Estratto: “l'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta».
Rimborso credito IVA: l’Amministrazione rimborsa i costi della polizza fidejussoria
Estratto: “l'atto di diniego non era sufficientemente motivato in quanto non erano stati indicati espressamente i criteri di calcolo sulla cui base l'ufficio aveva ritenuto di non potere riconoscere il diritto alla compensazione del credito iva”.
Estratto: “risulta che la società ha correttamente soddisfatto tale onere producendo tutta la documentazione necessaria sia in sede di domanda di rimborso sia in sede di ricorso alla Commissione tributaria provinciale»; tale affermazione non si pone in contrasto con il principio di diritto affermato, avendo il giudice del rinvio fatto applicazione dei principi dell'onere della prova, facendo uso del principio del libero convincimento di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. situato sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità”.
Estratto: “una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 584 e succ. mod., art. 23 bis, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate: ne deriva che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito" (Cass. civ., 18 giugno 2008, n. 16410)”.
Estratto: “l'esposizione di un credito d'imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l'ordinario termine prescrizionale”.
Estratto: “ove l'Ufficio, come nel presente caso, contesti - adottando l'accertamento induttivo - la ricostruzione globale del reddito e delle operazioni rilevanti a fini IVA in capo al contribuente, disconoscendo in toto, attraverso l'accertamento di un debito d'imposta inevaso, la sussistenza del credito da questi esposto, l'effetto interruttivo/ sospensivo della prescrizione derivante dalla proposizione della domanda giudiziale si produce; - è evidente, poi, come subordinare il mancato decorso della prescrizione del diritto al rimborso all'instaurazione di un autonomo, ulteriore giudizio (indubitabilmente connesso al primo o quantomeno da questo pregiudicato) implicherebbe l'imposizione a carico del contribuente di un onere processuale ingiustificatamente gravoso, in violazione anche dei principi del c.d. "giusto processo”.