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Illegittimo l’atto di riscossione emesso in mancanza della preventiva ingiunzione in parola. Accolto ricorso. Cassata la sentenza impugnata.

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Estratto: “questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4510 del 21/03/2012) che l'ingiunzione prevista dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e l'abrogazione, ad opera dell'art. 130 dello stesso d.P.R., delle disposizioni che regolavano la riscossione coattiva mediante rinvio al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - ha conservato una precipua funzione accertativa, costituendo un atto complesso, che è rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata, e che integra, nell'ambito del giudizio di opposizione, gli estremi della domanda, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi, di veder riconosciuto il diritto di recupero così azionato; - pertanto, la successiva attività di riscossione a tal atto connessa e da esso derivante presuppone necessariamente la presenza dell'ingiunzione in parola, quale fase avente natura impositiva che deve precedere quella di mera riscossione che si manifesta con la notifica della cartella di pagamento”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 25994 del 15 ottobre 2019

Rilevato che:

- con la sentenza gravata la CTR campana accoglieva l'appello dell'Ufficio, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio;

- ricorrono i contribuenti a questa Corte con atto affidato a quattro motivi; resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria;

Considerato che:

- con il primo motivo si denuncia vizio di omessa pronuncia, in quanto la CTR avrebbe omesso di esprimersi sull'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della ricorrente G., che alla data di emissione dell'ingiunzione di pagamento non era più socia della società sottoposta a controllo;

- il motivo risulta inammissibile, in quanto

- in violazione del canone dell'autosufficienza dei motivi di ricorso

- parte ricorrente non trascrive in atto né indica con precisione il locus processuale nel quale, sia in primo sia in secondo grado, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti è stata formulata; invero, la semplice generica indicazione del grado di giudizio e dell'atto di controdeduzioni non risultano sufficienti ad adempiere all'onere ridetto, in quanto generiche.

Pertanto, poiché questa Corte non è stata posta in grado di verificare la tempestiva proposizione e la successiva riproposizione dell'eccezione qui rinnovata quale motivo di ricorso in connessione con l'omessa pronuncia sulla stessa, il motivo va dichiarato inammissibile; - il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata nuovamente per omessa pronuncia, in quanto i secondi giudici non avrebbero esaminato la questione relativa alla mancata notifica dell'atto prodromico all'iscrizione a ruolo e alla conseguente illegittimità derivante dell'atto successivo, vale a dire della cartella di pagamento;

il motivo è sia inammissibile, per due ordini di ragioni, sia infondato; l'inammissibilità deriva in primo luogo dalla violazione del canone dell'autosufficienza, non risultando trascritta in ricorso (e neppure indicato con adeguata precisione il locus processuale della sua produzione in atti) la cartella impugnata, né l'atto prodromico, né l'atto che - secondo la prospettazione di parte ricorrente - erroneamente la CTR avrebbe ritenuto parimenti prodromico e non notificato.

Secondariamente, il mezzo è ulteriormente inammissibile in quanto diretto a sollecitare questa Corte a una nuova valutazione del fatto; la CTR sul punto ha ritenuto - appunto con accertamento di fatto qui non più contestabile

- che l'atto prodromico sia stato correttamente notificato e sia divenuto definitivo; la corretta notificazione dell'atto portante la pretesa, in concreto formato dall'Amministrazione Finanziaria indipendentemente dalla sua denominazione nominalistica, come pare di evincersi anche dalla sentenza impugnata nel suo terz'ultimo periodo della stringata motivazione, risulta poi sussistente; e quindi, in difetto di impugnazione di tal atto, la pretesa è divenuta non più suscettibile di contestazione. Di qui, come ha correttamente ritenuto la CTR, l'intangilbiità della cartella impugnata in assenza di vizi propri;

- il terzo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per non avere la CTR risposto all'eccezione postale relativa all'idoneità dell'invito di pagamento a costituire titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo;

- il motivo è sia inammissibile, sia infondato;

- l'inammissibilità deriva ancora dalla violazione del canone dell'autosufficienza, in quanto parte ricorrente riferisce unicamente di aver posto la questione nei propri "atti difensionali" (pag. 16 del ricorso, ventesima riga) senza indicare il locus processuale dei propri atti, e senza trascriverne il contenuto in ricorso per cassazione. L'infondatezza deriva in ogni caso dal fatto che la CTR, sia pur con motivazione assolutamente sintetica, ha valutato la questione dandone conto in motivazione stabilendo che "i ricorrenti in relazione al detto atto (IP = invito di Pagamento) non ne hanno escluso la notifica, considerato altresì che la cartella emessa a seguito di un atto portante una pretesa tributaria e, quindi, opponibile, ma non opposto, poteva esser impugnata solo per vizi propri, vizi non rilevabili nel caso di specie";

- il quarto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 82 del d.P.R. n. 43 del 1973, dell'art. 17 d. Lgs. n. 46 del 1999, entrambi in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente la CTR attribuito all'invito di pagamento natura di ingiunzione di pagamento, quest'ultima unico atto di accertamento della pretesa tributaria e quindi atto prodromico all'emissione della cartella di pagamento;

- il motivo è fondato;

- questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4510 del 21/03/2012) che l' ingiunzione prevista dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e l'abrogazione, ad opera dell'art. 130 dello stesso d.P.R., delle disposizioni che regolavano la riscossione coattiva mediante rinvio al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - ha conservato una precipua funzione accertativa, costituendo un atto complesso, che è rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata, e che integra, nell'ambito del giudizio di opposizione, gli estremi della domanda, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi, di veder riconosciuto il diritto di recupero così azionato;

- pertanto, la successiva attività di riscossione a tal atto connessa e da esso derivante presuppone necessariamente la presenza dell'ingiunzione in parola, quale fase avente natura impositiva che deve precedere quella di mera riscossione che si manifesta con la notifica della cartella di pagamento;

- conseguentemente, l'atto della riscossione emesso in difetto della preventiva notifica dell'ingiunzione in parola, in quanto non fondato su un preventivo atto avente natura impositiva, risulta illegittimo e va annullato( G•44. 2 o9 ca. i - in conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso e la sentenza cassata limitatamente al motivo accolto; poiché la controversia non richiede accertamenti in fatto, la stessa è decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso originario del contribuente;

- la particolarità delle questioni poste giustifica la compensazione delle spese dei gradi del merito;

p.q.m.

accoglie il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; liquida le spese del presente giudizio di legittimità in euro 2.295,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente. Così deciso in Roma il 16 maggio 2019.

 

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DLP