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FATTO E DIRITTO
“Gli odierni ricorrenti, con distinte notifiche, ricevevano la cartella di pagamento di cui in epigrafe, avente quale destinataria la “XXX e, per esso, gli eredi”.
La cartella è stata notificata con la seguente dicitura “e per esso deceduto all’erede con beneficio d’inventario” (documento n. X, cfr. timbro pagina X) ed al suo interno si richiama il ruolo formato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – ufficio territoriale di Milano 1, via della Moscova 2 (documento n. X, pag. X).
Le scarne indicazioni di cui alla cartella fanno riferimento ad un controllo automatizzato del modello UNICO XXX ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 e/o dell’art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 (documento n, X, pagina X).
La cartella ed il relativo ruolo risultano invalidi in considerazione dei motivi che seguono:
- primo motivo: non esiste attivo ereditario e come riconosciuto nello stesso atto impugnato i ricorrenti sono responsabili solo nei limiti di quanto ereditato.
In primo luogo, la pretesa è limpidamente infondata in quanto i ricorrenti, eredi con beneficio di inventario (come riconosciuto anche nella prima pagina dell’atto impugnato), sono responsabili solamente nei limiti di quanto ereditato e nulla è stato ereditato. In particolare, l’attuale situazione, relativamente all’inventario, è debitoria.
Infatti, da quanto ad oggi risulta dalle operazioni di inventario, l’asse ereditario presenta debiti (che continuano ad elevarsi in dipendenza degli interessi) di circa XXXXXXX euro (e crediti di circa XXXXXXX euro, con una differenza, pertanto, in negativo, di circa XXXXXXX).
Si allega al riguardo quanto trasmesso dagli incaricati delle operazioni di inventario:
- inizio delle operazioni di inventario (documento n. X);
- richieste, con esito negativo, in ordine all’esistenza di rapporti con Istituti Bancari (documento n. X);
- rapporti bancari con Banca Intesa, da cui risulta la situazione debitoria sopra esposta (documento n. X).
In considerazione di quanto sopra, i ricorrenti non sono responsabili ai fini del pagamento degli importi demandati all’interno della cartella.
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- secondo motivo: la pretesa erariale è indimostrata e la cartella è immotivata – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, prima parte, L. 212 DEL 2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente).
La motivazione della cartella è viziata in quanto gli eredi non sono stati posti in grado di ricostruire puntualmente le ragioni alla base della richiesta, e di verificare se ed in che misura la stessa sia corretta o meno, nell’an e/o nel quantum.
Infatti, oltre ad un riferimento all’UNICO XXX del de cuius ed alla rivendicata esistenza di un controllo automatizzato, null’altro è indicato, il che sicuramente impedisce agli eredi di comprendere appieno “i presupposti di fatto” della pretesa, tanto più considerato che non si tratta della loro dichiarazione dei redditi; da ciò emerge la violazione dell’obbligo di motivazione degli atti dell’Amministrazione Finanziaria, esteso anche alle cartelle, e previsto dell’art. 7 L. 212 del 2000, prima parte: “Gli atti dell'Amministrazione Finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”.
Dalla cartella in esame non è possibile desumere il motivo del recupero a tassazione delle cifre evidenziate. Rimangono incomprensibili le modalità del controllo e, conseguentemente, il ragionamento logico-giuridico sul quale di fonda l’iscrizione a ruolo nel suo complesso.
La pretesa dunque si ritiene formata in violazione dell’art. 7, prima parte, della L. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), ed è, pertanto, anche per tale motivo, meritevole di annullamento.
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- terzo motivo – omessa allegazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 7, seconda parte, della l. 212 del 2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente).
La motivazione della cartella è inoltre viziata in quanto, ivi, l’Ufficio non ha allegato alcuno degli atti necessari al contribuente per verificare la correttezza e/o legittimità della pretesa avanzata, e ciò in violazione dell’art. 7 L. 212 del 2000, ultima parte: “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”.
Orbene, l’Ufficio richiama l’Unico XXX ed una presunta “comunicazione predisposta in data XXX”.
Nondimeno, né il primo né il secondo sono mai stati posti a disposizione - con la dovuta e necessaria allegazione - dei ricorrenti, soggetti a cui l’Erario intima oggi il pagamento, e che devono essere posti in condizione di valutare ed esaminare tutti gli atti cui la motivazione fa riferimento, per come espressamente previsto dall’art. 7 L. 212 del 2000.
Tale omissione, che comprime sicuramente il diritto di difesa ed il diritto dei contribuenti di conoscere compiutamente le ragioni della pretesa, vizia l’atto impugnato, che appare meritevole di immediato annullamento.
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- Quarto motivo: inesistenza della comunicazione di irregolarita’ / mancata comunicazione agli eredi.
Dato la mancata allegazione della comunicazione di irregolarità, si eccepisce la mancata dimostrazione dell’esistenza di quest’ultima, da considerarsi pertanto omessa.
Peraltro, che la stessa sia stata omessa (nonostante il riferimento operato dall’Ufficio al XXX, data in cui non si comprende esattamente che evento sia avvenuto, se una notifica od altro) sembra emergere per tabulas dall’inconciliabilità della data indicata dall’Ufficio con quella di morte: infatti l’Ufficio discorre di una comunicazione risalente al “XXX” senonché a tale data la contribuente era già deceduta da 6 mesi (documento n. X, pagina X, “in data XXX (XXX) è deceduta a Milano XXX”).
Anche tali motivi giustificano l’annullamento dell’atto impugnato.
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L’annullamento della cartella di pagamento è stato pronunciato con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 3071 dell’8 luglio 2019.
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