GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO ED AL RICORSO TRIBUTARIO 2024
Cartelle di pagamento | 9 esempi di vizi
Cosa succede dopo aver ricevuto la cartella dell’Agenzia delle Entrate: 3 cose da sapere
Estratto: “in assenza del deposito di atti a riprova della interruzione dei termini, è prescritta per decorso del termine quinquennale di legge (cfr. ex plurimis Cass. ord. n. 22305 del 13.9.2018 secondo cui alla Tarsu si applica il termine breve di prescrizione «che, come più volte questa Corte ha avuto modo di affermare, è quella quinquennale, giusta il disposto dell'art. 2948, n. 4), c.c. (cfr. Cass. sez. 5, 6 aprile 2018, n. 8741; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26942; Cass. sez. 5, 23 novembre 2011, n. 24679; Cass. sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283), essendo la TARSU tributo locale strutturato con prestazioni periodiche”.
Estratto: “si deve ritenere che, nel caso in cui l'obbligazione tributaria sia stata assolta nel termine stabilito dal legislatore, non possano maturare accessori di sorta, dato che, prima di tale termine, non si può reputare che la stessa obbligazione sia venuta a scadenza e che, per l'effetto, sia sorto il diritto dell'amministrazione finanziaria alla corresponsione di interessi”.
Estratto: “come emerge dalla pronuncia impugnata, e le circostanze non risultano contestate, la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, in ordine di tempo, è l'ultimo atto posto in essere il 30 ottobre 2012 dall'Equitalia Sud S.p.a. dopo che la stessa aveva notificato alla contribuente, in data 18 luglio 2006, la sottostante cartella di pagamento relativa agli avvisi di accertamento di dazi doganali notificati alla stessa nel gennaio 2006, sospesi dalla Commissione tributaria provinciale”
Estratto: “questa Corte (Cass. civ., 15 febbraio 2017, n. 3987; Cass. civ., 14 luglio 2014, n. 16074; Cass. civ., n. 7274/2014 e n. 956/2014), ha precisato che la legge n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica la cartella) per l'azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo e che tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15 dicembre 2002 l'amministrazione finanziaria fosse decaduta dall'azione di riscossione; è stato, in particolare, espresso il principio secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1, decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'Ufficio”.
Estratto: “Tanto premesso, nel caso di specie non è contestato né che i figli del ricorrente si trovassero nelle condizioni di familiari a carico ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 917 del 1986, richiamato (nei limiti appena illustrati) dal successivo art. 15; né che gli oneri in questione siano stati effettivamente sostenuti, per l'importo dichiarato, dal contribuente ricorrente nell'interesse dei figli; né, infine, che i relativi esborsi rientrassero nell'ambito oggettivo di quelli detraibili ai sensi del predetto art. 15 e siano stati detratti nei limiti percentuali disposti da tale norma. L'unico rilievo contestato dall’Amministrazione e tuttora controverso consiste invece nella mancata indicazione, nella dichiarazione del contribuente, nell'apposito spazio della parte del quadro RP dedicata ai dati dei familiari a carico, ed accanto alla menzione dei figli, della voce «Percentuale di deduzione spettante». Ma tale omissione, (…) di per sé sola non elide tuttavia la qualità di familiari a carico dei figli e quindi non comporta la negazione della detrazione”.
Estratto: “non precisando come l'intimazione fosse motivata; in ogni caso, la censura dà per presupposto (anche sulla questione della sufficienza della motivazione dell'intimazione) la regolarità della notifica della cartella, su cui è incentrato il già respinto terzo motivo. Comunque, stante il rigetto del terzo e del quarto motivo, trova conferma l'autonoma ratio decidendi sul vizio procedurale, che da sola era sufficiente a determinare l'accoglimento del ricorso del contribuente”.