È NULLA LA SENTENZA CHE NON CONSENTE NEPPURE L'INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE. ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE
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Estratto: “la CTR affermando: " (...) che la rilevata assenza di uno specifico impianto di censure equivale, sotto il profilo sostanziale, ad una rinuncia degli appellanti a proporre, contravvenendo al disposto del citato art. 53, validi motivi di appello" si è discostata dai principi regolatori della materia”.
Estratto: “La decisione di determinare, senza alcun riscontro fattuale e motivazionale, il valore del terreno in euro 45 al metro quadrati, è erronea considerato che il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, ma deve fondare la propria decisione su giudizi estimativi di cui deve dar conto in motivazione, tenuto conto del materiale istruttorio”.
Estratto: “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v., per tutte, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24054 del 12/10/2017 Rv. 646811 —01; Cass. 30 dicembre 2015 n. 26110)”.
Estratto: “limitandosi a rilevare che l'Agenzia aveva ampiamente esposto i motivi che avevano condotto alla quantificazione del maggior reddito dell'impresa, la CTR ha, sostanzialmente, aderito acriticamente alla tesi dell'appellante, venendo meno al compito, che la natura della lite le imponeva, di fornire una propria, autonoma valutazione dei fatti controversi”.
Estratto: “Successivamente il legislatore, con il comma 35, dell'arti della legge 24 dicembre 2007 n.244, norma qualificata di interpretazione autentica, ha previsto la deducibilità degli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili non strumentali. I giudici di merito, quindi, non hanno fatto corretta applicazione della normativa in oggetto, avendo ritenuto indeducibili gli interessi passivi, sui finanziamenti richiesti dalla società contribuente per l'acquisto dell'immobile "meramente patrimoniale", per la mancata inerenza all'attività sociale, stante l'assenza di collegamento alla produzione del reddito d'impresa”.
Estratto: “sulla base di una perizia giurata prodotta in causa i valori venali accertati dall'Ufficio non potevano ritenersi congrui. La questione, comportante la necessità di accertamenti in fatto, non è stata esaminata dai giudici territoriali, che sono pertanto incorsi nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, correttamente fatta valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo". All'accoglimento del secondo motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata”.