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Massima: “L'agevolazione fiscale per la prima casa per l'unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato italiano da residente all'estero iscritto all'AIRE spetta non solo se non risulti locata ma anche se il Comune di riferimento abbia deciso in tal senso atteso l'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011 numero 214 condiziona il riconoscimento dell'agevolazione solo se il Comune ha esercitato tale facoltà. Nel caso di specie il consiglio comunale di Roma, con delibera numero 36 del 2 agosto 2012, non ha riconosciuto tale agevolazione per i cittadini italiani residenti all'estero per cui la Corte, in riforma della sentenza di 1° grado, compensando le spese, ha accolto l'appello del Comune.”
Riferimenti normativi: art 13 l. n. 214 del 22 dicembre 2011; Comune di Roma delibera n. 36 del 2 agosto 2012.
Sentenza del 26/09/2023 n. 5324 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 4
Agevolazioni - Cittadino italiano residente all'estero - Unità immobiliare posseduta in Italia e non locata - Non compete l'agevolazione prima casa se il Comune non l'ha recepita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13490/11/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da M. L., avverso l'avviso di accertamento, con il quale ROMA CAPITALE richiedeva il pagamento di IMU per l'anno 2012.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'ufficio.
Si costituiva ROMA CAPITALE sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ROMA CAPITALE, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Non si è costituito in giudizio M. L..
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che M. L. ha impugnato l'avviso di accertamento indicato epigrafe, sostenendo di avere diritto all'agevolazione fiscale per prima casa, in quanto per 5 mesi dell'anno 2012 era stato residente in Italia, mentre per i rimanenti 7 era residente all'estero come iscritto all'AlRE.
Il giudice di primo grado, ritenendo che la residenza estera doveva essere equiparata a quella italiana, ha accolto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Roma Capitale, lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
La materia oggetto del contendere è disciplinata dall'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011 numero 214, che prevede la mera facoltà dei comuni di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato italiano per i cittadini residenti all'estero, a condizione che la stessa non risultasse locata.
Il consiglio comunale di Roma capitale, con delibera numero 36 del 2 agosto 2012, non ha riconosciuto alcuna assimilazione dell'abitazione principale per i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AlRE.
Dalla legislazione vigente all'epoca dei fatti risulta, quindi, che M. L. non aveva diritto ad usufruire di alcuna agevolazione per la sua abitazione sita alla via XXXXX 20 del Comune di Roma.
Dagli atti risulta inoltre che per i 5 mesi del 2012 nei quali M. L. è stato residente In Italia è stata correttamente applicata l'aliquota agevolata.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la conferma degli avvisi impugnati.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P. Q. M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e compensa le spese del grado.
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