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Rimborso IVA connesso ad opere di ristrutturazione su beni di terzi concessi in comodato. Rigettato il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate che negava il rimborso.

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Estratto: “l'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta».

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 6021 del 4 marzo 2020

RILEVATO CHE

1. con la sentenza n. 201/16/12 del 02/07/2012, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Siracusa (CTR) respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 266/04/10 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa (hinc CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da A.M. nei confronti di un avviso di accertamento concernente IVA relativa all'anno d'imposta 2004;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) l'avviso di accertamento era stato emesso per IVA indebitamente rimborsata in conseguenza di opere di ristrutturazione su beni di terzi concessi in comodato ventennale; b) la CTP accoglieva il ricorso del contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata dalla Agenzia delle entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR confermava la sentenza impugnata evidenziando che le opere effettuate dal ricorrente danno luogo ad un credito IVA di cui l'Amministrazione finanziaria non contesta la detraibilità e che è altresì rimborsabile, riguardando beni e servizi ammortizzabili per quote annuali, rientrando nella fattispecie di cui all'art. 30, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 2. l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. A.M. resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione degli artt. 19 e 30, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che la CTR avrebbe confuso tra diritto alla detrazione dell'IVA e diritto al rimborso, trattandosi di istituti distinti ed autonomi;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., evidenziando che la CTR non avrebbe tenuto conto che le spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento di un bene immobile di terzi, sia pure concesso in comodato, non accedono al bilancio come beni ammortizzabili propri del soggetto che li ha utilizzati e, pertanto, l'IVA su dette spese non sarebbe rimborsabile;

3. i motivi, che possono essere unitariamente esaminati in ragione della loro connessione e che devono ritenersi ammissibili in considerazione del recente intervento della Cassazione a Sezioni Unite (di cui subito si dirà), sono infondati;

3.1. l'art. 30, secondo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 va letto, come ricavabile dalla recente Cass. S.U. n. 11533 del 11/05/2018, alla luce del principio unionale della neutralità dell'IVA, che ha carattere tendenzialmente assoluto (CGUE 28 febbraio 2018, in causa C-672/16; CGUE 14 settembre 2017, in causa C-132/16; CGUE 18 luglio 2013, in causa C-124/12; CGUE 29 ottobre 2009, in causa C-29/08);

3.2. ne consegue che il diritto alla detrazione - e, in mancanza, l'alternativo diritto al rimborso - spetta anche alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva (cfr. Cass. S.U. n. 11533 del 2018, sia pure in ipotesi, peraltro pienamente assimilabile, di lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti su bene concesso in locazione);

3.3. in particolare, è stato precisato che «l'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta» (Cass. n. 23278 del 27/09/2018; sul concetto di inerenza si veda funditus Cass. n. 18904 del 17/07/2018);

3.4. nel caso di specie, il nesso di strumentalità delle opere eseguite all'attività di impresa non è contestato, oltre che ritenuto espressamente dalla CTR, sicché non v'è ragione per escludere la sussistenza del diritto al rimborso dell'IVA sulle spese sostenute;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato;

4.1. poiché in materia è intervenuta solo di recente la sopra menzionata sentenza delle Sezioni Unite sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

4.2. il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il 27 giugno 2019.

 compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma il 27 giugno 2019.

 

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