Estratto: “Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato. È assorbente il rilievo dell'omesso esame da parte del giudice a quo del fatto decisivo, prospettato nel giudizio di merito dagli odierni ricorrenti, della realizzazione della controparete in muratura, colla (conseguente) riduzione della originaria superficie utile, censita in catasto. Il limitato scarto nella determinazione della superficie utile dell'immobile tra le risultanze catastali (mq. 255,50) e la rilevazione eseguita dal consulente tecnico dei contribuenti (mq. 237,15) rende decisivo il fatto in parola, in relazione al limite di mq. 240,00 stabilito dell'art. 6 del d. m. 2 agosto 1969”.
Estratto: “la tassazione cui è stato sottoposto l'atto traslativo è coerente con la natura sostanziale dell'atto medesimo. In termini generali, ai fini dell'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, occorre valutare se sin dall'istituzione del "trust" si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal "trustee" al beneficiario: in mancanza di tale condizione, l'atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro”.
Estratto: “va qualificata come imposta "complementare" (…) Ne consegue che, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 c.c. - dalla data della registrazione”.
Estratto: “la ricorrente, anziché denunciare l'omesso esame di un fatto naturalisticamente inteso, sollecita, di fatto, una rivalutazione del materiale istruttorio, in palese violazione del principio di specificità del ricorso, l'Agenzia omette di indicare e, se del caso, trascrivere gli "elementi di fatto decisivi" che la CTR avrebbe completamente ignorato”.
Estratto: “essendo il terzo un occupante abusivo, e dunque privo di titolo, vi era una legittima aspettativa da parte dell'acquirente - a prescindere dalla conoscenza del previo stato di occupazione - all'immediato escomio, sicché le vicende successive all'invito al rilascio ed i conseguenti atti di resistenza ben configurano la forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente, trattandosi di eventi non prevedibili, che sopraggiungono inaspettati e sovrastanti la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto”.