Estratto: «costituisce indirizzo ermeneutico consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale: «in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria».
Estratto: “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente” (…) “alla luce dei principi enunciati, la sentenza impugnata risulta censurabile sotto il profilo della violazione di legge, poiché il giudice di appello non ha considerato l'entità dello scostamento, che risulta molto modesto nel caso in esame, tanto che non può ritenersi che si sia verificata una divergenza significativa, tale da giustificare l'emissione dell'avviso di accertamento sulla base degli studi di settore”.
Estratto: “In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, n. 43, applicabile ratione temporis, contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al comma 3, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al primo comma, ma configurandone una mera circostanza aggravante (…) nella specie, la CTR ha erroneamente applicato la sanzione in oggetto a fattispecie dalla stessa non contemplata, in quanto riguardante un omesso versamento d'IVA (da parte della c.d. «cartiera»).”
Estratto: “la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'amministrazione finanziaria. 1.1. Il motivo è fondato”.
Estratto: “la Commissione tributaria regionale non ha effettuato una approfondita disamina logica e giuridica, come sarebbe stato necessario, rendendo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, a fronte di una pronuncia di prime cure che aveva al contrario accolto i ricorsi, ritenendo non provate le presunzioni indiziarie fornite dall'Agenzia delle entrate, tenuto conto dell'onere della prova che grava su quest'ultima in relazione al carattere fittizio dell'appalto intercorso tra le parti”.
Estratto: “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale. (cfr., oltre alle pronunce citate in precedenza, da ultimo, Cass., ord., 9 gennaio 2019, n. 265); - è stato, in proposito, evidenziato che la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario; - orbene, la Commissione regionale, nel ritenere sufficiente, al fine della sanatoria del vizio, il mero invio della raccomandata informativa, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, omettendo di verificare se la stessa sia stata o meno ricevuta dal destinatario”.
Massima: “Nel caso di controllo di una vendita immobiliare con il criterio di comparazione collegato al valore di immobili sussistenti nella medesima zona, ai fini dell'imposta di registro, l'ufficio fiscale ha l'obbligo di allegare all'avviso l'atto utilizzato per la comparazione nel suo contenuto essenziale. Se quest'ultimo risulta carente, perché non vi sono quelle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, l'atto di controllo sarà invalido”.