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Corte di Cassazione, Sez. 5,
Ordinanza n. 32878 del 13 dicembre 2019
RILEVATO CHE:
MC s.r.l. impugnò l'avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2007, con il quale l'Agenzia delle entrate, rilevato uno scostamento dai dati desumibili dagli studi di settore, aveva rettificato in aumento i ricavi da essa dichiarati, liquidando le maggiori Irap, Ires ed Iva ritenute dovute;
la CTP di Firenze accolse il ricorso;
la CTR della Toscana, con sentenza in data 15 dicembre 2014, ha parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la decisione, rilevando che nell'avviso erano ampiamente esposti i motivi sui quali si fondava la determinazione del maggior reddito dell'impresa M., ma che tuttavia, essendo più confacente all'attività della contribuente uno studio di settore diverso da quello applicato dall'amministrazione, l'imponibile non dichiarato andava quantificato in misura inferiore a quella indicata nell'atto impositivo;
M.C. propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.;
parte ricorrente assume di avere eccepito sin dal primo grado del giudizio l'omessa allegazione e la mancanza di prova delle gravi incongruenze quantitative e qualitative tra i ricavi dichiarati e quelli applicati a termini dell'art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331 e lamenta che il giudice di appello abbia omesso sia di verificare autonomamente l'applicabilità in concreto dello studio di settore sia di valutare le circostanze da essa addotte a giustificazione del minimo scostamento (pari al 6,70%) rilevato dall' amministrazione; con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio a termini dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto applicabile lo studio di settore indicato dalla ricorrente, ma senza valutare se ricorressero i fatti dalla stessa allegati a giustificazione dello scostamento reddituale rilevato;
i motivi, che sostanzialmente veicolano la medesima questione (ancorché il primo, che denuncia in concreto un vizio di motivazione, sia stato erroneamente rubricato ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. cov.) e che possono quindi essere congiuntamente esaminati, sonoi fondati;
la circostanza che l'avviso fosse motivato non era, infatti, ragione sufficiente ad esonerare il giudice d'appello dall'esaminare i numerosi elementi dedotti da M C (crisi del settore edilizio residenziale; problematiche afferenti il personale dipendente; blocco di un cantiere) a sostegno del proprio assunto difensivo, i quali, ove ritenuti sussistenti, sarebbero risultati decisivi ai fini della prova dell'illegittimità dell'atto impositivo;
limitandosi a rilevare che l'Agenzia aveva ampiamente esposto i motivi che avevano condotto alla quantificazione del maggior reddito dell'impresa, la CTR ha, sostanzialmente, aderito acriticamente alla tesi dell'appellante, venendo meno al compito, che la natura della lite le imponeva, di fornire una propria, autonoma valutazione dei fatti controversi;
il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per un nuovo esame, alla CTR della Toscana in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 giugno 2019
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