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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 27659 del 29 ottobre 2019
RILEVATO CHE:
- M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, depositata il 12 maggio 2014, che, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Equitalia sud S.p.A., aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento di una cartella di pagamento;
- il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente in ragione del fatto che non vi era prova di una valida notifica dell'atto impugnato;
- ha, tuttavia, rilevato che l'agente della riscossione aveva notificato l'atto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. e che tale notifica, benché priva dell'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta del destinatario, non era nulla, né tantomeno inesistente, poiché il destinatario aveva comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego dell'ufficio postale;
- ha, infine, ritenuto che non sussistessero ulteriori vizi recepiti dal contribuente attinenti la carenza di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, la mancata esibizione dell'originale della cartella di pagamento e la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa notifica dell'atto presupposto e la decadenza dalla potestà di riscossione;
- il ricorso è affidato a sei motivi;
- resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate;
- il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-6/5.1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
- con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l'omessa pronuncia sull'eccezione, riproposta nelle controdeduzioni in appello, vertente sulla mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento; - il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sul punto ritenendo insussistente il vizio eccepito, sia pure rinviando, quanto alla motivazione, ad altra sentenza, attualmente indicata, resa confronti del contribuente nel diverso giudizio interessante altro periodo di imposta;
- con il secondo motivo deduce, in ordine a tale eccezione, il vizio di motivazione apparente; - il motivo è infondato; - come rilevato in precedenza, la Commissione regionale nel motivare la sua decisione di infondatezza dell'eccezione, ha fatto rinvio ad altra sua sentenza (n. 936 del 22 aprile 2014) resa all'esito di un giudizio instaurato dal contribuente per l'annullamento di altra cartella di pagamento relativa a diverso periodo di imposta; - orbene, la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai «precedenti conformi» contenuto nell'art. 118, disp. att., c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (cfr. Cass., ord., 31 gennaio 2019, n. 2861; Cass. 6 settembre 2016, n. 17640); - il rinvio operato dal giudice di appello, contenendo la puntuale indicazione degli elementi necessari per l'individuazione del precedente richiamato, è tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, consentendo alla parte che intenda impugnare di compiere una precisa analisi delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente;
- con il terzo motivo il ricorrente si duole, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell'omessa pronuncia in ordine alla mancata notifica di un atto propedeutico rispetto alla cartella di pagamento impugnata; - il motivo è infondato, in quanto anche con riferimento a tale eccezione, riproposta in sede di appello, la Commissione regionale si è pronunciata, con rinvio alla medesima sua diversa sentenza per l'illustrazione delle ragioni del rigetto;
- con il quarto motivo censura la sentenza impugnata per motivazione apparente in ordine a tale eccezione; - il motivo è infondato per le medesime ragioni esposte in occasione dell'esame del secondo;
- con il quinto motivo la parte censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 136 Cost. e 30, I.cost. 11 marzo 1953, n. 87, per aver il giudice di appello ritenuto non applicabili al caso in esame gli effetti abrogativi dell'art. 26, terzo comma (corrispondente al vigente quarto comma), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disposta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 22 novembre 2012; - il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza; - infatti, per effetto della invocata pronuncia, nei casi di irreperibilità temporanea del destinatario della notificazione di una cartella di pagamento, trova applicazione il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto» [n. 600 del 1973] e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. Cass., ord., 18 aprile 2018, n. 9782; Cass. 30 dicembre 2016, n. 27479; Cass. 30 settembre 2016, n. 19522);
- con l'ultimo motivo di ricorso il contribuente critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver ritenuto sanato il vizio derivante nullità derivante dalla mancata affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione di residenza per fatto del solo invio della raccomandata informativa benché la stessa non fosse stata consegnata al destinatario; - il motivo è fondato; - in proposito, si osserva che il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale. (cfr., oltre alle pronunce citate in precedenza, da ultimo, Cass., ord., 9 gennaio 2019, n. 265); - è stato, in proposito, evidenziato che la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario;
- orbene, la Commissione regionale, nel ritenere sufficiente, al fine della sanatoria del vizio, il mero invio della raccomandata informativa, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, omettendo di verificare se la stessa sia stata o meno ricevuta dal destinatario (così, Cass. n. 27479/16); - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, in diversa composizione
P.Q.M.
la Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il quinto e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 3 luglio 2019.
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