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Estratto: “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale. (cfr., oltre alle pronunce citate in precedenza, da ultimo, Cass., ord., 9 gennaio 2019, n. 265); - è stato, in proposito, evidenziato che la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario; - orbene, la Commissione regionale, nel ritenere sufficiente, al fine della sanatoria del vizio, il mero invio della raccomandata informativa, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, omettendo di verificare se la stessa sia stata o meno ricevuta dal destinatario”.