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L’Agenzia delle Entrate deve rimborsare il costo delle fideiussioni richieste al contribuente ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA ex artt. 30 e 38-bis D.P.R. n. 633/1972. CTP Milano condanna l’Agenzia al rimborso. Caso 2

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Estratto: “la domanda con la quale il contribuente chiede la condanna all’Erario al rimborso dell’importo pagato per la prestazione di cauzioni è devoluta alla giurisdizione del Giudice tributario. Nel merito questa commissione, rileva la fondatezza della pretesa della ricorrente in ordine al richiesto rimborso del credito Iva maturato negli anni di imposta 2004 e 2005, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 8 c. 4 dello Statuto del Contribuente”.

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Puoi visionare alcune delle sentenze di condanna al rimborso del costo delle fideiussioni ottenute dal nostro studio ai seguenti link:

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/202-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctr-lombardia-caso-1

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/203-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctp-milano-caso-2

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/204-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctr-lombardia-caso-3

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/207-rimborso-costo-fideiussioni-ctp-milano-caso-4

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Commissione Tributaria Provinciale di Milano

Sentenza n. 311 del 15/07/2013

TESTO

La società XXX, rappresentata XXXXXX, ricorre avverso silenzio rifiuto istanza di rimborso per il costo delle fideiussioni relative al rimborso Iva per i periodi di imposta 2004 e 2005.

La ricorrente chiede di dichiarare illegittimo il diniego tacito di rimborso del costo delle fideiussioni poste in essere dall’Agenzia delle Entrate e condannare la stessa al pagamento di quanto dovuto oltre interessi. Eccepisce la ricorrente che sono peraltro trascorsi ormai i termini decadenziali per l’accertamento dei periodi d’imposta e pertanto, le fideiussioni, non hanno più ragione di essere.

La società ricorrente invoca inoltre l’articolo 8 comma 4 dello Statuto del Contribuente che prevede il rimborso del costo delle fideiussioni, a tale proposito l’Agenzia delle Entrate rileva però che il comma 6 dello stesso articolo prevede che: “con decreto del ministero delle finanze, adottato ai sensi dell’art. 17 c. 3 della legge 23.8.88 n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministeri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo”.

Poiché attualmente non sono ancora stati emanati tali regolamenti di competenza governativa di cui al comma 6 dell’art. 8 ne discende, secondo l’Agenzia delle Entrate, una incertezza sul piano pratico relativamente al trattamento di tali istanze di rimborso.

L’Agenzia delle Entrate solleva anche una questione relativa alla giurisdizione competente in quanto, a parere dell’Ufficio, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, trattandosi di una controversia non avente ad oggetto “altri accessori” di cui all’art. 2 D.Lgs. 31.12.92 n. 546.

Su questo punto del presunto difetto di giurisdizione della CTP di Milano, la ricorrente contesta l’assunto dell’ufficio, richiamando la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 21.3.2002. che ha riconosciuto la competenza del giudice tributario in ordine alla valutazione dei diritti patrimoniali consequenziali al rapporto tributario, e la sentenza sempre a Sezioni Unite del 16.6.2010 che ha affermato: “In base al principio di concentrazione della tutela le commissioni tributarie possono riconoscere al contribuente non soltanto il rimborso delle imposte indebitamente versate, ma pure gli accessori, come gli interessi ovvero il maggior danno o l’importo eventualmente pagato per la prestazione di cauzioni”.

Questa commissione, esaminata la documentazione presentata agli atti, preliminarmente con riferimento alla eccezione, avanzata dall’Ufficio, di difetto di giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 c.1 D.Lgs. 546/92, in relazione alla domanda di rimborso del costo delle fideiussioni ex art. 8 L. 212/2000, ne rileva la infondatezza alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione che, a sezioni unite, ha stabilito che la domanda con la quale il contribuente chiede la condanna all’Erario al rimborso dell’importo pagato per la prestazione di cauzioni è devoluta alla giurisdizione del Giudice tributario.

Nel merito questa commissione, rileva la fondatezza della pretesa della ricorrente in ordine al richiesto rimborso del credito Iva maturato negli anni di imposta 2004 e 2005, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 8 c. 4 dello Statuto del Contribuente.

Pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, viene disposto il rimborso della somma di euro XXXX corrispondente al costo delle fideiussioni sostenute dalla stessa per ottenere il rimborso del credito Iva maturato negli anni 2004 e 2005, importo che va maggiorato degli interessi di legge.

Considerata la complessità della materia e le difficoltà interpretative e di applicazione della normativa di riferimento la Commissione ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La commissione accoglie ricorso. Spese compensate.

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