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***Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 1
Sentenza del 30/05/2019 n. 2323 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 74/2008 del 04/03/2008, depositata il giorno 05/05/2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. n. 25, accoglieva il ricorso proposto dalla società E.E.T. Spa avverso l'avviso di irrogazione sanzioni n. 2007/3....., meglio in atti descritto, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Varese e annullava l'atto impugnato ritenendo che la predetta Spa aveva correttamente eseguito il mandato di pagamento ricevuto e compensava le spese di lite.
Con sentenza n. 115/49/2010 del 03/06/2010, depositata il giorno 16/09/2010, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e compensava le spese di lite del grado.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 25279/2017 del 19/07/2017, depositata il 25/10/2017, accoglieva il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR della Lombardia.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione (parte appellata) riassumeva il giudizio con ricorso tempestivamente notificato a controparte (RGA n. 1970/2018), depositato il 30/04/2018, e, dopo avere riassunto le vicende processuali e esposto le proprie ragioni, chiedeva di dichiarare nullo/annullare l'atto dedotto in giudizio per le ragioni ivi esposte, con vittoria di spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Milano, (parte appellante) si costituiva con atto di controdeduzioni depositato il 20/07/2018, e, dopo avere riassunto le vicende processuali e esposto le proprie ragioni, chiedeva, in riforma della sentenza della CTP di Milano n. 74/25/08, alla luce della sentenza della Cassazione n. 25279/2017 e per le ragioni ivi esposte, di confermare in tutti i suoi rilievi il provvedimento di irrogazione di sanzioni ammnistrative pecuniarie per la parte relativa al riversamento delle somme oggetto di rimborso pari a Euro 28.582,23, con vittoria di spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione depositava una memoria in data 21/11/18.
All'udienza di discussione del 03/12/2018 l'Ente della Riscossione chiedeva un breve rinvio per valutare sia la conciliazione della controversia sia per attendere il parere chiesto all'Avvocatura sulla possibilità di costituirsi in giudizio tramite avvocati del libero foro, all'esito del quale avrebbe valutato una eventuale nuova costituzione e la CTR rinviava la trattazione all'udienza del 13/05/2019.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione depositava in data 18/04/2019 una memoria illustrativa delle sue ragioni, affermando di ritenere legittimo e valido il mandato conferito "trattandosi di controversia affidabile ad un avvocato del libero foro".
La controversia, esauriti gli incombenti di rito, è stata decisa in camera di consiglio all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTR osserva che in via pregiudiziale deve essere esaminata la questione della validità o meno del mandato conferito dall'Ente per la Riscossione ad un legale del libero foro, questione sulla quale si è soffermata la difesa dell'esattore nella citata memoria depositata il 18/04/19 nella quale ha confermato di ritenere valido il mandato ricevuto pur nella consapevolezza della posizione presa al riguardo dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26684/2018 e nelle ordinanze n. 28741/2019 e 1992/2019 con le quali la Suprema Corte ha affermato che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione "non può avvalersi di avvocati del libero foro, dovendo ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro, fonti che devono essere congiuntamente individuate in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in una apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1033" (vedi pag. 1 della citata memoria depositata il 18/04/2019).
Osserva la CTR che deve essere condiviso anche in questa sede l'orientamento espresso nelle recenti pronunce della Suprema Corte sopra richiamate e, quindi, dichiarata la nullità del mandato conferito a avvocati del libero foro in mancanza di una apposita, specifica delibera sottoposta agli organi di vigilanza con riferimento a questo giudizio di rinvio che l'Ente della Riscossione avrebbe potuto riassumere avvalendosi di suoi dipendenti, come indicato dalla normativa di riferimento e come puntualmente affermato dalla Cassazione nelle citate pronunce, la cui motivazione sul punto deve intendersi qui trascritta; che, d'altra parte, appare allo stato inutile concedere un ulteriore termine ex art. 182 cpc avendo l'Ente della Riscossione, dopo il rinvio richiesto, ribadito nella sua citata memoria del 18/04/19 la sua errata tesi secondo la quale la sua costituzione in questa sede con avvocati del libero foro sarebbe corretta.
Dall'accertata nullità del mandato, consegue l'inammissibilità dell'atto di riassunzione ad opera dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l' estinzione dell'intero processo ex art. 63, n. 2, D. L.vo n. 546/1992.
Sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti tutte le spese di questo giudizio tenuto conto della peculiare natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Accertata la nullità del mandato conferito dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione ad avvocati del libero foro, dichiara l'inammissibilità dell'atto di riassunzione operato dal predetto Ente e l'estinzione dell'intero processo ex art. 63, n. 2, D. L.vo n. 546/1992. Spese compensate.
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