della cantina.
I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto afferiscono alla medesima questione, sono fondati.
Va premesso che, in tema di agevolazioni c.d. prima casa, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, per il quale sono considerate abitazioni di lusso «le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)». Pertanto, in tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall' agevolazione per l'acquisto della " prima casa", di cui all'art. 1, comma 3, parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, occorre fare riferimento alla nozione di " superficie utile complessiva" di cui all'art. 6 del d.rn. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell' abitabilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione. (Cass., Sez. 5, n. 10191/16).
Venendo in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l'effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8409 del 26/03/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017). La superficie utile deve essere quindi determinata guardando alla «utilizzabilità degli ambienti» a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito, il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione.
Ne consegue che il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile, in quanto il D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, deve essere interpretato nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre».
Ciò premesso, nel caso di specie, il punto di cui si controverte è la mancata considerazione da parte del giudice di appello della superficie della cantina nel computo della superficie utile, considerato che tale fatto storico è decisivo ed è stato oggetto di discussione tra le parti.
Le doglianze di parte ricorrente che sotto diversi profili involgono il medesimo aspetto appaiono fondate.
Ed invero pur essendo stata tale circostanza introdotta già nel ricorso introduttivo e suffragata da perizia di parte che indicava in ben mq 273, 30 la superficie occupata dalla cantina, circostanza che quindi appare senza dubbio decisiva, la CTR non menzionava tale aspetto limitandosi a ritenere tout court che "..la perizia dell'Ufficio provinciale del Territorio di Roma sembra più specifica di quella della contribuente che tra l'altro era stata redatta per stabilire il valore di mercato dell'intero fabbricato..".
Il giudice d'appello quindi non ha in alcun modo dato conto del computo nella superficie utile del locale cantina, omettendo così l'esame di una circostanza decisiva che, ove esaminata, avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata per un nuovo esame sulla questione individuata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2019.
***
Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it
***