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Accolto l’appello del contribuente. Annullato l’atto di irrogazione sanzioni. Agenzia delle Entrate non può sanzionare duramente il contribuente per ogni trascurabile irregolarità Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “la Commissione ritiene di accogliere l'appello del contribuente. Il sistema sanzionatorio non può colpire il contribuente per ogni trascurabile irregolarità o violazione e non può essere disgiunto dagli obbiettivi per cui la legge colpisce e sanziona. Vale a dire la prevenzione delle frodi in danno dell'Erario, il contrasto all'evasione delle imposte, lo scoraggiare le elusioni tributarie e l'assicurazione della esatta riscossione del carico tributario. Tanto che lo statuto del contribuente impone all'Amministrazione di instaurare un contraddittorio col contribuente, al fine di rimuovere quegli ostacoli o incomprensioni o equivoci, che sempre ci possono essere. (…). Una sanzione di oltre 31mila euro per una così veniale irregolarità, irrogata tra l'altro senza aver preventivamente invitato la società a regolarizzare la sua posizione in relazione al suo attestatore, è in contrasto con le finalità e il sistema statutario predetto”.

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Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 16

Sentenza del 06/08/2019 n. 3335 -

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Ricorso di O. società cooperativa in liquidazione contro atto di irrogazione di sanzioni di € 31.251,09 a seguito di disconoscimento di credito di imposta di € 102.170,34, col quale si è preteso di compensare parzialmente debiti di imposta per l'anno 2011.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Va subito premesso che non è in contestazione la sussistenza del credito di imposta portato in compensazione, ma solo l'impossibilità della compensazione perché il visto di conformità, richiesto ex art. 10/1-a) D.L. n.78/2009, è stato apposto dal dr. G. che (all'epoca) non era abilitato a farlo. La sanzione (del 30%) applicata ex art. 13 DL.vo 471/97 e successive modificazioni è conseguente al mancato riconoscimento della compensazione per difetti nel visto di conformità; "rectius", perché il visto è stato apposto da soggetto non abilitato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza 19.012.18, ha respinto il ricorso (con condanna alle spese nella misura di € 1.000) perché la violazione è indiscutibile e, responsabilità del professionista a parte, è legittimo incolpare la contribuente per "culpa in eligendo". In ogni caso, una volta che la violazione è pacifica, la sanzione, la quale è stabilità per legge nella misura fissa del 30%, non poteva non venire irrogata.

Appella il contribuente che dapprima svolge una (cervellotica) distinzione tra visto assente e visto presente. Venendo al concreto, la sanzione non sarebbe applicabile, perché i fatti sono anteriori alla norma che l'ha stabilita. La pretesa di interessi, in difetto di un "capitale" è illegittima. Questa sanzione in ogni caso è sproporzionata alla (veniale) violazione.

L'Agenzia delle Entrate si costituisce ricordando c la L n. 311/2004 (art. I/comma 421), la quale stabilisce il 30% per le violazioni del D.L.vo 471/97; nonché il D.L. n. 78/2009, che introduce il sistema del visto di conformità del professionista. Ebbene, trattasi di norme anteriori ai fatti di causa. In ogni caso, vige una circolare dell'Agenzia delle Entrate che estende a questi "abusi" il predetto sistema sanzionatorio. Ricorda in ogni caso che si tratta di percentuali in misura fissa e che quindi non pare vi sia spazio per valutazioni di proporzionalità.

La causa viene discussa dalle parti nell'odierna udienza, in cui ci si riporta ai rispettivi scritti difensivi. La Commissione decide in base ai seguenti:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene necessario elencare alcuni punti fissi:

1) il credito di imposta era esistente ed era "spendibile", quindi per l'Erario non vi è stato alcun danno

2) il dr. A. non era all' epoca abilitato ad apporre il visto di conformità, ma lo sarebbe stato dall'anno dopo in poi, tanto che il contribuente ha depositato una serie di sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Milano riguardo ad altri contribuenti, ma dove il punto in contestazione era sempre l'abilitazione del predetto professionista

3) la normativa "del 30%" riguardo alle violazioni del D.L.vo 471/97 è anteriore ai fatti ed è quindi applicabile

4) in ogni caso vige tra le parti lo statuto del contribuente

Ciò posto, la Commissione ritiene di accogliere l'appello del contribuente. Il sistema sanzionatorio non può colpire il contribuente per ogni trascurabile irregolarità o violazione e non può essere disgiunto dagli obbiettivi per cui la legge colpisce e sanziona. Vale a dire la prevenzione delle frodi in danno dell'Erario, il contrasto all'evasione delle imposte, lo scoraggiare le elusioni tributarie e l'assicurazione della esatta riscossione del carico tributario. Tanto che lo statuto del contribuente impone all'Amministrazione di instaurare un contraddittorio col contribuente, al fine di rimuovere quegli ostacoli o incomprensioni o equivoci, che sempre ci possono essere. Il dr. A. non ha certo esercitato la professione di dottore commercialista abusivamente, ma non si era soltanto iscritto al prescritto albo, cosa per cui aveva tutti i requisiti, tanto che lo ha fatto subito dopo. Una sanzione di oltre 31mila euro per una così veniale irregolarità, irrogata tra l'altro senza aver preventivamente invitato la società a regolarizzare la sua posizione in relazione al suo attestatore, è in contrasto con le finalità e il sistema statutario predetto (art. 6/comma 5 dello statuto).

Poiché in ogni caso la contribuente errori ne ha commessi, visto che incombeva su di essa l'obbligo di vigilanza e di accurata scelta dei collaboratori, le spese vengono compensate.

Per Questi Motivi

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 16 accoglie l'appello della contribuente, annulla l'atto di irrogazione delle sanzioni, Spese compensate per tutti i gradi di giudizio

 

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