Stabile organizzazione in Italia. Il soggetto (società del Lussemburgo) non residente con stabile organizzazione non poteva accedere al rimborso IVA agevolato
Estratto: “Il (...) principio dell'alternatività trova applicazione in linea generale, non soltanto con riferimento alle operazioni imponibili ai fini Iva, ma anche con riferimento ad operazioni Iva non imponibili, a quelle fuori campo a quelle escluse per effetto della norma sulla territorialità ed alle operazioni esenti. Quindi l'imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica in buona sostanza proprio in relazione al principio di alternatività Iva/registro ex articolo 40 d.p.r. 131/86 avuto riguardo all'operazione sottostante.
E-commerce: disciplina IVA
LA CRISI DI LIQUIDITA’ DEL DEBITORE E L’ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA: SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI IN SENSO FAVOREVOLE
Chiropratici e centri olistici: quando la professione è equiparata a quelle sanitarie ai fini Iva
Estratto: “l'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta».
Estratto: “La Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che la peculiarità dei beni ceduti (indumenti di lavoro indossati dal personale durante il servizio) escludeva la facoltà di esercitare la rivalsa con conseguente deducibilità dell'Iva; in particolare, trattandosi di indumenti indossati obbligatoriamente dal personale la società non aveva la facoltà di esercitare la rivalsa, non potendo far gravare sui dipendenti né il costo degli stessi né l'Iva, con ciò escludendosi l'applicazione dell'art. 99 t.u.i.r che, invece, presuppone la possibilità di esercitare la rivalsa”.
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Estratto: “le rimanenze costituiscono - salvo diversa volontà negoziale delle parti ed ove non considerate isolatamente rispetto alla loro destinazione funzionale - beni a servizio dell'impresa e, dunque, appartenenti a tutti gli effetti al compenso aziendale, sicché, in caso di affitto dell'azienda, esse permangono in capo al concedente, che cede all'affittuario soltanto il diritto personale di utilizzo del bene produttivo (azienda), dovendo, quindi, escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile ad Iva”.