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Proprietaria non riesce ad entrare in casa a causa di un inquilino abusivo. L’Agenzia delle Entrate le revoca l’agevolazione prima casa e le chiede maggiori imposte. Cassazione dà torto all’Agenzia. Si tratta di forza maggiore.

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Estratto: “essendo il terzo un occupante abusivo, e dunque privo di titolo, vi era una legittima aspettativa da parte dell'acquirente - a prescindere dalla conoscenza del previo stato di occupazione - all'immediato escomio, sicché le vicende successive all'invito al rilascio ed i conseguenti atti di resistenza ben configurano la forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente, trattandosi di eventi non prevedibili, che sopraggiungono inaspettati e sovrastanti la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto”.

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Corte di Cassazione, Sez. 6,

Ordinanza n. 10937 del 18 aprile 2019

Rilevato:

che L.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento per imposte di registro e catastali per l'anno 2007;

Considerato:

che il ricorso è affidato a due motivi; che, col primo, la contribuente invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 36, nn. 2, 3 e 4 nonché 61 comma 2° D.Lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., oltre che violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 342 c.p.c. e 49 D. Lgs. n. 546/1992; che, per un verso, la sentenza della CTR sarebbe risultata priva delle ragioni dispiegate dalla CTP per il rigetto del ricorso e, per altro verso, avrebbe fondato la sua decisione non sul thema decidendum - concernente la necessità di attivarsi, sempre o solo alla cessazione di un impedimento indipendente dalla propria volontà - al fine di legittimare l'agevolazione fiscale prima-casa, ma sul diverso presupposto che la residenza dovesse essere trasferita non nella casa acquistata ma in altro luogo dello stesso Comune; che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1°, nota II bis, lett. a) tariffa parte I allegata al DPR n. 131/1986, dell'art. 43 comma 2° c.c. e degli artt. 13, 18 e 19 DPR n. 223/1989, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;

che la sentenza di appello si sarebbe discostata dalla nozione generalmente accolta di forza maggiore, avendo attribuito rilevanza ad aspetti - occupazione abusiva da parte di un terzo dell'immobile acquistato e preventiva conoscenza della circostanza da parte dell'acquirente - estranei a detta fattispecie;

che, in particolare, non sarebbe stata l'occupazione a costituire la causa di forza maggiore, ma le resistenze opposte dall'occupante ad assumere i contorni di un vero e proprio evento sopravvenuto;

che l'Agenzia non si è costituita;

che il primo motivo è infondato; che sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione allorché essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Sez. 5, n. 19956 del 10/08/2017); che, nella specie, la sentenza impugnata ha puntualmente enunciato, anche attraverso il richiamo alle conclusioni dei primi giudici, le ragioni giuridiche della decisione; che d'altronde, il richiamo alla preventiva conoscenza dell'altrui occupazione abusiva costituisce una motivazione ad abundantiam rispetto al profilo, comunque trattato, della necessità di trasferire la residenza entro i diciotto mesi;

che il secondo motivo è fondato; che, essendo il terzo un occupante abusivo, e dunque privo di titolo, vi era una legittima aspettativa da parte dell'acquirente - a prescindere dalla conoscenza del previo stato di occupazione - all'immediato escomio, sicché le vicende successive all'invito al rilascio ed i conseguenti atti di resistenza ben configurano la forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente, trattandosi di eventi non prevedibili, che sopraggiungono inaspettati e sovrastanti la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto (Sez. 6-5, n. 25437 del 17/12/2015); che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo; che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre non si fa luogo a quelle di cassazione, mancando la costituzione dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2019

 

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