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Se il contribuente utilizza una struttura organizzata da altri non deve pagare l’IRAP. La CTR della Lombardia condanna l’Agenzia delle Entrate ad effettuare il rimborso. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Massima: “Ai fini dell'imposizione IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo o di un professionista non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è necessario che tale struttura sia anche autonoma, cioè che faccia capo al lavoratore stesso. Non sono, pertanto, imponibili, ai fini IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compensi per le attività svolte all'interno di una struttura organizzata da altri (Conf. Cass. nn. 9692/2012, 4080/2017, 2448/2017 e 14339/2018)”.

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Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 21

Sentenza del 05/02/2019 n. 552 -

FATTO

Il signor T. A. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la quale è stato respinto il ricorso avverso il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rimborso IRAP dal medesimo presentata per gli anni di imposta dal 2012 al 2015. Il primo giudice ha ritenuto che l'IRAP fosse dovuta, in quanto il contribuente è socio della E. s.p.a. presso la quale collabora stabilmente avvalendosi di tutti i relativi servizi di ufficio.

Ha proposto appello la contribuente lamentando la violazione, da parte dell'ufficio, dei principi di affidamento, buona fede e ragionevolezza; svariate direzioni provinciali, ivi inclusa la DP I di Milano, avrebbero infatti convalidato i rimborsi IRAP richiesti da soggetti in condizioni analoghe a quelle dell'appellante.

Lamenta inoltre la violazione dell'art. 2 co. 1 del d.lgs. n. 446/97 e l'erronea interpretazione del concetto di autonoma organizzazione alla luce della giurisprudenza. Il contribuente non è dotato in proprio di significativi beni strumentali e/o di dipendenti e non organizza in proprio il supporto di servizi di cui si avvale presso la E.; egli si avvale dunque di una organizzazione soggetta a gestione e responsabilità altrui.

Lamenta inoltre l'illegittimità della sentenza per contraddittorietà ed illogicità della motivazione; i primi giudici, pur ammettendo che l'organizzazione dell'ufficio faccia capo a terzi, imputano poi al ricorrente una autonoma organizzazione; l'appellante non disponeva di dipendenti, di ingenti investimenti in capitali né di una organizzazione aziendale.

Da ultimo si censura la condanna in primo grado all'integrale pagamento delle spese processuali, stante la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia.

Si è costituita l'Agenzia delle entrate, chiedendo la conferma della sentenza appellata sull'assunto che sarebbe sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'IRAP, la disponibilità di una struttura organizzata ancorché facente capo a terzi; ha sostenuto che la giurisprudenza invocata nell'atto d'appello potrebbe trovare applicazione limitatamente al reddito societario imputato per trasparenza ai soci e non al reddito tratto dal socio dall'attività personale; ha altresì sostenuto che la società E. risulta legittimata a detrarre ai fini IRAP, quale spesa sostenuta, i compensi prestati in favore del ricorrente, il quale, a sua volta, non li vedrebbe assoggettati all'imposta.

L'appellante ha depositato ulteriore memoria ribadendo le proprie tesi.

DIRITTO

L'appello risulta fondato.

La controversia attiene fondamentalmente ad un'unica questione di diritto, essendo pacifiche le modalità. con le quali il contribuente opera. Il sig. T. è socio nella percentuale dell'1,79% della società E. s.p.a., facente parte del network E.. Egli percepisce un reddito individuale per l'attività di consulenza che presta unicamente alla società. Pacificamente egli non ha un proprio ufficio o propri dipendenti, avvalendosi per l'intero supporto di carattere amministrativo/organizzativo della propria prestazione delle strutture societarie.

L'Agenzia ha ritenuto il reddito del contribuente imponibile a fini IRAP, sull'assunto che anche l'organizzazione gestita da terzi ma nella disponibilità dell'interessato possa rappresentare una organizzazione dell'attività tale da giustificare l'imposizione a fini IRAP.

Sul punto rileva il collegio che, pur con talune oscillazioni giurisprudenziali, pare allo stato maggioritaria la giurisprudenza che ritiene non imponibile IRAP il reddito di quei soggetti che stabilmente operano per società o studi associati ai quali ultimi e solo fa capo l'organizzazione amministrativa di cui il professionista si avvale.

La maggioritaria giurisprudenza di legittimità si è infatti espressa nei seguenti termini: "ai fini della soggezione ad lrap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto il profilo organizzativo. Non sono, pertanto, soggetti ad lrap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 9692/2012, ordd. nn. 4080/17, 2448/17)" (Cass. sez. VI n. 14339/2018). In tal senso il giudice di legittimità si è pronunciato anche con riferimento a soggetti che operano, come il ricorrente, presso il network E. (Cass. sez. trib. 15746/2010).

L'appello deve quindi trovare accoglimento.

Stante l'assenza di contestazione circa il quantum dell'importo reclamato a rimborso, l'Ufficio deve essere condannato a rimborsare a favore del contribuente la somma di ? 50.833,88 oltre interessi.

Considerate le oscillazioni giurisprudenziali in materia le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, in riforma dell'impugnata sentenza,

accoglie l'appello del contribuente e per l'effetto condanna l'Ufficio al rimborso a favore del contribuente della somma di € 50.833,88 oltre interessi;

compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Milano lì 14.1.2019

 

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