Corso di diritto tributario. Lezione 1. Definizione e fonti del diritto tributario.
LE INTERCETTAZIONI NEI REATI TRIBUTARI. IN QUALI CASI POSSONO ESSERE DISPOSTE?
Estratto: “la CTR ha fondato la decisione sul presupposto, del tutto errato, che la società non avesse "mai contestato in passato" l'applicabilità alla propria attività dello studio di settore SM84U, ed ha pertanto valorizzato esclusivamente il dato matematico statistico della reiterazione dello scostamento dei risultati d'esercizio di S. da quelli previsti da detto studio; in buona sostanza, sulla base di detta errata premessa, il giudice d'appello non ha affrontato la questione, logicamente preliminare e decisiva per il giudizio, dell'adeguatezza dello studio medesimo alla realtà economica dell'impresa accertata e non ha svolto la dovuta indagine in ordine alla fondatezza degli elementi addotti dalla ricorrente, prima in sede precontenziosa e poi in fase giudiziale, per contrastare l'applicabilità di studio e cluster. Inoltre, come lamentato nel secondo motivo, la CTR non ha dato risposta all'eccezione dell'appellata di irrilevanza degli scostamenti contestati, sia in quanto difformi dai risultati civilistici positivi sia in quanto determinati dalle specifiche, dedotte, e già ritenute provate dai primi giudici, sue caratteristiche operative”.
Estratto: “la ricorrente, pur denunciando apparentemente vizi di violazione di legge, chiede in realtà a questa Corte di rimettere in discussione la valutazione espressa dal giudice di appello in ordine alla ricorrenza di circostanze di fatto (la messa in mobilità di undici dipendenti e il fitto di ramo d'azienda) che giustificavano l'incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, posta alla base dell'atto impositivo; - la ricorrente mira dunque, inammissibilmente, alla rivalutazione dei fatti”.
Estratto: “la CTR si è limitata ad affermare che mobili e impianti non rientrano nell'ambito della vendita, omettendo di spiegarne le ragioni; né la CTR ha chiarito i motivi per i quali l'esclusione di detti beni dalla vendita avrebbe dovuto lasciare inalterato il prezzo della cessione, così determinando l'esistenza di una ulteriore plusvalenza tassabile, senza che si incorra nel divieto di doppia imposizione”.
Estratto: “In tema di ricorso per cassazione, è infatti necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata (v., per tutte, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 Rv. 645361 - 01), mentre è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima, poiché un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (v. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 Rv. 648883 — 01); il che è quanto avvenuto nel caso in esame in cui la sentenza impugnata ha richiamato la eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dal contribuente nel giudizio di appello con riguardo alla mera riproposizione di argomentazioni già vagliate in primo grado ed ha sviluppato la intera motivazione sulla mancanza di specificità dei motivi di appello, prevista dall'ordinamento tributario, in armonia con le previsioni del codice di procedura civile, come causa che impediva di prendere in esame quelle argomentazioni del tutto generiche e prive di alcun riscontro probatorio, e solo incidentalmente ha poi aggiunto "I primi giudici hanno deciso prendendo in esame la documentazione esibita dal ricorrente e che fino a prova contraria dimostra la situazione dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta", il che non appariva idoneo ad integrare una seconda ragione giustificatrice della decisione”.
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