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Come ormai noto, nel panorama dei cosiddetti reati fiscali previsti dal nostro Legislatore, tra le maggiori fattispecie poste all’attenzione delle aule giudiziarie, vi è il reato di omesso versamento di Iva, disciplinato dall’articolo 10 ter del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, il quale punisce la condotta di chi ometta il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, ma solo per un ammontare che sia superiore ad € 250.000,00 per ciascun periodo d’imposta.
Sebbene detta norma si presenti piuttosto scarna e di immediata applicazione, le Corti nazionali, tanto di merito, quanto di legittimità, si sono nel tempo interrogate circa la sussistenza di elementi tali da poter ritenere non punibile il malcapitato contribuente ed in particolar modo con riferimento ai (purtroppo numerosi) casi in cui quest’ultimo abbia addotto quale giustificazione del mancato versamento una vera e propria crisi di liquidità.
Buone notizie per gli sfortunati imprenditori: ecco di seguito alcuni recentissimi casi in cui i Giudici italiani hanno ritenuto di dover escludere la colpevolezza dell’imputato, proprio in forza delle gravissime difficoltà economico-finanziarie in cui lo stesso versava.
Cassazione Penale, sez. III, sentenza n. 35696 del 18 settembre 2020
Il Giudizio veniva instaurato da un imprenditore, imputato per il reato di omesso versamento di IVA per un ammontare pari ad € 251,155,00 e condannato a ben otto mesi di reclusione.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal difensore di quest’ultimo, annullava la predetta sentenza di condanna, proprio sulla base della rilevanza della crisi economica e finanziaria attraversata dal contribuente e soprattutto ritenuta causa del mancato versamento: tale condizione è stata considerata una vera e propria causa di forza maggiore, soprattutto alla luce del fatto (comprovato) che essa non sarebbe stata fronteggiabile neppure attraverso il ricorso a specifiche soluzioni esterne, quali ad esempio il credito bancario. Il Collegio ha così ritenuto indispensabile censurare la pronuncia impugnata in quanto essa aveva in realtà ed evidentemente totalmente ignorato la documentazione prodotta dal debitore, il quale aveva fornito materiale sufficiente a dimostrare di aver esperito tutte le iniziative possibili per poter ottemperare ai doveri tributari. Nella specie, era stato sentito come testimone un consulente fiscale che affermava esservi numerosi crediti non incassati; inoltre, lo stesso imprenditore affermava di aver tentato di giungere ad accordi transattivi presso un cospicuo numero di banche, anche attraverso garanzie personali, senza però ottenere positivi riscontri: sicché, questi ha potuto finalmente godere di un annullamento di sentenza proprio sulla base della ritenuta incolpevolezza del proprio assetto di liquidità, imputabile concretamente a cause esterne.
Corte d’Appello di Ancona, Sentenza n. 972 del 5 ottobre 2020
Anche in questa occasione la Corte di merito ha sottolineato come debba essere esclusa la responsabilità per il reato di omesso versamento dell’Imposta sul valore aggiunto, ogni volta in cui tale condotta derivi da un grave, comprovato ed evidente dissesto economico e finanziario del contribuente. In tal caso, i Giudici hanno sottolineato che l’elemento psicologico del reato in esame non deve essere ravvisato nella volontà di evadere le tasse, bensì nella coscienza e volontà di non versare quanto dovuto con riferimento allo specifico periodo d’imposta considerato: ciò che più di tutto è stato ritenuto determinante è il fatto che l’imputato avesse posto in essere tutte le operazioni possibili, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Cassazione Penale, sez. III, sentenza n. 44293 del 18 giugno 2019
Ecco infine un’altra pronuncia attraverso cui la Cassazione, già quasi tre anni or sono, ha riscontrato e sancito la sussistenza di uno spazio di salvezza del contribuente che abbia omesso il versamento dovuto a causa di una grave crisi di liquidità a se’ non imputabile e non aggirabile o risolvibile, anche attraverso rimedi economicamente sfavorevoli allo stesso.
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