Argomentare come Gerry Spence, il penalista che NON HA MAI PERSO una causa penale in tutta la sua carriera. Lezioni 9, 10, 11 e 12
I diritti dell'imputato durante un processo penale
Estratto: “Risultano in ogni caso decisivi i rilevi della stessa Cassazione (sez Unite n 13378/2016) che, pur nella vigenza della formulazione precedente del citato art 2, riconosce comunque il diritto al rimborso nel termine di 48 mesi dal versamento (art. 38 DPR 602/73) ed il diritto del contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione, in base al principio della capacità contributiva”.
Estratto: ”l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (...)in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità".
Estratto: “risulta che la società ha correttamente soddisfatto tale onere producendo tutta la documentazione necessaria sia in sede di domanda di rimborso sia in sede di ricorso alla Commissione tributaria provinciale»; tale affermazione non si pone in contrasto con il principio di diritto affermato, avendo il giudice del rinvio fatto applicazione dei principi dell'onere della prova, facendo uso del principio del libero convincimento di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. situato sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità”.
Estratto: “(...) è consolidato in giurisprudenza il principio per cui, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta, l'azione volta al relativo recupero è sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incidono né il limite temporale stabilito per il controllo formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, né i limiti alla proponibilità della relativa eccezione, posti dall'art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: la prima disposizione è volta, infatti, ad imporre un obbligo dell'Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all'esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero invito rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice (v., per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7706 del 27/03/2013 Rv. 626121 — 01)”.
Estratto: “la questione di fondo del presente motivo di ricorso attiene alla riconoscibilità o meno del diritto alla detrazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, corrisposta per l'acquisto di beni strumentali all'attività di impresa, quando gli stessi siano installati su beni di proprietà di terzi (…) con la pronuncia sopra menzionata di questa Corte, si è quindi affermato, sulla base dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza unionale, il seguente principio di diritto: "Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva (…) avendo il giudice del gravame accertato la natura strumentale degli impianti fotovoltaici con l'attività di impresa, correttamente ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva versata per l'acquisto dei medesimi”.
Estratto: “Tale esame, in ordine allo svolgimento di una attività commerciale effettiva da parte della società estera o la sussistenza di un effettivo interesse economico sottostante alle operazioni, è stato effettuato in modo incompleto ed insufficiente dalla Commissione regionale”.
Estratto: “anche per i tributi armonizzati, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, è già stata operata dal legislatore, con la previsione di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, una valutazione ex ente in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria, a far data dalla conclusione delle operazioni di controllo”.
Estratto: “alla luce del radicato e condiviso indirizzo di questa Corte, riaffermato anche di recente (ex multis: Cass. 15/03/2019, n 7389; 11/05/2018, n. 11507; 30/10/2018, n. 27583; 28/11/2018, n. 30769), sulla scia dei princìpi espressi dalle Sezioni unite (Cass. Sez. Un 30/06/2016, n.13378) che, occupandosi del tema del decidere, hanno chiarito che: «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria»”