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Accertamento dell’Agenzia delle Entrate a carico di italiano residente a Monaco – Montecarlo. Il residente a Monaco appella, ed ottiene l’annullamento dell’avviso. Aveva il proprio centro principale degli interessi in Monaco – Montecarlo.

Non c’era esterovestizione. L’attività imprenditoriale era svolta all’estero e localizzata e radicata al di fuori di territorio italiano, sia dal punto di vista gestionale che amministrativo. Annullato l’avviso di accertamento.

GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO ED AL RICORSO TRIBUTARIO 2024

Tre modi per proteggersi da un'accusa di utilizzo di fatture false

Massima: “In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sulla stessa l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione d'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. Inoltre, in riferimento al regime del reverse charge è stato chiarito che in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, la direttiva n. 2006/112/CE, letta in combinazione con il principio di neutralità fiscale, dev'essere interpretata nel senso che a un soggetto passivo va negato l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nell'ambito dell'applicazione del regime dell'inversione contabile, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s'iscriveva in una simile evasione”.

SCOSTAMENTI DEGLI STUDI DI SETTORE: I GIUDICI NON HANNO TENUTO CONTO DELLA “ZONA PARTICOLARMENTE DEGRADATA” DOVE  IL CONTRIBUENTE HA L'ATTIVITÀ. ACCOLTO IL RICORSO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SOTTO PLURIMI ASPETTI

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