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Comune emette l'avviso di accertamento troppo tardi.  Ormai era decaduto. Accolto il ricorso della società.

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Estratto: “In difetto di obbligo di dichiarazione di sopravvenute variazioni, il termine quinquennale doveva quindi essere fatto decorrere dal 31 dicembre 2005, in quanto anno di esecuzione del versamento della minore imposta (presupposto temporale preso subordinatamente a riferimento dalla disposizione legislativa menzionata), con conseguente spirare il 31 dicembre 2010 (a fronte di avviso di accertamento notificato soltanto nel marzo successivo)”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Sentenza n. 25244 del 9 ottobre 2019

                                                     FATTI IN CAUSA

1. XXXX srl propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 4333/2015 del 7 ottobre 2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Milano per maggiore Ici 2005 su area edificabile (con rettifica del valore di mercato da euro 258.228,00 ad euro 2.950.921,00) e relative sanzioni. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - il Comune non fosse decaduto dall'accertamento posto che, nel caso di specie, il termine quinquennale di cui all'articolo 1, co.161, L. 296/06 doveva farsi decorrere dal 31 dicembre 2006, termine ultimo di presentazione della dichiarazione in rettifica, con conseguente suo spirare al 31 dicembre 2011 (a fronte di notificazione dell'avviso in data 29 marzo 2011); - il criterio di stima utilizzato dal Comune fosse conforme all'articolo 5, co.5^, d.lgs. 504/92, perché basato sul valore di trasformazione dell'area nel rapporto tra il valore del fabbricato edificando ed il costo di costruzione; - il minor valore determinato tabellarmente dallo stesso Comune di Milano ex articolo 59 d.lgs 446/97 non fosse di ostacolo all'avviso in oggetto, dal momento che nel caso di specie l'area doveva essere valutata con diversi e più specifici criteri, in quanto già interessata da un piano soggetto a convenzionamento. Resiste con controricorso il Comune di Milano. Entrambe le parti hanno depositato memoria. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso XXXX srl lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 1. co. 161^, L. 296/06. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per la presentazione di alcuna dichiarazione in variazione rispetto a quella inizialmente presentata, con la conseguenza che il 'quinto anno successivo' per l'accertamento doveva farsi decorrere dalla annualità di esecuzione del versamento (2005); l'avviso opposto era quindi tardivo. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce - ex art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, co.5^, d.lgs.504/92. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che l'avviso di accertamento in oggetto (allegato, per autosufficienza, al ricorso per cassazione) si basava sull'applicazione di un astruso 'algoritmo' che non teneva conto né delle peculiarità dell'area edificabile in oggetto, né dei criteri comparativi di legge. Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta - ex art. 360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. - violazione degli articoli 112 e 132 cod.proc.civ.. Per non essersi la Commissione Tributaria Regionale pronunciata in merito ai motivi di sovrasti dei ricavi e di sottostima dei costi (già indicati nel ricorso introduttivo, e poi riprodotti in appello) da parte del Comune; senza, in particolare, tenere conto né del vincolo locativo di lunga durata gravante, proprio in forza del piano di convenzionamento, sulle future unità abitative, né degli ingenti costi già affrontati per la bonifica del terreno, e nemmeno del notevole divario tra la tabella di riferimento adottata dal Comune per le aree in zona Bovisa-Dergano (euro 622,64 al m 2 ) ed il valore preso a riferimento nell'avviso opposto (euro 1627,65 al metro quadrato). Con il quarto motivo di ricorso la società lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. - violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ.. Per non essersi la Commissione Tributaria Regionale pronunciata sul motivo di appello concernente l'illegittimità della sanzione per infedele dichiarazione, dal momento che, non sussistendo nell'annualità in questione alcun obbligo di dichiarazione di variazione Ici, poteva, a tutto concedersi, essere applicata la sola sanzione per insufficiente versamento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

 2.2 E' fondato, con effetto assorbente delle altre censure, il primo motivo di ricorso, relativo alla intervenuta decadenza del Comune dalla potestà accertativa. La norma di riferimento è costituita dall'art.1, co.161^, L. 296/06, secondo la quale: "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni". Nel caso in esame, diversamente da quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, non sussistevano i presupposti per la presentazione, relativamente alla annualità 2005, di alcuna dichiarazione ex art. 10, co. 4^, d.lgs. 504/92, dal momento che non erano intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione inizialmente presentata dalla società. Fin dalla presentazione di tale dichiarazione iniziale, pertanto, il Comune era stato posto in condizione di verificare la congruità della base imponibile presa a riferimento dalla società contribuente nei propri versamenti autoliquidati. Né pare qui invocabile la giurisprudenza di legittimità menzionata dal giudice di merito, in quanto relativa a fattispecie diverse e di dichiarazione di aree produttive di rifiuti speciali ai fini Tarsu (Cass.n. 1688/14), ovvero di mancata presentazione della dichiarazione Ici, ma in ipotesi di effettiva presenza di variazione sopravvenuta alla dichiarazione iniziale (cambio di destinazione urbanistica: Cass.n. 15235/12 ed altre). In difetto di obbligo di dichiarazione di sopravvenute variazioni, il termine quinquennale doveva quindi essere fatto decorrere dal 31 dicembre 2005, in quanto anno di esecuzione del versamento della minore imposta (presupposto temporale preso subordinatamente a riferimento dalla disposizione legislativa menzionata), con conseguente spirare il 31 dicembre 2010 (a fronte di avviso di accertamento notificato soltanto nel marzo successivo). Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex articolo 384 cod.proc.civ., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della società ed annullamento dell'avviso di accertamento opposto. Le spese del giudizio di merito vengono compensate in ragione dell'affermarsi in corso di causa dei su riportati elementi interpretativi; le spese del presente giudizio di legittimità vengono invece poste a carico del Comune di Milano in ragione di soccombenza. La liquidazione opera come da dispositivo.

P.Q.M

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente; pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico del Comune di Milano, liquidandole in euro 2.300,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa le pese dei gradi di merito.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 3 luglio 2019.

 

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