L’avviso di accertamento conteneva pretese non provate dall’Agenzia delle Entrate. La stessa non ha provato la fittizietà del contratto. Accertamento integralmente annullato.
Estratto: “necessario accertare se, in relazione ad un determinato oggetto, la sentenza sia fornita, oltre che del contenuto di specie statico, cioè del giudizio come risultato dell'attività dell'acquisizione della conoscenza intorno all'oggetto, di un adeguato contenuto di specie dinamico, cioè della narrazione del passaggio del giudice dalla condizione iniziale di ignoranza alla condizione finale di conoscenza espressa nel giudizio. In altri termini, il giudice tributario non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della decisione, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione d'iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della decisione stessa”.
Estratto: “si critica non evincersi dalla motivazione della sentenza le ragioni che hanno condotto i giudici dell'appello a riformare la sentenza di primo grado, rigettando le ragioni della contribuente, concretando quindi l'omissione di pronuncia; si prospetta anche violazione di legge per falsa applicazione degli art. 37 e 39, primo comma, lett. d) e 40 del d.P.R. n. n. 600/1973, nonché art. 54 d.P.R. n. 633/1972 per carenza di motivazione dell'accertamento ed ancora violazione del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. per non aver indicato i giudici d'appello le ragioni del proprio convincimento. Il motivo supera il vaglio dell'ammissibilità, può essere scrutinato ed è fondato”.
Estratto: “Considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l'annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes. Il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è parziale annullamento dell'unico atto impositivo che sorregge il rapporto / ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato”.
Estratto: “Si tratta, all'evidenza, di una motivazione meramente assiomatica e tautologica, con la quale il giudice di merito dà credito alla stima dell'agenzia del territorio con affermazioni generiche e che potremmo definire 'di stile', in quanto non meglio adattate alla concretezza della fattispecie. E questa opera di valutazione specifica e mirata della consulenza tecnica dell'agenzia del territorio era tanto più necessaria e doverosa a fronte, sia dei plurimi contrapposti elementi di stima - di natura sia peritale sia documentale - che, pure, le parti contribuenti avevano prodotto fin dal primo grado di giudizio, sia dell'opposto tenore della sentenza di primo grado, la quale aveva invece evidenziato l'apoditticità e non significatività della stessa relazione di stima in esame. Compito del giudice di appello era, pertanto, di evidenziare - seppure in maniera essenziale - gli elementi concreti e circostanziati che deponevano per dare probatoriamente maggior credito alla perizia dell'agenzia del territorio, a fronte dei diversi elementi addotti dai ricorrenti”.
Estratto: “il secondo comma dell'art. 1306 c.c. prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali). La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l'art. 1306 c.c. ai casi di solidarietà tributaria facendo prevalere l'effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato altro giudicato”.
Estratto: “è innegabile (vista la tavola sinottica predisposta dall' appellata per il confronto tra dettato normativo e testo rogitato, che sono identici) che il contenuto dell'art. 6.1 del regolamento del trust B., di cui all'atto modificativo del trust stesso a rogito Notaio D. nn. XXX/XXX del 2018, sia del tutto conforme alla richiamata previsione normativa (…) Ritiene conclusivamente questa CTR che B Trust Onlus abbia diritto all'iscrizione nell'anagrafe ONLUS e, alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello dell'Agenzia deve essere respinto”.
Quante volte ti è capitato di leggere norme di natura tributaria e chiederti quale fosse il reale significato, cercando di capire la volontà del legislatore.
Nel seguente articolo affronteremo tale questione. A tal proposito, giova prendere spunto da una recente sentenza della Cassazione che ha affrontato il tema.
Massima:“La sostituzione e la solidarietà nell'imposta sono istituti distinti. L'art. 64, comma 2, d.p.r. 600/1973 dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo; il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta, obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto; le disposizioni sono coerenti sia con l'art. 35 d.p.r. n. 602/1973, che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto, sia con l'art. 22 d.p.r. n. 917/1986, che riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo. Da tutto quanto, è pertanto ricavabile il seguente principio: nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.
Estratto: “costi o le spese rilevano per la qualificazione della base imponibile in virtù di una loro correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. L'inerenza dei costi, dunque, deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa ovvero all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Non si deve compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) della spesa, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico”.