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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 29995 del 19 novembre 2019
RILEVATO CHE
1.- Con ricorso notificato il 14 ottobre 2014 Equitalia Centro s.p.a. già Equitalia Emilia Romagna s.p.a., (ex Equitalia C. sp.a.), ricorre per cassazione avverso sentenza della CTR della Emilia Romagna depositata il 3.3.2014, con la quale è stato dichiarato inammissibile per tardività l'appello che essa Equitalia aveva proposto avverso la sentenza della CTP di Rimini del 14 maggio 2010. La sentenza di primo grado aveva accolto le ragioni della contribuente società A. s.r.l.
3.- Si costituisce la contribuente con controricorso ed oppone la tardività del ricorso per cassazione, deducendo di avere notificato la sentenza d'appello in data 4 giugno 2014 e resistendo nel merito. Equitalia deposita memoria. Con ordinanza del 16 aprile 2019 è stato acquisito il fascicolo d'ufficio dei gradi di merito.
CONSIDERATO CHE
3.- Preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità: Equitalia, nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c. contesta che la società A. le abbia notificato la sentenza d'appello nel suo domicilio eletto e in particolare contesta che detta sentenza sia stata effettuata ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c. Dall'esame del fascicolo d'ufficio acquisito agli atti, si evince che Equitalia, nell'atto di appello, ha eletto domicilio in B. via XX XX presso lo studio dell'avv. XX. Risulta altresì che la sentenza di appello è stata notificata all'avv. XX, in via XX XX B., a mezzo posta, con le modalità previste dall'art. 16 comma 3 del D.Igs. 546/1992 ed è stata ricevuta in data 4 giugno 2014. La notificazione della sentenza di secondo grado è stata pertanto regolarmente eseguita ed essa è idonea a far decorrere il c.d. termine breve per la impugnazione, e ciò secondo i principi già affermati da questa Corte che si è così espressa: "a partire dell'entrata in vigore della disposizione novellatrice (26 marzo 2010), sono idonee a far decorrere il termine breve di cui all'art. 51 proc. trib. anche la consegna della sentenza direttamente all'ufficio finanziario o all'ente locale, ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all'art. 17 proc. trib. e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento" (v. Cass. n. 18936/2015 e Cass. 16554/2018). Il ricorso per cassazione è pertanto inammissibile perché proposto in data 14 ottobre 2014, e quindi quando era già decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di secondo grado. Le spese seguono la soccombenza in rito e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.700,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, camera di consiglio del 12 settembre 2019.
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