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Non c’era esterovestizione. L’attività imprenditoriale era svolta all’estero e localizzata e radicata al di fuori di territorio italiano, sia dal punto di vista gestionale che amministrativo. Annullato l’avviso di accertamento.

Stabile organizzazione in Italia. Il soggetto (società del Lussemburgo) non residente con stabile organizzazione non poteva accedere al rimborso IVA agevolato

GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO ED AL RICORSO TRIBUTARIO 2024

Contribuente residente a Dubai chiede il rimborso delle imposte in conformità alla Convenzione contro le doppie imposizioni. Vince sia in primo grado che appello. L’Agenzia delle Entrate dovrà rimborsare

Tre modi per proteggersi da un'accusa di utilizzo di fatture false

L’Agenzia delle Entrate pretese il pagamento (di tasca propria) anche all’Amministratore di fatto della società utilizzatrice di asserite false fatture. Ma il contribuente riesce ad ottenere la vittoria in Cassazione: l’Agenzia doveva acquisire maggiori riscontri probatori anche per dimostrare l’assenza di vitalità della società, e che la stessa era mero schermo dell’Amministratore di fatto.

Massima: “In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sulla stessa l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione d'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. Inoltre, in riferimento al regime del reverse charge è stato chiarito che in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, la direttiva n. 2006/112/CE, letta in combinazione con il principio di neutralità fiscale, dev'essere interpretata nel senso che a un soggetto passivo va negato l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nell'ambito dell'applicazione del regime dell'inversione contabile, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s'iscriveva in una simile evasione”.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE AVREBBE DOVUTO IMPUGNARE IN MANIERA AUTONOMA E DISTINTA LE TRE RATIONES DECIDENDI.  L'UFFICIO CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE

DOPPIA IMPOSIZIONE A PENSIONATO TRASFERITOSI IN SVIZZERA. CASSATA LA SENTENZA IMPUGNATA DAL CONTRIBUENTE

L'ottimizzazione fiscale internazionale spiegata semplicissima

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