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Studi di settore: nullo l’avviso di accertamento se l’impresa è in crisi

Estratto: “limitandosi a rilevare che l'Agenzia aveva ampiamente esposto i motivi che avevano condotto alla quantificazione del maggior reddito dell'impresa, la CTR ha, sostanzialmente, aderito acriticamente alla tesi dell'appellante, venendo meno al compito, che la natura della lite le imponeva, di fornire una propria, autonoma valutazione dei fatti controversi”.

Estratto: “La motivazione della sentenza, dopo aver riferito della normativa applicabile per l'accertamento fondato sugli studi di settore e dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte sulle regole di riparto dell'onere probatorio, ha ritenuto superata la presunzione relativa posta a favore dell'Ufficio su una serie di rilievi circostanziali quali: a) la certificata incidenza del precario stato di salute del contribuente (sulla cui valenza indiziaria, cfr. Cass. 14/05/03 n. 7423); b) la struttura uni-personale di azienda "minima"; c) gli effetti della crisi economica (sulla rilevanza delle crisi economica nel superamento della presunzione cfr. Cass. 30/01/2018 n. 12273); d) l'attrezzatura non funzionante per fatto del terzo”.

Massima: “In presenza di crisi economica non imputabile all'imprenditore, che abbia adottato tutte le misure idonee a fronteggiare la crisi stessa, non può integrare il reato di cui all'art. 10 bis del decreto legislativo n. 74/2000 la condotta dell'amministratore societario che, con i fondi a disposizione, paga le retribuzioni dei propri dipendenti, omettendo invece il versamento di ritenute. Infatti, è assente l'elemento soggettivo del dolo (da intendersi come consapevolezza della illiceità della condotta) e quindi l'antigiuridicità, nell'operato dell'imprenditore in crisi che omette il versamento delle ritenute soltanto per far fronte ad improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, quali i lavoratori dipendenti, ugualmente tutelati dalla Costituzione, in ordine al diritto al lavoro ed alla conseguente retribuzione. Parimenti, in situazioni similari, può essere ravvisabile anche l'esistenza dell'esimente della forza maggiore, poiché l'omissione sarebbe compiuta per indisponibilità della somma, in considerazione della necessità dell'imprenditore di assicurare un sostentamento ai propri dipendenti ed alle loro famiglie”.