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Estratto: “La sentenza impugnata, dopo avere dato atto, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, che la contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento deducendo di non avere percepito i canoni di locazione a causa della morosità dell'inquilino, ha confermato l'atto impositivo senza avere previamente accertato in quale data è intervenuto il provvedimento di risoluzione del contratto o di convalida di sfratto e se il parziale annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento operato dall'Ufficio abbia rideterminato la pretesa fiscale tenendo conto dei soli canoni di locazione maturati sino alla convalida di sfratto”.

Estratto: “essendo il terzo un occupante abusivo, e dunque privo di titolo, vi era una legittima aspettativa da parte dell'acquirente - a prescindere dalla conoscenza del previo stato di occupazione - all'immediato escomio, sicché le vicende successive all'invito al rilascio ed i conseguenti atti di resistenza ben configurano la forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente, trattandosi di eventi non prevedibili, che sopraggiungono inaspettati e sovrastanti la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto”.