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L’Agenzia delle Entrate deve rimborsare il costo delle fideiussioni richieste al contribuente ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA ex artt. 30 e 38-bis D.P.R. n. 633/1972. CTR Lombardia condanna l’Agenzia al rimborso. Caso 3

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Estratto: “il comma 4 ha natura immediatamente precettiva, prevedendo il diritto al rimborso del costo delle fidejussioni richieste dal contribuente e imponendo all’A.F. l’obbligo di provvedere allorquando sia definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella accertata”.

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Puoi visionare alcune delle sentenze di condanna al rimborso del costo delle fideiussioni ottenute dal nostro studio ai seguenti link:

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/202-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctr-lombardia-caso-1

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/203-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctp-milano-caso-2

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/204-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctr-lombardia-caso-3

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/207-rimborso-costo-fideiussioni-ctp-milano-caso-4

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Commissione Tributaria Regionale di Milano

Sentenza n. 340 del 21/01/2016

In data XXX, l’Ufficio ha depositato appello avverso la sentenza n. 7553 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso e compensate le spese.

Lamentava l’Ufficio l’omessa o l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata non avendo, i primi giudici, detto alcunché sulla eccepita de decadenza ex art. 21 legge n. 546/92 oltre che sulla non applicabilità dell’art. 8, c. 4, dello Statuto del Contribuente.

In particolare, l’Ufficio deduceva che la richiesta di rimborso dei costi per fidejussione doveva essere avanzata prima dei due anni dal pagamento e che l’art. 8, c. 4, della legge n. 212/2000 non era applicabile poiché relativa a rimborsi scaturenti da attività di accertamento e non ai rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni annuali Iva richiesti in via accelerata ex artt. 30 e 38 bis legge n. 633/72.

In data XXX la società depositava controdeduzioni con cui contestava l’inapplicabilità dell’art. 8, c. 4, della legge n. 212/2000, connesso, a parere dell’Ufficio, ad attività di accertamento la cui mancanza comporterebbe che costi di fidejussione diverrebbero il prezzo da pagare per ottenere il rimborso d’imposta.

In ordine all’eccepita decadenza deduceva che la norma di cui all’art. 21 della legge n. 546/92, si applicava alle domande di restituzione di imposte non alla richiesta di restituzione dei costi di fideiussione. Evidenziava che l’asserito vizio di omessa motivazione appariva del tutto pretestuoso e chiedeva la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese processuali oltre che la condanna ex articolo 96 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In materia tributaria, per adempiere all’obbligo della motivazione cui il giudice è tenuto, non è necessario l’esame particolareggiato e la specifica confutazione di tutte le censure poste a fondamento della decisione, essendo sufficiente una esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione atte a comprovare la valutazione di ogni elemento più attendibile ai fini della decisione dovendosi ritenere disattese, implicitamente, le argomentazioni non espressamente esaminate ed incompatibili con la sequela argomentativa su cui si fonda la sentenza (Cfr. Cass. n. 11645 dell’11.7.2012, n. 5241 del 4.3.2011, n.8767 del 15.4.2011, n. 14598 del 1.10.2003, n. 12220 del 2.12.1998, n. 5169 del 10.6.1997, n. 5748 del 25.5.1995).

Nella sentenza opposta, i giudici di prime cure avevano esplicitato l’iter logico giuridico posto a base della decisione per il che tale l’eccezione deve essere respinta.

La legge n. 212/2000, all’art. 8, a rubricato: “Tutela dell’integrità patrimoniale”, stabilisce al c. 4, che “l’Amministrazione Finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta misura minore rispetto a quella accertata”.

Ciò posto, rileva questa commissione che il comma 4 ha natura immediatamente precettiva, prevedendo il diritto al rimborso del costo delle fidejussioni richieste dal contribuente e imponendo all’A.F. l’obbligo di provvedere allorquando sia definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella accertata.

L’accezione “che il contribuente ha dovuto richiedere” non può essere intesa nel senso dell’esistenza di un ipotetico obbligo normativo bensì con riferimento alla necessità della richiesta della fidejussione in rapporto allo scopo perseguitò ossia ottenere la sospensione del pagamento dei tributi o la rateizzazione o il rimborso.

Di conseguenza, la norma si basa sul principio della tutela dell’integrità patrimoniale secondo il quale non possono gravare sul contribuente le spese sostenute in favore dell’A.F. e il diritto al rimborso opera ex lege ed il termine decadenziale dei due anni di cui all’art. 21 legge n. 546/92 decorre dal momento in cui viene meno l’interesse erariale che ha legittimato la prestazione della garanzia.

Orbene, nel caso di specie, la società, al fine di ottenere il rimborso dei crediti Iva 2000 e 2002, aveva prestato fidejussione e, decorsi termini di cui all’art. 57 legge n. 633/72, in mancanza di avvisi di rettifica e/o accertamento ai fini Iva, in data XXX aveva chiesto il rimborso del costo delle fidejussioni pari ad euro XXXX.

Pertanto il termine decadenziale dei due anni decorre dallo spirare del termine di cui all’art. 57 della legge Iva e, di conseguenza, l’eccezione di decadenza avanzata dell’A.F. deve essere respinta.

Per la soccombenza l’Ufficio è condannato alla rifusione delle spese del grado liquidate in euro XXXXX oltre oneri di legge mentre viene respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. perché non ne ricorrono i presupposti.

La Commissione

P.Q.M.

Respinge l’appello dell’Ufficio e conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’Ufficio alla rifusione delle spese del grado liquidate in euro XXXX oltre oneri di legge.

Così deciso in Milano il giorno 14 dicembre 2015.

 

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