***
Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco
ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI
DEL NOSTRO NETWORK
DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI
✅ Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;
✅ Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;
DIPARTIMENTO PENALISTI
✅ Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.
DIPARTIMENTO CIVILISTI
✅ Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.
Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.
***
Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it
***
Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 29391 del 13 novembre 2019
RITENUTO
1. - La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 402/38/13 del 17 aprile 2013, pubblicata il 22 ottobre 2013, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 74/1/11 del 14 febbraio 2011, ha rigettato il ricorso proposto dai contribuenti MG e AD avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, notificato il 18 giugno 2009, recante l'importo complessivo di € 41.824,67 a titolo di imposta di registro integrativa e di imposte catastale e ipotecaria, sanzioni, interessi e accessori pertinenti dovuti in dipendenza della revoca delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa in relazione alla compravendita del fabbricato sito in R., alla via XXX, n. XXX/X, stipulata il XXX tra la S. (alienante) e il G. (acquirente) con rogito del notaio C., registrato 1'XXX.
2. - I contribuenti, con atto del 17 aprile 2014, hanno proposto ricorso per cassazione. E, mediante memoria, recante la data del 18 giugno 2019, depositata il 19 giugno 2019, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
3. - La Agenzia delle entrate ha resistito mediante controricorso del 3 giugno 2014.
CONSIDERATO
1. - La Commissione tributaria regionale (in riforma della sentenza appellata) ha motivato il rigetto del ricorso dei contribuenti, osservando che a loro non spettano le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, in quanto l'immobile trasferito deve considerarsi, ai sensi dell'art. 6 del d. m. 2 agosto 1969, abitazione di lusso, in quanto la relativa superficie utile è superiore a mq. 240,00. In proposito, laddove la Commissione tributaria provinciale sulla base delle relazioni dei consulenti tecnici dei ricorrenti aveva determinato in misura inferiore a mq. 240,00 la superficie utile della unità immobiliare (mq. 237,15), la Commissione tributaria regionale, recependo la tesi della appellante Agenzia delle entrate, fondata sulle evidenze catastali e sulla relazione della Agenzia del territorio, ha stabilito che la superficie utile del fabbricato è di complessivi mq. 255,50 (piano terra mq. 156,08 + primo piano mq. 99,42), censurando che la difesa tecnica dei contribuenti aveva escluso «senza motivo» dal computo della superficie utile mq. 7,02 del piano terra.
2. - Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunziano promiscuamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d. m. 2 agosto 1969, «mancanza di motivazione e/o motivazione meramente apparente; omessa valutazione mezzi di prova». I ricorrenti espongono che nel giudizio di secondo grado, con ulteriore relazione del 16 gennaio 2012 (trascritta nel corpo del ricorso), depositata il 25 maggio 2012, il consulente tecnico, architetto P., (a integrazione della consulenza prodotta in prime cure) aveva certificato di aver determinato la superficie utile mq. 237,15 mediante misurazioni, eseguite in loco, riportando «la superficie di calpestio dall'andamento dello zoccolino interno» sull'elaborato planimetrico con scala 1:50; e, soprattutto, aveva spiegato la divergenza rispetto alle evidenze catastali — risalenti al1985 ed elaborate (in occasione del condono edilizio) su planimetrie con scala, peraltro, meno accurata 1:200 — facendo presente che, dopo la rilevazione catastale a cagione delle infiltrazioni di acqua dal confinante terrapieno, l'alienante, in epoca antecedente alla vendita, aveva fatto costruire una controparete in muratura la quale aveva comportato la conseguente riduzione della originaria superficie utile. Censurano, pertanto, i ricorrenti che la Commissione tributaria regionale ha omesso di esaminare la ridetta consulenza tecnica e, segnatamente, il fatto della realizzazione della controparete la quale aveva ridotto la originaria superficie utile riportata nella planimetria catastale.
3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato. È assorbente il rilievo dell'omesso esame da parte del giudice a quo del fatto decisivo, prospettato nel giudizio di merito dagli odierni ricorrenti, della realizzazione della controparete in muratura, colla (conseguente) riduzione della originaria superficie utile, censita in catasto. Il limitato scarto nella determinazione della superficie utile dell'immobile tra le risultanze catastali (mq. 255,50) e la rilevazione eseguita dal consulente tecnico dei contribuenti (mq. 237,15) rende decisivo il fatto in parola, in relazione al limite di mq. 240,00 stabilito dell'art. 6 del d. m. 2 agosto 1969. Conseguono, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio (in diversa composizione), per nuovo, compiuto e motivato esame del materiale probatorio, acquisito in atti, nonché per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione. Cosi deciso nella camera di consiglio della V Sezione Civile il 5 luglio 2019.
***
Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it
***