Estratto: “fra "gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie", accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi "personali" di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella "attività diretta alla scambio di beni a di servizi”.
Estratto: “Il primo motivo è inammissibile, dovendosi effettivamente rilevare come l'individuazione dell'oggetto del concorso a premi fossero i beni ritirati infine dal cliente e non i buoni ad esso rilasciati - ciò che avrebbe invece comportato la non assoggettabilità ad IVA dell'operazione se fosse stato considerato oggetto della cessione il credito in denaro incorporato nei buoni sconto consegnati ai clienti”.
Estratto: “ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale che, da tale momento, è anche esigibile, in quanto l'eventuale presentazione del modello "VR" ha la sola funzione di sollecitare l'attività di verifica dell'Amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere possibile l'avvio del relativo procedimento di esecuzione”.
Estratto: “non ricorre il presupposto della autonoma organizzazione per il medico convenzionato che nell'espletamento della propria attività professionale si avvalga di una dipendente con funzioni di segretaria (Cass., 19 aprile 2018, n. 9786) o di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto part time, che si limita a svolgere mansioni di carattere esecutivo (Cass. 17/05/2018, n. 12084). Nella fattispecie in esame, è pacifico in causa che il contribuente (medico convenzionato) abbia assunto part time una segretaria, sicché non ricorre il presupposto di imposta, individuato nella autonoma organizzazione”.
Estratto: “questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 22878/2014; Cass. 2967/2014; Cass. 13/10/2016, n. 26651) che il fatto che il professionista operi presso due (o più) strutture materiali non è circostanza che possa dar luogo ad un'autonoma organizzazione, ove tali studi costituiscano semplicemente uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio della attività professionale autonoma”.
Massima: “Ai fini dell'imposizione IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo o di un professionista non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è necessario che tale struttura sia anche autonoma, cioè che faccia capo al lavoratore stesso. Non sono, pertanto, imponibili, ai fini IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compensi per le attività svolte all'interno di una struttura organizzata da altri (Conf. Cass. nn. 9692/2012, 4080/2017, 2448/2017 e 14339/2018)”.
Estratto: “la CTR ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell'appellata, dopo avere rimarcato che persino l'Ufficio aveva ammesso che, ai sensi dell'art. 38, del d.P.R. n. 602/1973, la società era legittimata a chiedere il rimborso della somma erroneamente versata come sostituto d'imposta; a giudizio di questa Corte tale profilo della sentenza d'appello è conforme al fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito")”.
Estratto: “il comma 4 ha natura immediatamente precettiva, prevedendo il diritto al rimborso del costo delle fidejussioni richieste dal contribuente e imponendo all’A.F. l’obbligo di provvedere allorquando sia definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella accertata”.