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Aziende, lavoratori autonomi, liberi professionisti o ditte individuali: quale che sia la configurazione economica, tutti possono decidere in che modo adoperare il credito IVA vantato nei confronti del sistema fiscale italiano. Essi possono, infatti, decidere di usare il credito Iva maturato per compensare il debito di altre imposte, compresa l’Iva futura, ma è loro facoltà anche chiederne, in tutto o in parte, il rimborso anticipato ai sensi dell’art. 38 bis del D.P.R. 633/72.
Il rimborso anticipato dell’Iva, in quanto attività potenzialmente rischiosa per l’Amministrazione Finanziaria, è subordinata al rilascio di idonea garanzia fideiussoria che però non è richiesta in tutti i casi.
Ciò significa che il contribuente che intenda ottenere il rimborso Iva anticipato è tenuto a fornire alcune specifiche garanzie, tranne nei casi in cui la legge non lo prevede espressamente. Tali garanzie hanno lo scopo di tutelare l’Amministrazione Finanziaria nel caso in cui, a seguito di approfondire verifiche, emerga che il rimborso accordato al contribuente risultava non dovuto.
E così, il contribuente che sceglie di chiedere il rimborso totale o parziale del credito annuale o infrannuale Iva, deve procurarsi una garanzia fideiussoria valida ed efficace, rilasciata da soggetti autorizzati.
Esiste, a tal fine, una biforcazione, importante. Ed infatti, il contribuente può richiedere il rimborso del credito Iva maturato senza alcuna garanzia se questo importo non supera i 30.000 euro.
Se, invece, il credito risulti essere di entità superiore allora il contribuente è tenuto a prestare obbligatoriamente apposita garanzia, ma solo qualora versa in una delle situazioni di rischio appositamente previste dalla legge. Nello specifico, si considerano soggetti rischiosi le seguenti categorie.
Innanzitutto, sono tenuti a stipulare la fideiussione i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, eccetto le start up innovative.
In secondo luogo, l’obbligo ricade sui contribuenti che presentano la dichiarazione o l’istanza senza visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non esibiscano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Ed ancora, la fideiussione è dovuta dal contribuente che reclama il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Ed infine, le garanzie fideiussorie ricadono sui profili ritenuti maggiormente a rischio, ovvero coloro che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, determinati da scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.
Il contribuente può presentare la domanda per il rimborso anticipato del credito Iva dal 1° febbraio successivo al periodo di copertura fissato dalla fideiussione, fino al 30 settembre, ultima data utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La garanzia fideiussoria ha una validità di 3 anni, considerato quale tempo massimo in cui l’Amministrazione Finanziaria può eseguire i controlli fiscali nei confronti del contribuente che manifesta la volontà del rimborso anticipato.
La garanzia assicurativa a copertura dei rischi di inadempimento del contribuente, a beneficio dell’amministrazione finanziaria, ossia la fideiussione per il rimborso Iva, ha un costo, sostenuto dal soggetto richiedente (il contribuente).
Questione nodale riguarda il rimborso del costo della fideiussione sostenuto dal contribuente a titolo di premio. La tendenza da parte di talune Amministrazioni è quella di negare il rimborso dei costi sostenuti per la garanzia patrimoniale (specie in relazione al rimborso IVA accelerato) prevista a favore dell’Agenzia delle Entrate, così determinando un evidente squilibrio delle posizioni.
Attualmente, al contribuente che faccia richiesta di rimborso entro due anni, è previsto un indennizzo forfetario, pari allo 0,15% dell’importo garantito, ovvero un parziale ristoro dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia patrimoniale.
Si fa presente che il diritto al rimborso degli oneri sostenuti per la polizza fideiussoria ha la sua fonte anche nell’ordinamento comunitario (Direttiva IVA n. 112/2006 e Causa C-78/00, 25 ottobre 2001) e per questo crea non pochi problemi interpretativi.
Se tuttavia alcune posizioni si collocano nel senso di negare il diritto il rimborso del costo della fideiussione sostenuto dal contribuente, diverse sentenze sembrano essere della posizione diametralmente opposta.
Oltre a numerose sentenze favorevoli ai contribuenti ottenute proprio dal nostro studio e di cui abbiamo prima d’oggi parlato (https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/202-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctr-lombardia-caso-1; https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/203-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctp-milano-caso-2; https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/204-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctr-lombardia-caso-3, https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/207-rimborso-costo-fideiussioni-ctp-milano-caso-4;) analizziamo due ulteriori casi e soprattutto una recentissima presa di posizione pro contribuente anche della stessa Suprema Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5508 depositata il 28 febbraio 2020
Con questa recente pronuncia la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al rimborso dei costi sostenuti per la polizza fideiussoria.
La vicenda esaminata ha preso avvio dalla richiesta formulata da una contribuente tesa ad ottenere il rimborso di un credito IVA maturato nelle precedenti annualità, con contestuale stipula della garanzia fideiussoria della quale chiedeva il rimborso del costo all’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio opponeva il silenzio-rifiuto a tale istanza determinando il ricorso ai giudici tributari da parte della contribuente.
Anche la Cassazione ha respinto la tesi dell’Agenzia delle Entrate riconoscendo il diritto al rimborso degli oneri fiscali sostenuti per l’acquisto della polizza fideiussoria presentata dalla contribuente a fine di esercitare il rimborso dei tributi. Tale obbligo ricadente sull’Amministrazione Finanziaria è previsto espressamente dallo Stato dei diritti del contribuente e consiste nel ristoro del costo sostenuto dal contribuente relativo alle spese sostenute per le garanzie richieste obbligatoriamente.
Infine, il Collegio si è espresso sul decorso del termine per presentare detta richiesta di rimborso, partendo dalla distinzione tra polizza fideiussoria e cauzione. In particolare, la prima non può essere comparata ad una cauzione in quanto ha lo scopo di tenere indenne l’Amministrazione in caso di inadempienze del contribuente e, per questo, indipendente dal rapporto di imposta. Per questi motivi non va applicato il termine di due anni per la presentazione della richiesta di rimborso.
Ctp di Bergamo, sentenza n. 133 del 1 marzo 2017
Anche questa vicenda ha preso avvio da una richiesta di rimborso dei costi fideiussori sostenuti da una contribuente a garanzia dei rimborsi anticipati dei crediti Iva maturati, avverso il silenzio- rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria che non si era pronunciata su tale richiesta dopo 90 giorni dalla sua presentazione.
A parere dell’Agenzia delle Entrate il rimborso spetterebbe solo per le garanzie emesse a fronte di un credito Iva oggetto di rettifica e mai nel caso di un rimborso anticipato.
A parere dei giudici, invece, tale interpretazione sarebbe troppo restrittiva e quindi l’Amministrazione è tenuta al rimborso dei costi sostenuti per le fideiussioni qualora il diritto al credito IVA sia stato definitivamente accertato per passaggio in giudicato della sentenza o semplicemente per decorso del termine per la rettifica del credito.
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