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Corte di Cassazione, Sez. 5,
Sentenza n. 2624 del 05 febbraio 2020
1. G. D. L. e F. L. impugnavano l'avviso di accertamento relativo alla rideterminazione del classamento ed all'attribuzione di una nuova rendita dell'immobile sito in Roma e distinto in mappa al F. 398 part. 39 sub 9. Sostenevano i ricorrenti che l'Agenzia del Territorio aveva proceduto alla rideterminazione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004 senza che nell'atto fossero esplicitate le ragioni poste a base del provvedimento. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell'agenzia delle entrate, la CTR del Lazio lo accoglieva. 2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti svolgendo tre motivi illustrati con memoria. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
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1. Con i primi due motivi di ricorso i ricorrenti deducono violazione legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004. Sostengono che il classamento effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 335, cit., avente la finalità di rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali dovute al mancato aggiornamento delle rendite catastali all'interno di uno stesso Comune, non è adeguatamente motivato con riguardo all'immobile che ne costituisce l'oggetto, mancando della motivazione relativa alle caratteristiche specifiche di esso che giustificherebbero l'attribuzione della categoria e della classe contestate. 3. Con il terzo motivo deducono vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato gli elementi addotti a sostegno del ricorso desumibili da una perizia di parte che evidenziava le caratteristiche specifiche dell'immobile.
4. I primi due motivi di ricorso sono fondati. Questa Corte ha ripetutamente affermato, in relazione a contenziosi sorti in conseguenza di applicazioni fatte in diversi Comuni, che "In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere "diffuso" ( Vedi Cass. n. 3156 dei 2015; n. 22900 del 2017; n. 16378, n. 23129, n. 28035 e n. 28076 del 2018; n. 9770 del 2019), ed ancora che " In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dai significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano - come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 - deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l'accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del Territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento. "(vedi Cass. n. 31829 del 2018).
In applicazione dei suindicati principi, cui va data continuità, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 ( qualità urbana ed ambientale della microzona nonché caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto. (Vedi Cass. n. n. 3107 del 1.2.2019; n. 4903 del 2019; 10403 del 2019; n. n. 23129 del 21 giugno 2018; 25766 dei 2018; n. 23789 del 2018; n. 17413 del 2018; n. 17412 del 2018; n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019).
Va poi dato conto del fatto che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha affermato che "la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento", ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all'Amministrazione.
Questa Corte, dando seguito all'orientamento consolidatosi, ha poi affermato il seguente principio di diritto: «In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un'operazione di riclassificazione a carattere diffuso.» ( Cass. n. 19810 del 7/5/2019 ). Ne consegue che nel caso di specie, ove la CTR ha accertato che l'atto è privo del riferimento alle caratteristiche specifiche dell'immobile determinative della nuova classe, il provvedimento di attribuzione del nuovo classamento e rideterminativo della rendita è illegittimo. 6. Il terzo motivo rimane assorbito.
7. Il ricorso va dunque accolto e l'impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e il ricorso originario dei contribuenti va accolto. Le spese dell'intero giudizio si compensano in considerazione del consolidarsi del principio giurisprudenziale citato dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019.
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