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Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha confermato la sentenza di primo grado con la quale avevamo già ottenuto, in accoglimento del ricorso, l’integrale annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale a carico di un contribuente.

Estratto: “è innegabile (vista la tavola sinottica predisposta dall' appellata per il confronto tra dettato normativo e testo rogitato, che sono identici) che il contenuto dell'art. 6.1 del regolamento del trust B., di cui all'atto modificativo del trust stesso a rogito Notaio D. nn. XXX/XXX del 2018, sia del tutto conforme alla richiamata previsione normativa (…) Ritiene conclusivamente questa CTR che B Trust Onlus abbia diritto all'iscrizione nell'anagrafe ONLUS e, alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello dell'Agenzia deve essere respinto”.

Estratto: “Se l'art. 33 DL. 78/2018, quale norma impositiva, dispone una tassazione aggiuntiva per i soggetti che "rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario", tale disposizione non può essere integrata ricorrendo ad interpretazioni estensive che prendono a prestito definizioni presenti in altri rami dell'ordinamento, quale quella di settore finanziario, propria degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, richiamata nell'atto di appello”.

Estratto: “Il trust è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, e ciò in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105). Non è un ente autonomo a sé stante ed è, quindi, privo di soggettività giuridica; di conseguenza non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee. Neppure è corretto assimilare il trust ad una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante, perché la costituzione di beni in trust non comporta la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma istituisce un patrimonio destinato ad un preciso scopo, con la diretta conseguenza che questo patrimonio non è legittimato nei rapporti con i terzi (i beni sono intestati al trustee, anche se tale intestazione deve ritenersi solo momentanea, fino allo scioglimento del trust) a tale scopo legittimato è solo il trustee e, pertanto, il trust non può stare in giudizio autonomamente, e quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno destinatario di un avviso di liquidazione che abbia ad oggetto i medesimi”.

Estratto: “Questa Commissione predilige l'opzione adottata dall'Ufficio e ritiene che occorre tenere distinta la questione dell'opzione circa le modalità di pagamento dell'imposta di registro dalla determinazione della sanzione dovuta ex art. 69 del D.P.R n. 131 del 1986, ma ciononostante ritiene di non poter irrogare la sanzione di cui all'atto di contestazione gravato al Fondo appellato stante la sussistenza di condizione di oggettiva incertezza nell'applicazione sullo specifico punto della disciplina del Testo Unico sull'imposta dì registro tale da impedire ex art. 6 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 l'irrogazione di qualsivoglia sanzione”.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale ha accolto le tesi sviluppate nel ricorso da noi proposto e proceduto all’annullamento integrale dell’avviso emesso nei confronti di un’associazione temporanea di imprese (ATI) e della sua capogruppo.

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate, accolte in sentenza, e che hanno condotto all’annullamento integrale dell’avviso di accertamento.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale ha accolto le tesi sviluppate nel ricorso e nelle memorie da noi depositate e proceduto all’annullamento integrale dell’atto. Atto con cui illegittimamente si contestava una presunta eccessiva compensazione.

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate, accolte in sentenza, e che hanno condotto all’annullamento integrale dell’atto dell’Agenzia delle Entrate in esito al giudizio di primo grado.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha accolto le tesi sviluppate nelle controdeduzioni e confermato l’annullamento integrale dell’atto, già da noi ottenuto in primo grado. Atto con cui illegittimamente si disconosceva un ravvedimento, regolarmente operato, demandando in pagamento oltre 600.000,00 euro di maggiori sanzioni (che, come statuito da entrambe le sentenze, non erano invece in nessun modo dovute).

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate, accolte in sentenza, e che hanno condotto in secondo grado alla conferma dell’annullamento integrale dell’atto dell’Agenzia delle Entrate.

Estratto: “deve essere condiviso anche in questa sede l'orientamento espresso nelle recenti pronunce della Suprema Corte sopra richiamate e, quindi, dichiarata la nullità del mandato conferito a avvocati del libero foro in mancanza di una apposita, specifica delibera sottoposta agli organi di vigilanza con riferimento a questo giudizio di rinvio che l'Ente della Riscossione avrebbe potuto riassumere avvalendosi di suoi dipendenti, come indicato dalla normativa di riferimento e come puntualmente affermato dalla Cassazione nelle citate pronunce”.

Estratto: “Il trust è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, e ciò in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105). Non è un ente autonomo a sé stante ed è, quindi, privo di soggettività giuridica; di conseguenza non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee. (…) il trust non può stare in giudizio autonomamente, e quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno destinatario di un avviso di liquidazione che abbia ad oggetto i medesimi”.

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