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DP di Milano negava l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS al Trust. A ben vedere, come riconosciuto prima dalla CTP o poi dalla CTR Lombardia, il trust aveva pieno diritto ad essere iscritto come ONLUS. Respinto appello dell’Agenzia. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “è innegabile (vista la tavola sinottica predisposta dall' appellata per il confronto tra dettato normativo e testo rogitato, che sono identici) che il contenuto dell'art. 6.1 del regolamento del trust B., di cui all'atto modificativo del trust stesso a rogito Notaio D. nn. XXX/XXX del 2018, sia del tutto conforme alla richiamata previsione normativa (…) Ritiene conclusivamente questa CTR che B Trust Onlus abbia diritto all'iscrizione nell'anagrafe ONLUS e, alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello dell'Agenzia deve essere respinto”.

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Sentenza del 01/10/2019 n. 3720 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Sezione/Collegio 6

Svolgimento del processo e motivi della decisione

B. Trust Onlus ricorreva contro la comunicazione di mancata iscrizione all'anagrafe delle ONLUS da parte dell'AE DPl Milano, sia per illegittimità della decisione alla luce della normativa vigente per travisamento dei fatti, sia per carenza di motivazione; quindi anche per acclarata esistenza di enti analoghi iscritti al registro ONLUS e per accertato recepimento nel proprio statuto della previsione di cui alla lett. 10 comma 1 lett. d) del dl 460/1997, atteso che l'Ufficio aveva respinto la richiesta, ritenendo che la attività esercitata dal Trust non fosse rapportabile a quelle di cui all'art. 10 del dlgs 460/1997 e che la sopra citata previsione non fosse stata correttamente riportata nell'atto costitutivo.

Esaminando la normativa che consente, con l'iscrizione, la fruizione di benefici fiscali, l'Agenzia aveva infatti sottolineato la mancata integrazione del parametro di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) del dlgs 460/1997 in merito all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la carenza del requisito di cui all'art. 10 comma 1 lett. c) del d lgs 460/1997, vale a dire il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) del medesimo articolo, ciò con riferimento alla promozione di attività di ricerca e formazione nel settore dell'economia dei trasporti, attività svolte in favore di studiosi e ricercatori e non di soggetti in condizioni di svantaggio, mentre l'attività di ricerca nel settore dei trasporti, di per sé, non sarebbe riferibile agli ambiti di ricerca ammessi, non essendo oggettivamente sussumibile nell'ambito del genus della beneficienza indiretta prevista dal comma 2 bis del dlgs 460/1997.

Il mancato accoglimento della richiesta dunque non era stato un sindacato di merito, ma l'esercizio di un controllo preventivo, atteso che in ogni caso l'Ufficio, anche dopo l'iscrizione conserva il potere di rilevare la mancanza dei requisiti abilitanti. Irrilevante era poi l'esistenza, denunciata dalla ricorrente, di altre ONLUS con attività assimilabili a quelle indicata.

All'esito dell'udienza, la CTP, con stringata motivazione, prendeva atto della circostanza che nella specie si trattava di un trust opaco, ovvero soggetto di imposta per il quale era astrattamente applicabile il regime delle ONLUS e che quindi nella circostanza erano in discussione solo aspetti formali, mentre quelli concreti sarebbero stati oggetto di autonomo accertamento.

Conseguentemente, riteneva che atto istitutivo della ONLUS e sua successiva modifica individuassero una finalità pubblicistica e fossero previsti gli obbligatori divieti di distribuire utili e la altrettanto obbligatoria devoluzione, in caso di scioglimento, dei fondi ad altre ONLUS con finalità di pubbliche utilità. Il ricorso era perciò accolto a spese compensate.

La sentenza è stata appellata da AE che ribadisce anzitutto l'incompletezza dei requisiti costitutivi della ONLUS. L'Ufficio ha indicato tutte le finalità consentite, che debbono essere connotate dal requisito del perseguimento di finalità sociale, le quali, a loro volta, debbono essere individuate o nell'espressa previsione di legge ovvero nelle particolari condizioni dei destinatari. Nella specie, l'AE ha esaminato in dettaglio (pag. 7 dell'appello) le attività denunciate dalla ONLUS ed ha rilevato che esse non rientrano in una delle finalità tutelabili e non vi è perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Ribadisce l'Ufficio che si tratta di attività di formazione rivolta non a soggetti svantaggiati, ma a ricercatori e studiosi del settore dei trasporti pubblici (ambito di ricerca non riferibile ad alcuno dei settori di cui al dpr 135/2003).

Inoltre, trattandosi appunto di trust opaco, cioè senza indicazione attuale dei beneficiari dei redditi, attribuiti al trust stesso, la normativa vigente consentirebbe l'accesso ai benefici fiscali e, in definitiva, alla stessa qualifica di ONLUS solo nel caso che sia previsto l'assoluto divieto di distribuzione di utili, cosa che nell'atto esaminato non emergeva chiaramente, e comunque la dizione della norma non era riportata per intero in atto. Ha concluso l'Agenzia chiedendo quindi la conferma del proprio operato con ristoro delle spese di lite sostenute.

Con sua memoria il legale rappresentante di B. TRUST evidenzia che l'attività che ci si ripromette di fare è ricerca scientifica nel settore dell'economia e dei trasporti pubblici, in cui, in via meramente strumentale, rientra anche la formazione. Della ricerca scientifica è riconosciuto il particolare interesse sociale (non semplicemente sociosanitario), come del resto dimostrato da diverse ONLUS esistenti che non agivano in capo sociosanitario, come la A. It. per la mobilità sostenibile e lo sviluppo dei trasporti e la F. per gli studi di politica economia e storia, o I. Per quanto invece riguarda la questione della destinazione degli utili nei trust opachi, la società evidenza l'assoluta equivalenza della formula usata nell'atto rispetto al paradigma legale, che anzi in primo grado aveva denunciato finanche come più restrittiva di quella normativamente prevista. Chiede quindi la conferma della sentenza impugnata e la rifusione delle spese del grado.

La CTR osserva quanto segue.

I requisiti che la normativa richiede inderogabilmente per la iscrizione di una ONLUS alla relativa Anagrafe unica sono specifici e la loro obbligatoria (ex art. 10 del dlgs 460/1997) presenza negli atti costitutivi o negli statuti, non può essere surrogata con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera di essa, sia per il fatto che si tratta di norma di stretta interpretazione (vedi Cass, Sez. 5 - , Ord. n. 9828 del 19/04/2017), e quindi detti requisiti non sono neppure suscettibili di interpretazione analogica.

Tuttavia, per quanto riguarda il caso di specie, si osserva quanto segue.

L'eccezione concernente la poca chiarezza in merito alla destinazione dei fondi, vale a dire la non conformità di quanto riportato al proposito nell' atto istitutivo rispetto alla previsione obbligatoria di cui all'art. 10 comma 1 lett. d) del dlgs 460/1997, non è fondata perché è innegabile (vista la tavola sinottica predisposta dall' appellata per il confronto tra dettato normativo e testo rogitato, che sono identici) che il contenuto dell'art. 6.1 del regolamento del trust B., di cui all'atto modificativo del trust stesso a rogito Notaio D. nn. XXX/XXX del 2018, sia del tutto conforme alla richiamata previsione normativa. Il reclamo sul punto deve quindi esser respinto.

Quanto invece all'estraneità degli scopi perseguiti dall'appellata rispetto a quelli che debbono caratterizzare una organizzazione non lucrativa, si osserva che l'art. art.10 comma 1 lett. a) n. 11 del dlgs 460/1997 ammette la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta ... in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato.

Il comma 2 del medesimo articolo e testo normativo poi sancisce che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. È questo il requisito di cui l'AE denuncia la mancanza in uno con la contestazione circa la estraneità della ricerca nel settore dei trasporti pubblici alla ricerca scientifica.

Per completare tuttavia il quadro normativo, è necessario richiamare altre due disposizioni.

La prima è rappresentata sempre dall' art. 10, comma 5, del citato dlgs, il quale stabilisce che attività come quella di formazione, se accessorie a quella principale, si considerano direttamente ad esse connesse anche in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3 (per quel che qui interessa, la prestazione in favore di soggetti svantaggiati). L'esercizio delle attività connesse è consentito infatti a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1 (quindi anche la ricerca scientifica), le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

La seconda è costituita dal dPR 20 marzo 2003 n. 103, contenente il regolamento che definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In esso, sono considerate attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale le attività di ricerca svolte anche nei seguenti ambiti: metodi e sistemi per aumentare la sicurezza ... nell'ambiente a tutela della salute pubblica (art. 2 lett. e); riduzione dei consumi energetici (art. 2 lettera f); miglioramento dei servizi e degli interventi sociali (art. 2 lettera l). Si tratta di campi di ricerca che difficilmente possono essere ritenuti estranei alla ricerca nel campo dei trasporti pubblici per via di svariati aspetti che vanno dalla lotta all'inquinamento ambientale, alla locomozione mediante forme di energia alternativa, alla razionalizzazione dei trasporti urbani, interurbani, nazionali ed europei, e alla creazione dei modelli innovativi di riferimento.

Resta solo da dire che non è condivisibile neppure l'eccezione dell'Agenzia circa il fatto che l'attività di formazione appaia prevalente nell'art. 5 dell'atto istitutivo del trust, posto che il riferimento e al finanziamento dell'attività di ricerca è costante nel testo che qui, per comodità del lettore, per quel che qui interessa, si trascrive: "ART. 5 Scopo del Trust : 5.1 Questo strumento, come indicato nelle premesse, è stato istituito per perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca e formazione nel settore dell'economia dei trasporti.

Il Trust promuoverà, nel settore dell'economia del trasporti, studi e modelli di ricerca scientifica, anche in collaborazione con istituzioni di ricerca, italiane e straniere, ivi comprese le Università. Sarà compito del Trust adoperarsi per fornire a studiosi di ogni età mezzi e risorse per porre in essere un percorso di ricerca e formazione costante e duraturo che renda possibile l'avanzamento nelle conoscenze relative al settore dell'economia dei trasporti nel pubblico interesse,

Il Trust potrà istituire premi, anche internazionali, da assegnarsi ad autori di relazioni sui temi sopra descritti: I premi consisteranno in somme di denaro che il Trustee determinerà di volta in volta sentito il parere vincolante del Guardiano. Il vincitore sarà scelto da un comitato scientifico nominato dal Trustee sentito il parere vincolante del Guardiano.

Il Trust promuoverà l'organizzazione periodica, indicativamente a scadenza annuale, di un convegno sui temi di ricerca sopra descritti; nell'ambito di tale convegno verrà presentato un rapporto annuale sulla politica dei trasporti italiana ed europea ... "

Ritiene conclusivamente questa CTR che B. Trust Onlus abbia diritto all'iscrizione nell'anagrafe ONLUS e, alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello dell'Agenzia deve essere respinto, sebbene particolarità e complessità della questione autorizzino l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

PQM

La CTR respinge I' appello dell'Agenzia e compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

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