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Sai già che in alcuni casi le sanzioni tributarie non sono dovute (e quindi non dovevano essere applicate)?
Uno di questi casi è quello in cui vi sia incertezza (oggettiva) della norma tributaria.
Andiamo con ordine.
Tieni presente che ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 546/1992 i giudici possono disapplicare le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
Anche l'art. 10, comma 3 della l. 212/2000 prevede la non applicabilità delle sanzioni in caso di incertezza normativa.
Il punto di vista della giurisprudenza di legittimità:
Con la sentenza 11 aprile 2019 n. 10126 i giudici di legittimità hanno confermato come il contribuente è esonerato dalla responsabilità amministrativa tributaria ogni qualvolta sussista una condizione, rilevabile dal giudice, di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma.
Si tratta di una pronuncia che arriva a breve distanza dalla ordinanza n. 4047/2019 e che conferma che l' incertezza della normativa tributaria rappresenta una ipotesi di non applicabilità delle sanzioni tributarie.
La Cassazione con l'ordinanza sopracitata ha previsto un vero e proprio vademecum secondo cui l'incertezza normativa oggettiva può essere desunta dal giudice attraverso il riscontro da parte del giudice di una serie di “fatti sintomatici”.
Pertanto, in tutti i casi in cui non è possibile individuare in maniera univoca la norma giuridica da applicare al caso concreto l'Amministrazione Finanziaria non potrà irrogare le sanzioni tributarie nei confronti del contribuente.
Nella fattispecie in esame, la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una S.p.a. che eccepiva: la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. I, denunciando come la Commissione Tributaria Regionale di Roma abbia errato nel ritenere che mancasse il requisito soggettivo per ottenere l'esenzione dalla sanzione.
In particolare, il sopracitato articolo stabiliva (nel testo vigente all'epoca del giudizio) che fossero esenti da ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi all'art. 87, comma 1, lett. C, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività di cui alla L. n. 222/1985, art. 16, lett. a. E il TUIR all'art. 87, comma 1, lettera C faceva riferimento agli enti pubblici e privati, diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Pertanto, la società ricorrente sosteneva di godere del diritto di esenzione in forza di una interpretazione estensiva della norma e per questo.
Il primo motivo è stato ritenuto infondato, in quanto i giudici di legittimità hanno precisato come l'esenzione dall'ICI è di rigorosa interpretazione, in quanto la sua applicazione è ammessa solo in via tassativa e nelle ipotesi tipiche previste e tenuto conto di come l'esenzione non è prevista in caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse.
Alla luce di ciò la ricorrente non ha diritto all'esenzione in quanto mero soggetto utilizzatore e non anche possessore dell'immobile e considerata la natura giuridica di società per azioni avente scopo di lucro e quindi non rientrante tra gli enti non commerciali.
Con il secondo motivo la ricorrente ha eccepito l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546/1992, art. 8 e del D.lgs. n. 472/1997, art. 6.
Si tratta di norme che prevedono la non applicabilità di sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione derivi da obiettive condizioni di incertezza concernenti la portata e l'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
LE CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Secondo i giudici di legittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'onere di provare la ricorrenza degli elementi che consentono di giustificare l'esenzione per incertezza normativa oggettiva spetta al contribuente.
Ma cosa si intende per incertezza normativa oggettiva?
Secondo la giurisprudenza maggioritaria (vd. anche Cass. , sez. V, n. 18718 del 13 luglio 2018) si manifesta laddove l'incertezza sia considerata inevitabile in relazione al contenuto, all'oggetto ed ai destinatari della disposizione tributaria, anche a conclusione del procedimento di interpretazione della medesima compiuto dal giudice.
In sintesi, per i giudici della Corte per “incertezza normativa oggettiva” nel diritto tributario si intende l'impossibilità di definire con certezza ed in maniera univoca, a conclusione di un procedimento interpretativo corretto sotto il profilo metodologico, la norma giuridica di riferimento al caso concreto.
I “fatti indice” catalogati dalla Suprema Corte sono:
1) La difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
2) La difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) La difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) La mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
5) La mancanza di una prassi amministrativa ovvero l'adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) La mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, soprattutto se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
8) Il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) Il contrasto tra opinioni dottrinali;
10) L'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di Incertezza delle norme tributarie come causa di non applicazione delle sanzioni. Tuttavia, le cose da sapere sono molte di più e richiedono un esame ben più approfondito, nonché l’analisi di copiosa giurisprudenza, e quindi non possiamo parlare in maniera completa ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.
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