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Come rendere invisibili i tuoi beni e rimuovere il tuo nome dagli stessi

Estratto: “in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4, bis, I. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. con I. n. 44 del 2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi di beni o servizi, non utilizzati direttamente per commettere il reato, relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento di dette operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del TUIR approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”.

Estratto: “l'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta».

Massima:Nel caso di reati tributari di un Ente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per i responsabili dell'Ente può essere disposto all'esito di una valutazione, allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, che evidenzi l'impossibilità del sequestro diretto del profitto del reato, nei confronti dell'ente, che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato. A tal fine, il giudice, prima di richiedere il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, deve procedere ad una valutazione, allo stato degli atti, della capienza patrimoniale dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato valutazione che, sebbene non debba consistere nel compimento di specifici atti di indagine, non può tuttavia, essere del tutto pretermessa, magari sulla base di considerazioni estranee alla effettiva reperibilità di tali cespiti prioritariamente aggredibili”.

Estratto: “si chiarisce in modo limpido in motivazione il recupero a tassazione operato dall'Ufficio si fonda solo sulla maggiore entità di sconto in favore delle consociate europee, ma non si tiene in alcuna considerazione la circostanza che, mentre le vendite alla consociate europee sono all'ingrosso, quelle ai clienti italiani sono "al dettaglio", quindi tale confronto ha ad oggetto prodotti che non si trovano nel medesimo stadio di commercializzazione, con la conseguente impraticabilità del metodo del "confronto dei prezzi”.