Il contribuente risiedeva a San Marino. Agenzia delle Entrate contesta il mancato pagamento delle tasse dato che aveva immobili, utenze intestate e conti in Italia. Presentato ricorso, avviso di accertamento annullato. I rapporti interpersonali del contribuente erano radicati nello Stato Estero.
Estratto: “le doglianze della contribuente circa la valenza probatoria attribuita dal giudice di appello alla perizia di stima dell'Agenzia del Territorio sono fondate, stante l'orientamento di questa Corte per cui "In tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima dell'UTE o di altro ufficio tecnico, che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo perché proveniente da un'articolazione dell'Amministrazione finanziaria, non può considerarla di per sè sufficiente a supportare l'atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento”.
Estratto: “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere "diffuso" ( Vedi Cass. n. 3156 dei 2015; n. 22900 del 2017; n. 16378, n. 23129, n. 28035 e n. 28076 del 2018; n. 9770 del 2019)”.
Estratto: “Successivamente il legislatore, con il comma 35, dell'arti della legge 24 dicembre 2007 n.244, norma qualificata di interpretazione autentica, ha previsto la deducibilità degli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili non strumentali. I giudici di merito, quindi, non hanno fatto corretta applicazione della normativa in oggetto, avendo ritenuto indeducibili gli interessi passivi, sui finanziamenti richiesti dalla società contribuente per l'acquisto dell'immobile "meramente patrimoniale", per la mancata inerenza all'attività sociale, stante l'assenza di collegamento alla produzione del reddito d'impresa”.
Estratto: “La sentenza impugnata, dopo avere dato atto, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, che la contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento deducendo di non avere percepito i canoni di locazione a causa della morosità dell'inquilino, ha confermato l'atto impositivo senza avere previamente accertato in quale data è intervenuto il provvedimento di risoluzione del contratto o di convalida di sfratto e se il parziale annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento operato dall'Ufficio abbia rideterminato la pretesa fiscale tenendo conto dei soli canoni di locazione maturati sino alla convalida di sfratto”.
Estratto: “lo stesso legislatore ha escluso la valenza presuntiva legale dei listini e tariffari e richiede un apprezzamento in termini di gravità, precisione e concordanza dei vari elementi presuntivi acquisiti, che solo potrebbe esonerare l'Ufficio dall'onere di addurre ulteriori elementi di prova a sostegno dell'accertamento”.
Estratto: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare, l'onere di fornire la prova che l'operazione è parzialmente (quanto al prezzo di vendita) simulata, spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale adduca l'esistenza di maggiori ricavi”.
Estratto: “Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato. È assorbente il rilievo dell'omesso esame da parte del giudice a quo del fatto decisivo, prospettato nel giudizio di merito dagli odierni ricorrenti, della realizzazione della controparete in muratura, colla (conseguente) riduzione della originaria superficie utile, censita in catasto. Il limitato scarto nella determinazione della superficie utile dell'immobile tra le risultanze catastali (mq. 255,50) e la rilevazione eseguita dal consulente tecnico dei contribuenti (mq. 237,15) rende decisivo il fatto in parola, in relazione al limite di mq. 240,00 stabilito dell'art. 6 del d. m. 2 agosto 1969”.
Estratto: “se l'amministrazione ha fatto ricorso ad una di tali ipotesi, non può poi, nel corso del giudizio, legittimare la sua pretesa invocando condizioni e fattori che non siano rilevanti per la specifica procedura di revisione intrapresa, anche se essi siano in ipotesi idonei a giustificare la revisione del classamento nel quadro di una procedura diversa. In definitiva, le causae petendi delle tre diverse ipotesi di revisione non sono interscambiabili tra di loro e non possono essere sostituite in itinere. In questa prospettiva è stato infatti affermato che l'attribuzione d'ufficio di un nuovo riclassamento impone all'amministrazione di specificare in modo chiaro nell'avviso di accertamento le ragioni della modifica senza alcuna possibilità per l'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto”.