Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, in accoglimento del ricorso da noi proposto, ha annullato integralmente la cartella di pagamento notificata agli eredi del contribuente, con cui si ingiungeva a questi ultimi il pagamento delle somme dovute dal de cuius.
La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza. Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate di cui si riporta un breve estratto. Si riporta solo un estratto dell’atto e va tenuto conto che i motivi sono stati da noi ulteriormente sviluppati.
Estratto: “la domanda con la quale il contribuente chiede la condanna all’Erario al rimborso dell’importo pagato per la prestazione di cauzioni è devoluta alla giurisdizione del Giudice tributario. Nel merito questa commissione, rileva la fondatezza della pretesa della ricorrente in ordine al richiesto rimborso del credito Iva maturato negli anni di imposta 2004 e 2005, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 8 c. 4 dello Statuto del Contribuente”.