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Sempre più spesso si sente parlare di specialisti in chiropratica. Si tratta di professionisti che praticano una disciplina alternativa alla medicina tradizionale, definita olistica la quale, a differenza dell’arte medica, intende raggiungere un equilibrio omeostatico dell’uomo lavorando su tre aspetti: l’aspetto biochimico, quello strutturale e quello psicologico. Se uno di questi tre fattori non è in armonia allora si viene a causare una situazione di malessere o disarmonia che il chiropratico intende ripristinare. Il suo intervento è mirato a correggere le disfunzioni a livello neuro-muscolo-scheletrico.
Insomma, il chiropratico è un professionista sanitario che però non cura in senso classico le malattie o le patologie ma semplicemente aiuta l'organismo a ristabilire una condizione di equilibrio. Dal chiropratico non si va per curare una malattia attraverso dei farmaci ma per recuperare un equilibrio che si è perduto.
Proprio la sua natura ibrida ha fatto si che questa disciplina non conosca ancora un insegnamento universitario in Italia. Né l’esercizio della professione di chiropratico è regolamentato in maniera precisa nel nostro ordinamento giuridico.
Molti paesi membri dell'Unione Europea hanno riconosciuto e parificato la chiropratica quale professione sanitaria primaria ed anche in Italia esistono diverse strutture di chiro/fisiocinesiterapia e riabilitazione accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Pertanto, chi esercita la professione in Italia deve essere in possesso di un diploma di laurea in chiropratica presso un’università estera accreditata nel nostro paese e deve aver superato un apposito esame di stato, secondo le leggi del paese ove si è studiato. Tali professionisti poi svolgono la loro attività in Italia quali lavoratori autonomi, con proprio studio privato, all’interno di centri medici specialistici o istituzioni sanitarie private o presso il SSN in qualità di esperti della manipolazione vertebrale, sotto la responsabilità dello specialista ortopedico. Non mancano, tuttavia, studi olistici avviati da chi non possieda un adeguato titolo universitario ma ha semplicemente frequentato dei corsi di formazione non specialista.
Nel nostro paese, inoltre, dal 2007 è istituito presso il Ministero della Salute un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione a tale registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente.
Insomma, il chiropratico, in qualità di dottore in chiropratica che esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, è soggetto all’osservanza della normativa tributaria e fiscale del nostro Paese.
Non sono infrequenti, infatti, gli accertamenti ed i controlli indirizzati verso questi professionisti, specie nei confronti di coloro che svolgono la professione in proprio.
Il problema principale relativo alle indagini fiscali condotte nei confronti degli specialisti in chiropratica riguardano le modalità di esenzioni Iva.
In particolare, ci si è sempre chiesti se anche per questi professionisti trova applicazione il particolare regimo previsto dalla normativa interna, D.P.R. n. 633 del 1972, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria secondo cui sono esenti dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie.
I dubbi nascono dal fatto che non si fa alcun riferimento alla professione di chiropratico tra quelle sanitarie.
Ed infatti, la legge finanziaria per il 2008 pur individuando il registro dei dottori in chiropratica, non ne disciplina le attribuzioni rinviando ad atti successivi la regolamentazione del relativo profilo professionale. Atti che non sono mai stati emanati e che risultano, invece, indispensabili per l’esercizio concreto della professione.
Per questi motivi, nel corso degli accertamenti condotti dall’Agenzia delle Entrate si arriva non di rado ad una conclusione a sfavore del contribuente. In mancanza del regolamento di attuazione che individui il profilo professionale del dottore in chiropratica, le prestazioni fornite dai chiropratici secondo l'ordinamento italiano non possono essere comprese tra le prestazioni sanitarie e continuano pertanto a scontare l'Iva nella misura ordinaria.
In sostanza, l’Amministrazione finanziaria esclude la chiropratica dall’ambito delle professioni mediche e paramediche definite dallo Stato perciò l'esenzione IVA non spetta.
Sul punto non vi è unanimità di vedute e la tesi dell’Agenzia delle Entrate non è sempre corretta. Per questo il chiropratico che si vede notificare un avviso di accertamento è costretto molto spesso a rivolgersi alle commissioni tributarie per veder riconosciuto il suo diritto all’esenzione Iva.
Comm. Trib. Prov. Ancona, sentenza n. 496 del 12/11/2019
Una tra le più recenti sentenze sull’argomento riguarda questo caso che ha preso avvio da un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicazione dell'esenzione Iva prevista nei confronti di un chiropratico. Infatti, a parere dell’Ufficio tale professionista non rientra nel novero delle operazioni esenti.
Per tali motivi al contribuente viene contestato di aver violato la normativa sull'Iva atteso che la chiroterapia non è inclusa tra le prestazioni mediche e paramediche operanti nello Stato italiano. Quindi, sulle prestazioni effettuate dal chiropratico avrebbe dovuto applicare l'IVA con aliquota ordinaria e non il regime di esenzione.
Il contribuente, dal suo canto, ha contestato l’avviso di accertamento ritenendolo illegittimo. Egli, infatti, risulta laureato in chiropratica negli USA, ed esercita regolarmente la sua professione di chiropratico in Italia da oltre 15 anni. L’Agenzia delle Entrate, a suo avviso, avrebbe operato un’interpretazione sbagliata della normativa.
La CTP anconetana ha accolto il suo ricorso dichiarando illegittimo l'avviso di accertamento per avere l’Agenzia delle Entrate sbagliato nell’ interpretazione della normativa contenuta nel DPR 633/72.
A parere dei giudici, infatti, il particolare regime di esenzione IVA si applica quando la prestazione sanitaria o medica resa costituisca una prestazione di diagnosi, cura o riabilitazione resa alle persone e venga esercitata da professionisti nel settore sanitario. In questo caso, dunque, sussistevano entrambi i requisiti richiesti, sia quello oggettivo che soggettivo.
Ed infatti, dal punto di vista oggettivo la chiropratica è una disciplina scientifica olistica mentre, dal punto di vista soggettivo, il chiropratico è iscritto apposito albo abilitante.
Non applicare al professionista in chiropratica il regime di esenzione Iva significherebbe, infatti, violare il principio di neutralità dell'imposta non applicata ad un’attività che negli altri Paesi Europei è considerata alla stregua delle professioni sanitarie.
Comm. Trib. Reg. per la Liguria, sentenza n. n. 25/10/11
Questa vicenda ha riguardato, appunto, il ricorso promosso da un chiropratico nei confronti dell'Agenzia avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio, ritenendo non esenti da Iva le prestazioni da lui svolte, aveva recuperato maggiori imposte da versare all’erario, tali da superare i 44 ed i 50 mila euro per due annualità consecutive.
In particolare, la legge finanziaria per il 2008, anche se inquadra il chiropratico tra i professionisti sanitari di grado primario ed istituisce un apposito registro, rinvia ad un decreto attuativo del Ministero della Salute per l'individuazione delle competenze di tale figura professionale. Tale normativa, che è indispensabile ai fini dell’esercizio della professione di chiropratico, non è stata ancora stata emanata. Inoltre, siccome nel nostro ordinamento non sono previsti corsi di laurea magistrale in chiropratica, non è possibile, al momento, individuare i titoli equipollenti e quindi non è possibile fruire del beneficio fiscale previsto per le professioni sanitarie.
La CTR, al contrario, ha accolto il ricorso del contribuente. In particolare, la commissione ha ritenuto che, alla luce della normativa e giurisprudenza europea, oltre che alla luce del principio di c.d. equivalenza, il contribuente, munito di titolo di laurea in chiropratica, aveva diritto all'esenzione per le prestazioni sanitarie previste in materia di IVA.
Egli, infatti, svolgeva attività di cura della persona equiparata a quella di professionista sanitario di grado primario, così come da registro istituito presso il Ministero della Salute.
Comm. Trib. Reg. per la Liguria, sentenza n. 25 del 14/05/2013
Dello stesso tenore delle precedenti due anche questa pronuncia la quale ha preso in esame il ricorso presentato da un esercente l'attività professionale di chiropratico. Oggetto di pronuncia è stata sempre l'applicazione del regime di esenzione IVA per le prestazioni professionali effettuate.
Anche questa volta la CTR ligure ha precisato che le prestazioni sanitarie devono ritenersi esenti IVA se presentano due condizioni. Da un lato è necessario che l'attività consista nel somministrare cure ai pazienti, mediante diagnosi e trattamenti di una malattia o di qualsiasi problema di salute.
Dall’altro è indispensabile che tali prestazioni siano espletate da professionisti in possesso delle qualifiche professionali richieste.
Per tali ragioni la commissione ha ritenuto applicabile l’esenzione IVA anche all'attività di chiropratico in quanto attività di cura alla persona svolta da persona in possesso di laurea in chiropratica. Tale attività, infatti, è già considerata esente Iva negli altri Stati europei in quanto considerata attività sanitaria vera e propria. D'altronde, la stessa normativa italiana qualifica il chiropratico quale professionista sanitario operante nel campo del diritto alla salute.
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