LA CRISI DI LIQUIDITA’ DEL DEBITORE E L’ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA: SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI IN SENSO FAVOREVOLE
Massima: “In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, può trovare applicazione quando la soglia di rilevanza penale è stata superata di poco. L'art. 131-bis codice penale stabilisce che non sono punibili i reati per cui è prevista una pena detentiva non superiore a 5 anni, oppure la pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena detentiva, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, codice penale, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Pertanto, la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" è di certo applicabile ai reati di omissione di versamenti contributivi, per i quali il legislatore abbia fissato una soglia di punibilità, solo se gli importi omessi superano di poco l'ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale”.
Massima: “Il reato di omesso versamento delle ritenute, prima delle modifiche in vigore dal 22 ottobre 2015, non può essere provato soltanto con la dichiarazione del sostituto di imposta, essendo necessarie le certificazioni rilasciate ai percipienti. Prima del 2015, l'accusa per provare la colpevolezza del reato di omesso versamento delle ritenute, previsto dall'articolo 10 bis del Decreto legislativo n. 74/2000, si basava esclusivamente sui dati "autodichiarati" dal contribuente nel 770, ritenendo soddisfatto l'onere probatorio con la mera allegazione del modello all'interno del quale sono elencate le ritenute. Successivamente, il reato è stato collegato all'omesso versamento non delle ritenute indicate nel 770, ma di quelle risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti e quindi la prova dell'illecito veniva rappresentata dalle certificazioni e non dalla dichiarazione. Il Decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato questa fattispecie penale, facendo dipendere il nuovo delitto dalle omissioni risultanti anche dalla dichiarazione, non essendo più necessaria la prova delle certificazioni ai sostituiti”.