Estratto: “come emerge dalla pronuncia impugnata, e le circostanze non risultano contestate, la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, in ordine di tempo, è l'ultimo atto posto in essere il 30 ottobre 2012 dall'Equitalia Sud S.p.a. dopo che la stessa aveva notificato alla contribuente, in data 18 luglio 2006, la sottostante cartella di pagamento relativa agli avvisi di accertamento di dazi doganali notificati alla stessa nel gennaio 2006, sospesi dalla Commissione tributaria provinciale”
Estratto: “Va (...) disatteso l'assunto di Equitalia secondo cui avrebbe correttamente proceduto alla notifica delle cartelle esattoriali mediante invio di raccomandata a.r. senza l'osservanza delle formalità previste dall'articolo 140 c.p.c., nella considerazione che, trattandosi di notifica effettuata prima dell'intervento della sentenza della corte costituzionale numero 258/2012, non poteva trovare applicazione, trattandosi di rapporto esaurito con la semplice impugnazione della cartella. Come affermato da questa Corte, infatti, "nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito; sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata tenendo conto della sua modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto”.
Estratto: “non precisando come l'intimazione fosse motivata; in ogni caso, la censura dà per presupposto (anche sulla questione della sufficienza della motivazione dell'intimazione) la regolarità della notifica della cartella, su cui è incentrato il già respinto terzo motivo. Comunque, stante il rigetto del terzo e del quarto motivo, trova conferma l'autonoma ratio decidendi sul vizio procedurale, che da sola era sufficiente a determinare l'accoglimento del ricorso del contribuente”.
Estratto: “l'intimazione di pagamento, con la quale l'ente esattore prosegue alla riscossione coattiva dei crediti a seguito dell'intervenuta decadenza dalla rateazione per l'omesso pagamento di alcune rate del piano concesso alla contribuente, per essere valida deve essere idoneamente motivata. In particolare l'atto di intimazione deve indicare in modo specifico i motivi della decadenza dal piano di rateazione con conseguente sollecito di pagamento dell'intero importo residuale, per cui una carenza di motivazione in tal senso comporta la nullità dell'atto di intimazione di pagamento in quanto la motivazione dell'intimazione, consistente nel venir meno del beneficio del pagamento a rate, è essenziale per garantire il rispetto d ei principi di trasparenza, collaborazione e correttezza degli atti tra le parti”.
Estratto: “ove l'AE Riscossione non dovesse essere regolarmente costituita in giudizio, il Giudice tributario sarebbe tenuto a rilevare, anche d'ufficio, la mancanza dello ius postulandi in nome e per conto dell'Ente dei difensori costituiti in atti. Dall'esame della documentazione contenuta nel fascicolo del processo, non è dato riscontrare alcunché che possa giustificare la costituzione con un difensore del libero foro. In particolare, non è indicata alcuna fonte del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto così come evidenziato dai Giudici di legittimità”.
Estratto: “La notificazione della sentenza di secondo grado è stata pertanto regolarmente eseguita ed essa è idonea a far decorrere il c.d. termine breve per la impugnazione, e ciò secondo i principi già affermati da questa Corte che si è così espressa: "a partire dell'entrata in vigore della disposizione novellatrice (26 marzo 2010), sono idonee a far decorrere il termine breve di cui all'art. 51 proc. trib. anche la consegna della sentenza direttamente all'ufficio finanziario o all'ente locale, ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all'art. 17 proc. trib. e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento”.
Estratto: “questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4510 del 21/03/2012) che l'ingiunzione prevista dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e l'abrogazione, ad opera dell'art. 130 dello stesso d.P.R., delle disposizioni che regolavano la riscossione coattiva mediante rinvio al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - ha conservato una precipua funzione accertativa, costituendo un atto complesso, che è rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata, e che integra, nell'ambito del giudizio di opposizione, gli estremi della domanda, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi, di veder riconosciuto il diritto di recupero così azionato; - pertanto, la successiva attività di riscossione a tal atto connessa e da esso derivante presuppone necessariamente la presenza dell'ingiunzione in parola, quale fase avente natura impositiva che deve precedere quella di mera riscossione che si manifesta con la notifica della cartella di pagamento”.
Statisticamente, un numero elevatissimo di contribuenti si vede recapitare ogni anno un’intimazione di pagamento. In questo articolo spieghiamo di cosa si tratta ed alcuni motivi per i quali potrebbe non essere valida (e le prime verifiche da fare).
Estratto: “deve essere condiviso anche in questa sede l'orientamento espresso nelle recenti pronunce della Suprema Corte sopra richiamate e, quindi, dichiarata la nullità del mandato conferito a avvocati del libero foro in mancanza di una apposita, specifica delibera sottoposta agli organi di vigilanza con riferimento a questo giudizio di rinvio che l'Ente della Riscossione avrebbe potuto riassumere avvalendosi di suoi dipendenti, come indicato dalla normativa di riferimento e come puntualmente affermato dalla Cassazione nelle citate pronunce”.
Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, in accoglimento del ricorso da noi proposto, ha annullato integralmente la cartella di pagamento notificata agli eredi del contribuente, con cui si ingiungeva a questi ultimi il pagamento delle somme dovute dal de cuius.
La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza. Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate di cui si riporta un breve estratto. Si riporta solo un estratto dell’atto e va tenuto conto che i motivi sono stati da noi ulteriormente sviluppati.