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L’Agenzia delle Entrate deve rimborsare il costo delle fideiussioni richieste al contribuente ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA ex artt. 30 e 38-bis D.P.R. n. 633/1972. CTR Lombardia condanna l’Agenzia al rimborso. Caso 1

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Estratto: “la Commissione non condivide l’interpretazione dell’art. 8, comma 4, della legge 212/2000 fornita dall’Ufficio appellante, secondo la quale “la previsione del rimborso dei costi di fideiussioni sarebbe subordinata al definitivo accertamento della debenza del tributo o della debenza in misura inferiore rispetto a quella accertata” atteso che tale interpretazione verrebbe a limitare l’operatività del comma 4 dell’art. 8 ai soli costi di “accertamento d’imposte” ed a escludere così, contra voluntatem legis, la sua applicazione al “rimborso dei tributi”- La norma in commento, infatti, non si limita affatto alle sole due ipotesi prospettate dall’Ufficio, ma include espressamente il caso di rimborso dei tributi. La tesi dell’Ufficio, pertanto, non è assolutamente condivisibile, non solo in quanto infondata, ma anche perché del tutto contraria alla lettera e alla ratio dell’art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente”.

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https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/202-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctr-lombardia-caso-1

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/203-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctp-milano-caso-2

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/204-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctr-lombardia-caso-3

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/207-rimborso-costo-fideiussioni-ctp-milano-caso-4

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Commissione Tributaria Regionale di Milano

Sentenza n. 127 del 26/09/2012

Testo

Con sentenza n. 165/23/11 del 23 maggio 2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, pronunciandosi sul ricorso presentato dalla XXXXX contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, ex art. 8 comma 4, legge 212/2000, della somma di euro XXXX relativa al costo sostenuto dalla suddetta società per la stipula di n. 4 polizze fideiussorie prestate a garanzia, ed al fine dell’ottenimento, di rimborsi, ex art. 38-bis D.P.R. 633/72, inerenti a crediti IVA maturati nei periodi d’imposta 2000, 2001, 2002 e 2003, riconosceva le ragioni della ricorrente accogliendo il ricorso e compensando tra le parti le spese di giudizio. Avverso XXXXX la suddetta sentenza ha proposto appello l’Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Milano chiedendo alla CTR la riforma integrale della sentenza impugnata e di pronunciarsi su tutti i rilievi promossi dall’Ufficio nel primo grado di giudizio e riproposti in appello sulla base degli argomenti di seguito illustrati. 1°) – illegittimità della sentenza per erronea applicazione - interpretazione dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. 546/1992 – sull’autonoma proponibilità dell’azione di risarcimento. Sul punto, l’Ufficio contesta quanto statuito dai primi giudici in merito al difetto di giurisdizione distinguendo la determinazione della giurisdizione per una questione che attiene sia a voci accessorie che alla debenza del tributo da cui queste hanno origine (è il caso della sentenza citata dalla CTP n- 14499 del 16 giugno 2010) dall’altra situazione nella quale si dovrà determinare la giurisdizione per una questione che attiene esclusivamente a voci accessorie e non al tributo da cui queste hanno origine. Nella fattispecie in esame, la posizione dedotta, secondo l’Ufficio appellante, è quella della lesione patrimoniale che si assume subita per un comportamento della Pubblica Amministrazione rispetto ad un rapporto tributario che opera solo come sfondo e che non assume alcuna connessione determinante rispetto alla richiesta di risarcimento. 2°) - Illegittimità della sentenza per erronea applicazione/interpretazione dell’art.8 comma 4, della legge 212/2000. L’impugnata sentenza, sostiene l’Ufficio, appare anche censurabile in punto di diritto nella parte in cui ha accolto le istanze della controparte in merito alla debenza del rimborso del costo delle fideiussioni prestate ex art. 38 – bis DPR 633/72 – per il rimborso del credito IVA per i periodi d’imposta relativi ai crediti IVA rimborsati. Precisa al riguardo l’Ufficio che non corrisponde al vero quanto sostenuto dalla società con riferimento all’assenza di rettifiche o accertamenti notificati alla stessa per i periodi d’imposta citati. Al di là di tale aspetto, l’Ufficio contesta, comunque, la fondatezza della domanda della controparte in quanto relativa al rimborso di costi per fideiussioni non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 8 della legge 212/20000. Secondo l’Ufficio, il comma 4 del citato art. 8, dispone che: “l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto chiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”. Secondo tale disposizione di legge il rimborso del costo delle fideiussioni è subordinato al definitivo accertamento della non debenza del tributo o della debenza in misura inferiore rispetto a quella accertata. Deve quindi escludersi, ad avviso dell’Ufficio, che il campo di applicazione dell’art. 8 comma 4 della legge 212/2000 si estenda fino a ricomprendere il rimborso del costo delle fideiussioni che non sono prestate in dipendenza di una pretesa tributaria accertata dall’Amministrazione finanziaria e contestata dalla controparte. Per l’Ufficio, pertanto, i costi sostenuti dalla società per le polizze prestate ex. art. 38-bis DPR 633/72 a garanzia del rimborso del credito IVA 2000, 2001, 2002 e 2003 non rientrano nel campo di applicazione della suddetta legge. Fa presente, inoltre, l’Ufficio che allo stato, gli avvisi di accertamento nonché gli atti di contestazione recanti la pretesa tributaria oggetto della suddetta garanzia risultano ancora non definiti. Nel richiedere la trattazione in pubblica udienza della controversia l’Ufficio chiede di riformare la sentenza n. 165/23/11, annullandola e per l’effetto dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso originario di parte avversa con conferma della legittimità dell’atto impugnato, con condanna della controparte alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Costituendosi in giudizio, la XXXXX, nel confutare le ragioni esposte dall’Ufficio, con il foglio delle controdeduzioni, ritiene preliminarmente inammissibile l’atto di appello per violazione dell’art. 53 del D.lgs. 546/1992 e dell’art. 342 c.p.c. L’Ufficio infatti non specifica le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione in questione, ma si limita a svolgere le medesime censure dedotte in primo grado. A sostegno ed a chiarimento fornito in proposito dalla Suprema Corte di Cassazione a SS. UU. Con sentenza n. 4991/1987 nonché la recente pronuncia n- 12622/2010 della Corte di Cassazione civile. Nella denegata ipotesi che l’appello dovesse ritenersi ammissibile, la società appellata, in relazione all’interpretazione restrittiva ed errata dell’art. 8 comma 4 della legge 212/2000 fornita dall’Ufficio, che impedirebbe l’esecuzione del rimborso richiesto, afferma di aver diritto a tale rimborso in applicazione della previsione del citato art. 8, il quale prevede che “l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto chiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi”. Per la società, l’interpretazione limitativa proposta dall’Ufficio, sulla base di quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 4, non è ammissibile: il presupposto ivi previsto è logicamente applicabile unicamente alle prime due ipotesi coperte dal precedente periodo; solo in tali ipotesi, infatti, si può parlare di “imposta non dovuta” o “dovuta in misura inferiore a quella accertata”. Nel caso di rimborsi di tributi, invece, non si verte in ipotesi di imposte dovute, non dovute o dovute in misura inferiore, cui ricollegare eventuali rateizzazioni o sospensioni del pagamento, per cui la previsione del secondo periodo non è applicabile all’ipotesi del rimborso dei tributi e dei costi delle relative fideiussioni. La società fa inoltre rilevare che l’Ufficio non ha mai contestato alcunché in merito alla debenza del rimborso dei crediti IVA in questione. Con riguardo agli avvisi citati dall’Ufficio che, a suo dire, renderebbero “non rimborsabile la quota del costo sostenuto dalla parte” fa notare la società, che gli atti si riferiscono ad altre vicende tributarie che non hanno influito né possono influire sulla debenza e la spettanza dei rimborsi in trattazione e che, soprattutto, risultano garantiti con una fideiussione separata rispetto a quella rilasciata a garanzia dei rimborsi IVA, come peraltro acclarato dai giudici di prima istanza. Con l’art. 8, comma 4, innanzi citato, sostiene l’appellata, il legislatore ha inteso garantire con norma costituzionale “la tutela dell’integrità patrimoniale” dei contribuenti e, pertanto, risulta inammissibile qualsiasi tesi che miri a legittimare, in contrasto con tale norma, una diminuzione patrimoniale in capo al contribuente. Per i motivi sopra esposti la società ritiene meritevole di conferma la sentenza di primo grado. Infine, sul presunto difetto di giurisdizione della CTP la società non ritiene condivisibile l’interpretazione dell’Ufficio in quanto i premi di fideiussioni rappresentano costi strettamente collegati al rapporto tributario, nella specie, all’erogazione del rimborso IVA e che da questo si originano, e la cognizione in merito non può che rientrare pienamente nella giurisdizione tributaria. La società appellata richiama in proposito quanto affermato dalla Suprema Corte a SS. UU. Della Cassazione nella sentenza n. 14274 del 21 marzo 2002 nonché la sentenza 14024 del 17 giugno 2009 con la quale la Suprema Corte di Cassazione Sez. Tributaria ha riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente ex art. 8, comma 4, citato, statuito da una sentenza della CTR, così implicitamente affermando come la giurisdizione in materia spetti al giudice tributario. Per quanto sopra esposto, la società appellata chiede di accertare, in via preliminare, l’inammissibilità dell’atto di appello e, in via principale e nel merito l’infondatezza dell’appello dell’Ufficio e, per l’effetto rigettarlo con conferma della sentenza di primo grado in quanto legittima e fondata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, ultimo comma c.p.c.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti e i documenti di causa e tenuto conto delle argomentazioni fornite in questa sede dalle parti, osserva preliminarmente la Commissione di non rilevare, con riferimento all’eccezione dell’Ufficio, il difetto di giurisdizione del giudice tributario ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 546/1992, in relazione alla domanda di rimborso del costo delle fideiussioni ex art. 8 legge 212/2000, condividendo tout court, sul punto, le motivazioni dei giudici di prima istanza. Non ritiene fondata neppure l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 53 del D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 342 c.p.c., sollevata dalla società appellata, in quanto l’Ufficio ha censurato la sentenza impugnata per l’errore interpretativo dei primi giudici dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, sull’autonoma proponibilità dell’azione di risarcimento, per non aver rilevato la posizione dedotta dall’Ufficio e consistente nella lesione patrimoniale che si assume subita dalla Pubblica Amministrazione. Nel merito la Commissione non condivide l’interpretazione dell’art. 8, comma 4, della legge 212/2000 fornita dall’Ufficio appellante, secondo la quale “la previsione del rimborso dei costi di fideiussioni sarebbe subordinata al definitivo accertamento della debenza del tributo o della debenza in misura inferiore rispetto a quella accertata” atteso che tale interpretazione verrebbe a limitare l’operatività del comma 4 dell’art. 8 ai soli costi di “accertamento d’imposte” ed a escludere così, contra voluntatem legis, la sua applicazione al “rimborso dei tributi”- La norma in commento, infatti, non si limita affatto alle sole due ipotesi prospettate dall’Ufficio, ma include espressamente il caso di rimborso dei tributi. La tesi dell’Ufficio, pertanto, non è assolutamente condivisibile, non solo in quanto infondata, ma anche perché del tutto contraria alla lettera e alla ratio dell’art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente. Ritiene la Commissione corretta ed ineccepibile la sentenza dei primi giudici che, in accoglimento della tesi della società contribuente, sul punto recita: “nel merito rileva la fondatezza della pretesa della ricorrente in ordine al chiesto rimborso di euro XXXXX, pari al costo delle fideiussioni sostenuto dalla società per ottenere il rimborso del credito IVA maturato negli anni d’imposta 2000, 2001, 2002 e 2003, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente …. tanto più in presenza di una precisa direttiva della normativa e giurisprudenza comunitaria in materia, che come tale, secondo le disposizioni del trattato CEE, produce effetti diretti anche negli ordinamenti nazionali, e può essere invocata nei confronti della stessa Pubblica Amministrazione dai soggetti interessati, direttiva che ha riconosciuto che “le modalità di rimborso dell’eccedenza dell’IVA, che uno Stato membro stabilisce, devono consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da dette eccedenze IVA… e comunque, il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo”. Ove, al contrario, dovesse operarsi secondo gli assunti dell’Ufficio, si verrebbe a verificare che sarebbero ammessi al rimborso i contribuenti che sono stati destinatari di una pretesa tributaria, mentre sarebbero esclusi i contribuenti più “virtuosi” che non sono destinatari di alcuna pretesa tributaria.

Per quanto, infine, attiene all’ulteriore assunto dell’Ufficio, che esclude nel caso specifico la possibilità di rimborso, in quanto sono tuttora pendenti contestazioni in materia IVA per gli anni in considerazione, osserva la Commissione che è stato dimostrato che gli avvisi citati dall’Ufficio si riferiscono ad altre vicende tributarie che non hanno influito né possono più influire, per il decorso dei termini, sulla debenza e la spettanza dei rimborsi in oggetto e che, soprattutto, come risulta acclarato dai primi giudici, risultano garantiti con una separata fideiussione rispetto a quelle rilasciate a garanzia dei rimborsi IVA. Per le considerazioni innanzi esposte, la Commissione rigetta l’appello dell’Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Milano e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. Considerato che la controversia è relativa ad una interpretazione di legge, la Commissione ritiene di compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l’appello dell’Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Milano e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

 

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