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UN CASO DI NULLITÁ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER INTERVENUTA DECADENZA. ACCOLTO L'APPELLO DEL CONTRIBUENTE.

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Estratto: «costituisce indirizzo ermeneutico consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale: «in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria».

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Sentenza del 12/02/2020 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per il Molise Sezione/Collegio 1

                                              RITENUTO IN FATTO

1. La Sig.ra ……… impugna la sentenza n. ….. della CTP di ….., pronunciata il …. (dep. il …….), che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato con il quale il Comune di …… ha preteso, per il tramite dell'agente di riscossione, il pagamento della somma di euro 2198,00 (comprensiva di sanzioni, interessi e diritti di notifica) a titolo di differenza IMU non versata per l'anno di imposta 2012, e l'ha condannato alle spese. Articolando tre motivi chiede che questa C TR, in riforma della impugnata sentenza: a) accerti e dichiari la decadenza dell'agente della riscossione (………..) dalla potestà impositiva con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento; b) dichiari in ogni caso la prescrizione del credito; c) dichiari che comunque nulla è dovuto in applicazione dell'agevolazione prevista dagli artt. 13 e segg., d.l. n. 201 del 2011; d) condanni la ……… al pagamento delle spese.

2………. si è costituita in giudizio chiedendo, mediante controdeduzioni, il rigetto dell'appello con vittoria di spese da liquidare in favore del procuratore antistatario.

3.All'odierna udienza pubblica la causa è stata discussa decisa come da dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.L'appello è fondato.

5.Osserva al riguardo la CTR:

5.1.1a notificazione dell'avviso di accertamento deve essere effettuata nel termine di decadenza di cui all'art. l, comma 161, legge n. 296 del 2006, che così recita: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni»;

5.2.che si tratti di termine di decadenza non può francamente porsi in dubbio, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma (del tutto infondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'appellante con il secondo motivo);

5.3.costituisce indirizzo ermeneutico consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale: «in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria» (Sez. 6-5, n. 22320 del 21/10/2014, Rv. 632741 - 01; sez. 5, n. 15298 del 10/06/2008, Rv. 603592 - 01; sez. 5, n. 1647 del 29/01/2004, Rv. 569786 - 01);

5.4. è stato recentemente precisato che tale principio non è applicabile solo quando l'amministrazione esegua direttamente la notifica nei confronti del contribuente, ricorrendo la quale eventuali ritardi o omissioni rientrano nella responsabilità dell'Ufficio (Sez. 5, n. 14580 del 06/06/2018, Rv. 648864-01);

5.5. orbene, è documentalmente dimostrato che l'avviso di accertamento, pervenuto via posta alla contribuente il 15/01/2018, è stato spedito con raccomandata accettata e registrata da Poste Italiane alle ore 12,21 del 05/01/2018 come risulta dalla nota ufficiale di Poste Italiane trasmessa all'appellante su sua specifica richiesta, e non dal servizio di tracciamento via web, come erroneamente affermato dall'appellata;

5.6. ha perciò fondamento l'obiezione dell'appellante secondo la quale la "distinta analitica posta registrata atti giudiziari" prodotta dall'agente di riscossione reca il timbro a secco dell'ufficio postale (datato 27/12/2017) solo nella prima pagina e non in quella successiva ove è riportato il numero della raccomandata spedita all'appellante;

5.7. 1a data di effettiva accettazione della raccomandata indicata da Poste Italiane riscontra la non affidabilità della distinta prodotta dall'agente di riscossione che, come detto, reca il timbro a secco solo nella prima pagina, non nella seconda;

5.8. né ha maggior valenza la data della consegna all'ufficio postale che risulta dalla attestazione di consegna della raccomandata al destinatario ove, a sinistra per chi legge, proprio sotto l'indicazione del destinatario è riportato il numero della raccomandata e la data di consegna all'ufficio postale di Napoli (29/12/2017);

5.9. si tratta, però, di una parte della cartolina che viene precompilata unilateralmente dal mittente e non dall'ufficio postale, con conseguente non idoneità della stessa a far fede sulla data di effettiva consegna della raccomandata all'ufficio postale;

5.10. ne consegue che, al momento della spedizione dell'avviso, l'ente esattore era già decaduto dalla potestà impositiva;

5.11. in ogni caso è fondato anche il terzo motivo, che attiene al merito della pretesa;

5.12. 1'imposta grava su un immobile di comproprietà dell'appellante adibito sin dal 1982 ad abitazione principale della suocera, deceduta nel 2013;

5.13. l'agente della riscossione invoca l'applicazione dell'art. 13, comma 3, 0a), d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo il quale la base imponibile dell'IMU è comunque dovuta, ancorché ridotta del 50%, per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato;

5.14. 1'agente deduce proprio la mancanza di un contratto registrato;

5.15. sennonché, le lettera 0a) del citato comma 13, è stata introdotta soltanto dall'art. 10, legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, dunque, in epoca successiva all'anno di imposta di riferimento;

5.16. prima di allora (e per l'anno di imposta in considerazione), l'art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, attribuiva ai comuni la possibilità di considerare adibita ad abitazione principale anche quella concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, senza pretendere, quale ulteriore condizione, la registrazione del contratto;

5.17. in tal modo è stata perpetuata la possibilità, per i Comuni, di considerare abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, facoltà già prevista, a fini ICI, dall'art. 59, comma l, lett. e), d.lgs. n. 446 del 1997 (abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. b), d.l. n. 201, cit.) ed esercitata dal Comune di …… con apposito regolamento che non imponeva la registrazione del contratto;

5.18. che l'immobile gravato fosse destinato ad abitazione principale della madre dell'appellante non è oggetto di contestazione ed è comunque dimostrato dal certificato storico di residenza della stessa;

5.19. ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato;

5.20. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

                                                        P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando,

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:

- annulla l'avviso di accertamento in epigrafe indicato.

-condanna la …….., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 800,00 oltre spese generali e accessori come per legge.

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