Estratto: “In difetto di obbligo di dichiarazione di sopravvenute variazioni, il termine quinquennale doveva quindi essere fatto decorrere dal 31 dicembre 2005, in quanto anno di esecuzione del versamento della minore imposta (presupposto temporale preso subordinatamente a riferimento dalla disposizione legislativa menzionata), con conseguente spirare il 31 dicembre 2010 (a fronte di avviso di accertamento notificato soltanto nel marzo successivo)”.
Massima: “E' legittima la revisione del classamento per microzone effettuata dal Comune. Tuttavia, poiché la revisione incide sulla diversa classificazione della singola unità immobiliare, la stessa deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operata. Tale obbligo deve essere assolto in modo rigoroso così da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano l'atto amministrativo”.