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Diritto al rimborso IVA soggetto alla prescrizione decennale. La presentazione del modello VR non è necessaria. Agenzia condannata ad effettuare il rimborso IVA.

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Estratto: “ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale che, da tale momento, è anche esigibile, in quanto l'eventuale presentazione del modello "VR" ha la sola funzione di sollecitare l'attività di verifica dell'Amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere possibile l'avvio del relativo procedimento di esecuzione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 4931 del 20 febbraio 2019

RITENUTO IN FATTO

La S.a.s. O ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (in seguito: CTR) n. 78/35/12, emessa il 4.4.2012 e depositata il 12.4.2012, con la quale è stato accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto della società O. ad ottenere il rimborso IVA relativo all'anno 2004. Secondo la CTR il rimborso non è dovuto in quanto la società, secondo la procedura vigente ratione temporis, non aveva presentato istanza di rimborso IVA utilizzando l'apposito modello VR previsto dal d.m. 29.12.2000, né aveva presentato tempestiva istanza di rimborso nel termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/92, posto che la domanda era stata presentata solo in data 11.12.2008. L'Agenzia delle Entrate si è costituita 'con nota scritta al solo fine dell'eventuale partecipazione alla discussione orale della causa. La società ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge, in relazione agli artt. 30 e 38-bis d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 nonché dell'art. 53 Cost. Deduce l'erroneità della sentenza impugnata in quanto la norma richiamata di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/92 non si attaglia alla fattispecie concreta, visto che la società ricorrente aveva regolarmente presentato richiesta di rimborso nella dichiarazione annuale, nell'apposito modello RX del modulo IVA, mentre la domanda inoltrata con il modello VR costituisce solo un procedimento per accelerare il rimborso. In sostanza, la mancata presentazione del modello VR non comporta la perdita del diritto sostanziale al rimborso, la cui prescrizione è quella decennale ordinaria. E' l'istanza contenuta nella dichiarazione (modelli VX o RX) a determinare la volontà del contribuente al rimborso. 1.1. Il motivo è fondato. E' stato ormai definitivamente chiarito dalla Corte regolatrice che, in tema d'IVA, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale che, da tale momento, è anche esigibile, in quanto l'eventuale presentazione del modello "VR" ha la sola funzione di sollecitare l'attività di verifica dell'Amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere possibile l'avvio del relativo procedimento di esecuzione (Sez. 5, Sentenza n. 17151 del 28/06/2018, Rv. 649400). Si tratta di arresto con il quale, superando precedenti orientamenti sul punto, è stato precisato che il modello VR non costituisce neanche presupposto di esigibilità del credito, bastando allo scopo, appunto, la sola apposizione della voce di credito nella dichiarazione annuale, come risulta essere stato effettuato nel caso di specie. Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20678 del 01/10/2014, Rv. 632503), mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto.

2. Da quanto sopra discende la cassazione della sentenza impugnata e, ricorrendo i presupposti per decidere nel merito, l'accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla società contribuente, avente diritto al rimborso richiesto. Ricorrono giusti motivi, stante la controvertibilità della questione, per compensare fra le parti le spese della fase di merito, mentre le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto dalla società contribuente, compensa le spese della fase di merito e condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, che liquida in € 7.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018

 

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