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Analisi casi processuali - ricorso contro atto di contestazione – annullamento totale dell’atto con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e conferma dell’annullamento totale da parte della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha accolto le tesi sviluppate nelle controdeduzioni e confermato l’annullamento integrale dell’atto, già da noi ottenuto in primo grado. Atto con cui illegittimamente si disconosceva un ravvedimento, regolarmente operato, demandando in pagamento oltre 600.000,00 euro di maggiori sanzioni (che, come statuito da entrambe le sentenze, non erano invece in nessun modo dovute).

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate, accolte in sentenza, e che hanno condotto in secondo grado alla conferma dell’annullamento integrale dell’atto dell’Agenzia delle Entrate.

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 1 - Confutazione dei motivi di appello e correttezza della sentenza impugnata dall'ufficio.

I giudici di primo grado hanno ben analizzato la questio iuris agli stessi sottoposta ed annullato l'atto di contestazione, con sentenza completa, puntuale e ben argomentata.

In sintesi, nel XXX la XXX S.p.A. regolarizzava, mediante lo strumento del ravvedimento operoso e con il versamento di oltre 600.000,00 euro (documento n. X del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), uno splafonamento IVA intervenuto nella seconda metà del XXX.

Le prime contestazioni nei confronti della XXX S.p.A. in materia di splafonamento IVA venivano mosse dalla Direzione Provinciale di XXX solo nel XXX+3ANNI, non certo nel XXX come sembrerebbe voler sostenere l'Ufficio nell'atto di appello.

Ed infatti, è nel XXX+3ANNI che la società ha ricevuto le richieste di informazioni relative a tale verifica e si è vista notificare il relativo avviso di accertamento in materia di plafond, notificato unitamente all'atto di contestazione.

Non a caso nell'avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale di XXX, in materia di plafond, periodo d'imposta XXX-2ANNI, notificato nel XXX+3ANNI, nel ricostruire l'attività istruttoria propedeutica all'accertamento, non si richiama certamente il questionario di cui trattasi, bensì il distinto questionario n. YYY notificato il XXX+3ANNI, questo si idoneo ad inibire successivi ravvedimenti, non certo quello risalente al XXX che non aveva nulla a che fare con la successiva verifica, espletata solo anni più tardi, in materia di plafond.

Verifica, che – caso vuole – sia iniziata dopo che questa stessa On.le Commissione Tributaria Regionale di Milano ha annullato (con sent. n. XXX del XXX) precedenti richieste multimilionarie emesse dall'Ufficio di XXX, in relazione agli anni XXX-XXX, nei confronti della XXX S.p.A., ma rivelatesi in sede processuale infondate nel merito, imponendo alla Direzione di XXX la restituzione delle somme fino ad allora incamerate.

Insomma, dopo un primo lungo e defatigante contenzioso, la XXX si è vista immediatamente recapitare due ulteriori richieste di pagamento multi-milionare, entrambe oggi annullate in primo grado.

Innanzitutto, con l'atto di contestazione di cui discutiamo l'Ufficio demandava in pagamento alla società oltre 600.000,00 euro a titolo di maggiori sanzioni, per effetto del disconoscimento di un ravvedimento operato dalla Società.

Per giustificare tali pretese il funzionario redattore dell'atto richiamava l'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, affermando testualmente: “dal controllo della “regolarizzazione” operata è riscontrato che la società XXX S.P.A. non poteva più beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997 in quanto erano già iniziate “le altre attività amministrative di accertamento” dei quali “la parte aveva avuto formale conoscenza (così letteralmente pag. X dell'atto di contestazione: cfr. documento n. X del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).

Ora, in riferimento all'atto di contestazione di cui discutiamo, il contribuente evidenziava da un lato che l'unico questionario ricevuto dalla XXX S.p.A., a cui l'Ufficio con forzatura interpretativa ricollegava la preclusione, non riguardava certamente una verifica iniziata nei confronti della XXX, bensì una distinta verifica iniziata e riguardante solamente la ZZZ S.p.A. (ossia, uno dei fornitori della società), e volta ad accertare il volume di affari del fornitore in territorio italiano.

Peraltro, vi era stato un errore nel riportare, nell'atto di contestazione, la formulazione della disposizione de qua.

L'art. 13 citato non discorreva infatti di attività delle quali “la parte aveva avuto formale conoscenza”, come riportato nell'atto, ma di attività delle quali l'autore od i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, mentre la verifica di cui al questionario riguardava l'accertamento di eventuali violazioni commesse dal fornitore, rispetto alle quali la XXX certamente non rivestiva né la qualità di autore né di soggetto solidalmente obbligato.

Insomma, tale questionario riguardava una verifica completamente distinta, effettuata nei confronti di un terzo soggetto e riguardante l'accertamento di distinte violazioni.

Parte ricorrente evidenziava altresì che la fattispecie era specificamente trattata dalla prassi, la quale per l'appunto riconosceva come ”la già avvenuta constatazione di una violazione in materia di IVA nei confronti del cedente non pregiudichi la possibilità di regolarizzazione del cessionario (altro soggetto coinvolto nell'infrazione ma non responsabile in solido) prima della formale constatazione o dell'inizio della verifica nei riguardi di quest'ultimo” (così Circ. n. 180/E-110100 del 10 luglio 1998: documento n. X del ricorso introduttivo).

L'illegittimità della tesi erariale si mostrava dunque evidente sotto ogni punto di vista.

Nonostante ciò l'Agenzia delle Entrate ancora oggi pretende di ricollegare un effetto preclusivo al questionario di cui si è detto.

Esaminiamo ora la sentenza impugnata, perché la stessa ripercorre tutti gli aspetti rilevanti, esamina l'infondata tesi dell'Agenzia e, da ultimo, giunge alla soluzione della questio iuris in modo puntuale ed argomentato.

Leggiamo in sentenza (documento n. X): “In particolare, secondo l'Agenzia, alla XXX S.p.A. sarebbe stata preclusa la riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 13, D.lgs. n. 472/1997, in quanto erano già iniziate “le altre attività amministrative di accertamento” delle quali “la parte aveva avuto formale conoscenza” (così nell'atto di contestazione dell'Agenzia).

Parte ricorrente obbietta che il tenore letterale della disposizione, per come citata dall'Ufficio nel richiamo virgolettato, è del tutto erroneamente riportato.

L'Ufficio mette tra virgolette le due espressioni riferite, come se riportasse fedelmente il testo della disposizione.

Mentre la legge non parla di attività delle quali “la parte” aveva avuto formale conoscenza, bensì di attività delle quali “l'autore” abbia avuto formale conoscenza.

Il testo della norma recita infatti: “1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

L'unico questionario di cui la ricorrente al tempo era venuta a conoscenza, era quello notificatole nell'ambito di un accertamento nei confronti della ZZZ SPA, fornitore della XXX spa, quindi nell'occasione di un accertamento di violazioni di cui parte ricorrente non era l'autrice. (…) L'errore invece commesso dall'Ufficio consiste nell'insistere a rilevare l'assenza di ravvedimento operoso da parte della ricorrente ex art. 13 D.lgs. 472/97. L'articolo in questione recita infatti, in tema di ravvedimento operoso: “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non stia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza...(omissis). La lettura del suddetto articolo parla di accessi, verifiche ecc. delle quali abbiano avuto formale conoscenza l'autore o i soggetti obbligati elencati al comma 1 dell'art. 11.” (…) “i soggetti obbligati sono chiaramente elencati nel comma 1, alla voce “Responsabili per la sanzione amministrativa”, dove vien detto che “nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti”.

Parte ricorrente non può essere certamente ricompresa, a parere di questa Commissione, in nessuno dei casi previsti: non è infatti l'autore né un soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, non facendo parte cioè di quanti abbiano avuto formale conoscenza del procedimento a loro carico.

Sorprende che l'Ufficio interpreti la legge riportando, al proposito che “la parte aveva avuto formale conoscenza”, quando la legge invece parla dell'autore o dei soggetti solidalmente obbligati, categorie in cui si è chiarito come parte ricorrente non rientri.

La stessa Agenzia delle entrate ha trattato questo argomento nella Circ. 180/E-110100 del 10 luglio 1998, nella quale, tra l'altro, si diceva “Deve ritenersi, quindi, che la già avvenuta constatazione di una violazione in materia di IVA nei confronti del cedente non pregiudichi la possibilità di regolarizzazione del cessionario (altro soggetto coinvolto nell'infrazione ma non responsabile in solido) prima della formale constatazione o dell'inizio della verifica nei riguardi di quest'ultimo”.

Questo è quanto avvenuto nel caso di cui si discute, avendo la XXX S.p.A. effettuato il ravvedimento dopo l'inizio di un'attività di verifica nei confronti del cedente ma comunque prima che iniziasse una verifica nei riguardi della stessa che era la cessionaria. Et de hoc satis.”

Abbiamo dunque visto come la sentenza dei giudici di prima istanza esamini la normativa di riferimento e la prassi amministrativa, giungendo alla soluzione della questione sottoposta, con un ragionamento lineare, congruo e giuridicamente impeccabile.

Anzi, è evidente che il Giudicante di XXX ha persino concesso il beneficio del dubbio alla tesi del funzionario redattore dell'atto di contestazione, e si sia curato di svolgere un'analisi puntuale sulla questio iuris; nonostante l'illegittimità dell'atto si mostrasse evidente solamente a scorrere il tenore della norma e la prassi in materia.

Oggi, l'Ufficio di XXX propone appello contro tale sentenza, pur in assenza di una condanna dello stesso al pagamento di spese di lite e di una congrua somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condanna che invero sarebbe risultata più che giustificata ed opportuna.

Sin da una primissima lettura dell'atto di appello risulta lampante come l'Ufficio non offra a sostegno delle proprie ragioni neanche un solo documento di prassi, neanche una sola pronuncia giurisprudenziale, ma solamente argomentazioni non condivisibili e - sotto moltissimi profili – contraddittorie e fuorvianti (in nota si fecero copiosi esempi).

Ma la realtà dei fatti è che, in punto di diritto, la sentenza di primo grado si mostra corretta e che la questio iuris è stata risolta in conformità alle previsioni di legge e di prassi.

Ancora una volta ripercorriamo dunque le ragioni che dimostrano la correttezza della sentenza di primo grado e l'infondatezza dell'atto di appello.

***

2 – SULLA DINAMICA DEGLI EVENTI, REGOLARITA' DEL RAVVEDIMENTO, CORRETTEZZA DELLE VALUTAZIONI DEI GIUDICI DI PRIMO GRADO.

Nel XXX la XXX S.p.A. regolarizzava, mediante lo strumento del ravvedimento operoso e con il versamento di oltre 600.000,00 euro (documento n. X del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), uno splafonamento IVA intervenuto nella seconda metà del XXX-2ANNI.

Le prime contestazioni nei confronti della XXX S.p.A. in materia di splafonamento IVA venivano mosse dalla Direzione Provinciale di XXX solo nel XXX+3ANNI, non certo nel XXX come sembrerebbe voler sostenere l'Ufficio nell'atto di appello.

La Direzione Provinciale di XXX, nel XXX+3ANNI, con l'atto di contestazione annullato in primo grado, ha preteso di disconoscere il ravvedimento effettuato a suo tempo dalla Società (tre anni prima della notifica dell'atto di contestazione e della verifica in materia di plafond), ed il relativo abbattimento sanzionatorio; sulla base di tale disconoscimento ha richiesto un esborso a titolo di maggiori sanzioni di ulteriori 605.009,00 euro.

E ciò, sostiene l'Agenzia ancora oggi, in quanto al tempo fu notificato alla contribuente un questionario con cui l'Ufficio raccolse dalla stessa informazioni:

- nell'ambito di una distinta verifica effettuata nei confronti della ZZZ S.p.A., fornitore della XXX, nonché

- nell'ambito dell'accertamento di violazioni completamente distinte (ascrivibili alla sola ZZZ) rispetto a quelle ipotizzate solo nel XXX+3ANNI nei riguardi di XXX.

Quindi il ravvedimento, ad avviso dei verificatori, dovrebbe essere inibito dal fatto che la contribuente fosse a conoscenza di una verifica intervenuta nei confronti di un suo fornitore ed avente ad oggetto le ben distinte violazioni ascrivibili alla ZZZ S.p.A. e non alla XXX S.p.A. (!).

Tutto ciò è pacifico e provato dai documenti offerti in comunicazione in sede di ricorso.

Dallo stesso questionario (documento n. X del ricorso introduttivo) infatti risultava espressamente che il soggetto verificato era la ZZZ S.p.A. - fornitore della XXX S.p.A. - e che l'oggetto della verifica era: determinare il volume d'affari prodotto nel territorio italiano dalla stessa.

In altri termini, a parere dell'Ufficio, la contestazione di una violazione nei confronti del cedente ZZZ S.p.A. – anzi, il mero inizio delle attività volte a verificare potenziali violazioni – avrebbe pregiudicato la possibilità di regolarizzazione – peraltro di distinte violazioni – da parte del cessionario XXX.

Si è sempre evidenziato che, in punto di diritto, è pacifico che la contestazione di violazioni nei confronti del cedente non pregiudica la possibilità di regolarizzazione da parte del cessionario.

Al riguardo, la Direzione Provinciale sosteneva in primo grado che quest'ultima sia un'interpretazione discrezionale non confermata da documenti di prassi (pag. X delle controdeduzioni dell'Ufficio depositate in primo grado).

In realtà, tale principio è chiaramente e inequivocabilmente affermato dalla prassi.

L'argomento è infatti oggetto della Circ. n. 180/E-110100 del 10 luglio 1998 (documento n. X del ricorso introduttivo), che - sin dall'entrata in vigore della normativa sul ravvedimento - ha affrontato e risolto la relativa questio iuris.

All'interno della citata Circolare fu infatti specificatamente riconosciuto che: “Ciò, peraltro, non significa che, una volta constatata la violazione obiettivamente considerata, la via del ravvedimento sia preclusa nei confronti di tutti i soggetti che vi possono essere implicati. La legge, infatti, limita l'effetto estensivo della preclusione solo ai soggetti obbligati in solido. Deve ritenersi, quindi, che la già avvenuta constatazione di una violazione in materia di IVA nei confronti del cedente non pregiudichi la possibilità di regolarizzazione del cessionario (altro soggetto coinvolto nell'infrazione ma non responsabile in solido) prima della formale constatazione o dell'inizio della verifica nei riguardi di quest'ultimo”.

Quindi, non vi sono dubbi che, in punto di diritto, l'unica tesi che trova riscontro e conferma nella prassi è quella della XXX e non certo quella dell'Ufficio.

Così come non vi sono dubbi sul fatto che l'effetto preclusivo del ravvedimento, alla luce della prassi, presupponga l'inizio di una verifica proprio nei confronti del cessionario.

Trattasi di una questione affrontata espressamente dalla circolare citata, che non risulta dubbia, in quanto nessun altro documento di prassi ha mai sostenuto il contrario.

Solo l'inizio della verifica sul regolare utilizzo del plafond nei confronti della XXX S.p.A. avrebbe potuto precludere il ravvedimento (verifica, però, effettuata solo tre anni più tardi: nel XXX+3ANNI).

Quanto esposto trova chiaro riscontro finanche nel tenore letterale della disposizione di cui discutiamo (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), secondo cui: “1. La sanzione è ridotta,  sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi,  ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Quindi la norma appena riportata, proprio per incentivare il ravvedimento, concedeva al contribuente la possibilità di operare la regolarizzazione fino al momento in cui non fossero iniziate attività di accertamento proprio delle violazioni di cui lo stesso sia autore (o soggetto solidalmente obbligato).

Senonché l'unico atto di cui la ricorrente al tempo era venuta a conoscenza, era un questionario notificato alla stessa:

- nell'ambito di una verifica di distinte violazioni commesse dal fornitore ZZZ S.p.A. (e non certamente nell'ambito dell'accertamento di splafonamenti da parte della XXX S.p.A.: queste ultime violazioni sono infatti state contestate solo nel XXX+3ANNI, cioè ben tre anni dopo il ravvedimento);

- nell'ambito di una verifica riguardante espressamente un terzo soggetto, la ZZZ S.p.A. (documento n. X del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), e non certamente l'odierna contribuente;

dunque nell'ambito dell'accertamento di violazioni di cui la XXX S.p.A. non era l'autore né – tanto meno – soggetto solidalmente obbligato!!!

Peraltro, a ben vedere, come evidenziato in sede di ricorso, l'atto di contestazione si fonda proprio sull'erronea riproduzione della norma di cui trattasi.

Infatti, si legge all'interno dell'atto, a XXX S.p.A. “non poteva beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 13 D.lgs. n. 472/1997 in quanto erano già iniziate “le altre attività amministrative di accertamento” dei quali “la parte aveva avuto formale conoscenza” (cfr. documento n. X del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).

Per come stampata dall'Agenzia delle Entrate di XXX la norma precluderebbe l'utilizzo del ravvedimento qualora siano già iniziate “le altre attività amministrative di accertamento” dei quali la parte aveva avuto formale conoscenza”  (cfr. documento n. X del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).

Come visto però la norma di cui trattasi, sopra riportata nella versione corretta, lungi dal parlare di attività delle quali “la parte” (come riportato nell'atto: cfr. documento n. X del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) abbia avuto formale conoscenza, bensì di attività delle quali “l'autore” abbia avuto formale conoscenza.

Quindi, l'atto di contestazione si trovava assiso proprio su questo errore nella riproduzione della norma.

In altri termini, l'atto di contestazione, riportando erroneamente il tenore letterale dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, applicava tale disposizione in un caso in cui – sin dalla semplice lettura della corretta formulazione del testo di legge – la norma non appare in alcun modo applicabile.

***

Quanto detto, peraltro, è in linea con la ratio legis della disposizione de qua.

Il legislatore d'altronde si è prefisso, com'è noto, di incentivare il più possibile la regolarizzazione spontanea della violazione fino al momento in cui l'Agenzia non abbia constatato l'esistenza proprio di quella violazione e non abbia reso edotto formalmente proprio l'autore, o i soggetti solidalmente responsabili, di averla verificata.

D'altronde, se fosse stata sufficiente una qualsiasi forma di conoscenza, indiretta o generica o ricavabile in via derivata dall'esistenza di verifiche nei confronti di proprie controparti commerciali, come sostiene l'Ufficio ancora oggi nell'atto di appello, non si comprende perché il legislatore avrebbe addirittura limitato l'effetto della preclusione ai casi in cui l'autore abbia avuto “formale” (e non certo indiretta od occasionale) “conoscenza” delle attività di verifica.

Verifica, che lo si ripete, non solo era svolta nei confronti di un distinto contribuente, ma addirittura riguardava distinte violazioni (e non certo eventuali splafonamenti della XXX S.p.A., come vorrebbe sostenere l'Ufficio nell'atto di appello).

Oggi l'Ufficio vorrebbe sostenere che gli accertamenti da cui muoveva il questionario riguardavano proprio eventuali splafonamenti della XXX quando è sufficiente aprire il questionario di cui trattasi (documento n. X del ricorso introduttivo) per leggere: “si premette che questo Comando ha in corso accertamenti di Polizia Tributaria, al fine di ricostruire il volume d'affari prodotto nel territorio italiano della seguente società: “ZZZ S.p.A., con sede legale (omissis)”.

È evidente che non si tratta del primo atto di indagine della verifica del plafond della XXX S.p.A., verifica che, al tempo, non era sicuramente iniziata.

Ma ancora, sia bastevole osservare che solo nel XXX+3ANNI (dunque, ben 3 anni dopo la regolarizzazione!), la Direzione Provinciale di XXX ha iniziato le attività di verifica volte a determinare eventuali splafonamenti della società contribuente, notificando nel XXX+3ANNI un ben distinto questionario (ABCD/XXX+3ANNI).

Come può sostenersi che il questionario del XXX, espressamente riguardante la verifica nei confronti di un terzo soggetto, rappresentasse una prima attività di controllo, inibente il ravvedimento, su eventuali splafonamenti della XXX?

La distanza pluriennale rende evidente che si tratta di verifiche del tutto separate ed indipendenti.

Nei confronti della XXX S.p.A., al tempo del ravvedimento – semplicemente - non era iniziata nessuna attività di verifica in merito al regolare conteggio del plafond IVA e quindi non vi era alcuna preclusione.

Peraltro, oggi, per effetto delle modifiche intervenute ad opera della Legge n. 190/2014, il Legislatore – per incentivare ancora di più l'utilizzo spontaneo del ravvedimento operoso – ha deciso di non precluderne la fruizione neanche nel caso in cui siano iniziate attività di verifica proprio nei confronti del trasgressore ed aventi ad oggetto proprio le violazioni che si vorrebbero regolarizzata.

Modifiche, come peraltro evidenziato al paragrafo successivo, sarebbero finanche applicabili al caso di specie, ma su ciò si rinvia a quanto sarà esposto postea.

In ogni caso, sia la prima che - a maggior ragione - la seconda formulazione sono legate ad una precisa scelta legislativa: incentivare sempre e comunque la regolarizzazione spontanea del contribuente; ad eccezione – ciò nella versione precedente – dei casi in cui siano già state impiegate risorse per la verifica nei confronti dell'autore delle relative violazioni (e nel nostro caso nel XXX non era iniziata né la verifica nei confronti della XXX né la verifica di violazioni relative ad eventuali splafonamenti, accertamenti intervenuti solo tre anni più tardi!).

Non vi è, quindi, alcun dubbio sull'illegittimità ed infondatezza dell'atto di contestazione notificato alla XXX S.p.A., innanzitutto:

- per violazione e/o falsa applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997,

- ed inoltre perché tale ipotesi è stata espressamente esaminata dalla Circolare n. 180/E-110100 del 10 luglio 1998 (documento n. X del ricorso introduttivo), che ha – in maniera inequivocabile – stabilito che: “la già avvenuta constatazione di una violazione in materia di IVA nei confronti del cedente non pregiudichi la possibilità di regolarizzazione del cessionario (altro soggetto coinvolto nell'infrazione ma non responsabile in solido) prima della formale constatazione o dell'inizio della verifica nei riguardi di quest'ultimo” (documento n. X del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).

L'annullamento dell'atto di contestazione da parte della sentenza di prime cure si mostra quindi corretto.

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3 - RIPROPOSIZIONE DI ECCEZIONI ASSORBITE

(OMISSIS)

***

4 - Sulla responsabilità risarcitoria della direzione provinciale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Ripercorriamo brevemente il modus operandi fatto proprio dalla Direzione Provinciale di XXX, al fine di valutarne le responsabilità.

La Direzione Provinciale di XXX richiese alla XXX S.p.A. oltre 600.000,00 euro, giustificando le proprie richieste unicamente sulla base dell'erronea riproduzione del testo di una disposizione di legge, e nonostante la prassi rinneghi a chiare lettere l'interpretazione posta dall'Ufficio alla base dell'atto di contestazione.

La Società si è trovata, quindi, ingiustamente costretta ad instaurare un contenzioso e sostenerne gli oneri, anche economici, peraltro non rimborsati stante l'assenza, in primo grado, di una condanna alle spese.

Spese processuali che, secondo i valori medi di cui ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ammontano ad euro 17.805,00 (cfr. postea), e la condanna al pagamento di tali spese nel caso de quo sarebbe stata più che corretta data la soccombenza totale della Direzione di XXX.

Inoltre, per fronteggiare comportamenti processuali temerari, il Legislatore ha previsto, in aggiunta, il pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In particolare:

- la condanna della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al risarcimento dei danni in misura liquidata d'ufficio dal giudice (art. 96, comma 1, c.p.c.);

- in ogni caso (e quindi anche in assenza di mala fede o colpa grave), la condanna della parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma rimessa all'apprezzamento meramente equitativo del giudice.

Sotto tale ultimo profilo, si nota che il danno risarcibile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. risulta duplice.

Infatti, a parere della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. V, 27/02/2013, n. 4925): ”Non vi è alternatività, ma cumulabilità, tra il primo comma dell'art. 96 c.p.c. (inerente alla condanna al risarcimento dei danni della parte totalmente soccombente che abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave), e il terzo comma (sulla condanna ex officio, "altresì", al pagamento di una somma determinata equitativamente), potendo, astrattamente, il giudice pronunciare, se ne sussistano le rispettive condizioni, la condanna in forza di entrambe le disposizioni di legge, applicate cumulativamente: parzialmente diversi sono, infatti, i presupposti delle due condanne”.

Quanto alla quantificazione di siffatto danno è rimessa a codesto Ecc.mo Giudicante una valutazione in via equitativa (cfr. a titolo esemplificativo CTR Puglia Bari Sez. VIII, 12/04/2010, n. 36: “Laddove l'Amministrazione finanziaria mantenga un contegno caratterizzato da mancanza assoluta di avvedutezza e di minima consapevolezza della legittimità o meno del proprio agire e delle conseguenze dei propri atti, compie un abuso del proprio potere, esercitato in modo evidentemente illecito. Ricorre dunque l'elemento soggettivo per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 del c.p.c. quantificabile in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.”).

Oggi l'Ufficio, pur in assenza di una condanna alle spese, mostra la massima temerarietà nel proporre atto di appello contro la sentenza impugnata, nonostante la questio iuris sia di pronta soluzione, a seguito della mera lettura del corretto testo di legge e della prassi di riferimento, e nonostante già il Giudicante di primo grado abbia diffusamente affrontato tutti i profili rilevanti, e si sia persino soffermato sull'analisi dei concetti di autore e soggetto solidalmente responsabile.

Pertanto, si chiede espressamente la condanna della Direzione Provinciale di XXX, oltre che al pagamento delle spese processuali, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., primo comma, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. terzo comma.

 

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